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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 111
Pesca con attrezzi non muniti di contrassegno
Chiunque, nei casi previsti dall'art. 44 della presente legge, eserciti la pesca con attrezzi non muniti del prescritto contrassegno, ovvero con attrezzi muniti di contrassegno non chiaramente decifrabile, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.100.000 a L.1.000.000.
Gli attrezzi non muniti del contrassegno prescritto a norma del precedente art. 44 vengono prelevati dal personale di vigilanza e consegnati al Comune territorialmente competente per la custodia. Gli attrezzi possono essere restituiti al proprietario soltanto previa irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge. Trascorsi sei mesi senza che alcuno li abbia reclamati, o non ne sia stato individuato il proprietario, gli attrezzi vengono considerati oggetti smarriti.

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