LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25
PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979
Art. 130
Rapporti finanziari
I rapporti finanziari con gli enti delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, saranno definiti di norma mediante convenzioni aventi la durata dei programmi pluriennali nella materia della pesca, approvati dal Consiglio regionale.