LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25
PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979
Art. 133
Accertamenti riguardanti gli attrezzi fissi da pesca
Le Amministrazioni provinciali dell'Emilia - Romagna provvedono, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di cui al precedente art. 40 e ciascuno per la rispettiva circoscrizione territoriale, ad accertare la situazione degli attrezzi fissi da pesca esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, ed a stabilire quali siano gli attrezzi il cui uso è incompatibile con le norme della presente legge.