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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 119
Danneggiamento del patrimonio ittico
La Regione chiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico, da chiunque causato, anche con l'inquinamento dei corpi idrici, con la non osservanza delle norme disciplinari delle derivazioni d' acqua di cui al precedente art. 25, con l'alterazione dello stato dei corpi idrici a scopo di pesca.
A tal fine le Province e i Comuni sono tenuti a procedere senza ritardo, per mezzo dei propri organi, all'accertamento ed alla documentazione del danno patito dal patrimonio ittico.
L'inosservanza delle norme di cui al terzo comma del precedente art. 24 comporta, inoltre, la irrogazione di una sanzione amministrativa da L.300.000 a L.3.000.000.

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