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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 118
Uso di sostanze venefiche o esplosive o di corrente elettrica
Uso di sostanze venefiche o esplosive o di corrente elettrica
Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 33 - terzo comma - del RD 8 ottobre 1931, n. 1604, chiunque eserciti la pesca facendo uso di sostanze venefiche od esplosive oppure mediante corrente elettrica, è soggetto al ritiro della licenza di pesca per un periodo di tempo da dodici a trentasei mesi.
Non si applicano i benefici di cui al quarto comma del precedente art. 98.

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