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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 117
Secca abusiva dei corsi d' acqua e dei bacini
Chiunque provochi la secca di corsi d' acqua senza il permesso previsto dall'art. 22 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.100.000 a L.1.000.000.
Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da uno a tre anni.

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