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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 120
Non osservanza degli adempimenti da parte del titolare di diritti esclusivi di pesca
Il titolare dei diritti esclusivi di pesca il quale, entro i termini prescritti, omette di presentare all'ente delegato, ovvero non esegua, il programma di ripopolamento ittico di cui al precedente art. 33, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000.
Il ritardo nella presentazione del programma di ripopolamento o la mancata comunicazione dell'attuazione del programma stesso, nei modi e termini prescritti dal precedente art. 33, sono puniti con la sanzione amministrativa da L.10.000 a L.30.000.
Se chi commette le infrazioni suddette è titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo di sei mesi. In caso di reiterazione della infrazione il periodo di ritiro della licenza è di diciotto mesi.

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