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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 113
Azioni dirette a provocare lo spostamento del pesce dagli ambiti protetti
Chiunque, con qualunque mezzo, compreso l'impiego di sostanze inquinanti, compia evidenti azioni dirette a provocare lo spostamento del pesce fuori dagli ambiti protetti di cui al precedente art. 8, ovvero dalle acque ove esistano divieti di pesca a norma delle vigenti norme regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.100.000 a L.240.000.
Se chi ha commesso l'infrazione è titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo da sei a diciotto mesi.

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