LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25
PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979
Art. 128
Ripartizione delle funzioni delegate
Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.
Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.