LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25
PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979
Art. 123
Disposizioni statutarie applicabili
Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegatari sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto regionale.