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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 112
Impiego di bilancioni posti a distanze non consentite
Chiunque eserciti la pesca impiegando un bilancione fisso per la pesca ricreativa la cui distanza da eventuali analoghi attrezzi sia inferiore a quella minima prescritta dal precedente art. 46, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.20.000 a L.200.000 ed al ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da sei a diciotto mesi.
Alle stesse sanzioni è soggetto chiunque eserciti la pesca con l'attrezzo di cui al precedente comma nei giorni non consentiti a norma del precedente art. 46.

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