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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 126
Revoca
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.
La revoca nei confronti del singolo delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

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