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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 116
Apposizione di ostacoli alla circolazione della fauna ittica - Pesca mediante " secca " o mediante altri interventi diretti nel corso d' acqua
Apposizione di ostacoli alla circolazione della fauna ittica - Pesca mediante " secca " o mediante altri interventi diretti nel corso d' acqua
Ogni infrazione agli artt. 20 e 21 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000 se sono stati impiegati attrezzi mobili da pesca, da L.100.000 a L.1.000.000 in tutti gli altri casi.
Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo da un anno a due anni nel primo caso e da un anno a tre anni negli altri casi.
Restano comunque impregiudicati i provvedimenti di cui al successivo art. 119.

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