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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 121
Esercizio abusivo della piscicoltura e della pesca a pagamento
Chiunque eserciti la piscicoltura, o gestisca un bacino per la pesca a pagamento, senza le autorizzazioni previste dagli artt. 80 e 86 della presente legge, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative: di L.100.000 per l'esercizio abusivo della piscicoltura e di L.500.000 per la gestione abusiva della pesca a pagamento.
Chi non ottemperi alle disposizioni impartite in conseguenza degli accertamenti previsti dal precedente art. 84, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000.
In caso di reiterazione delle infrazioni può essere disposta la revoca della autorizzazione.

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