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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 122
Trasporto, detenzione, o destinazione di materiale ittico, in violazione dei precedenti artt. 82 e 83
Chiunque detenga o trasporti pesce vivo in violazione del precedente art. 82, oppure appartenente a specie la cui cattura è vietata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L.10.000 a L.100.000.
Alla medesima sanzione sono soggette le infrazioni al precedente art. 83.

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