LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25
PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979
Art. 115
Immissioni abusive di animali acquatici
Chiunque immette materiale ittico o in generale animali acquatici nei corpi idrici senza la prescritta autorizzazione ed il preventivo controllo sanitario previsti dai precedenti artt. 16 e 18, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L.100.000 a L.1.000.000.