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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 136
Disposizioni finanziarie
Gli oneri eventualmente derivanti alla Regione Emilia - Romagna per il funzionamento della Consulta regionale di cui all'art. 28 faranno carico al capitolo 70050 " Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni e comitati " del bilancio per l'esercizio 1979 e degli esercizi successivi.
A parziale modifica della Legge regionale 25 gennaio 1974 n. 8, le tasse e sopratasse sulle licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne, di cui alla Legge regionale 10 luglio 1978 n. 23, vengono determinate come segue:
1) Licenza di tipo A (per la pesca professionale con l'uso di tutti gli attrezzi consentiti)
- tassa di rilascio L.5.000
- tassa annuale L.5.000
2) Licenza di tipo B (per i pescatori dilettanti)
- tassa di rilascio L.2.500
- tassa annuale L.2.500
I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono corrispondere, contestualmente, le seguenti soprattasse:
1) per la licenza di tipo A: L.2.500
2) per la licenza di tipo B: L.1.500
Le tasse e soprattasse regionali sulle licenze di pesca vengono versate su di un apposito conto corrente postale intestato alla Regione Emilia - Romagna - Tasse e soprattasse sulle licenze di pesca.
Le somme ottenute dalla Regione in via giudiziaria o transattiva a titolo di risarcimento danni a norma dell'art. 119, saranno introitate sul capitolo 04740 " Entrate per risarcimento dei danni arrecati dai terzi al patrimonio ittico a seguito dell'azione giudiziaria promossa dalla Regione " istituito " per memoria " sullo stato di previsione dell'Entrata dei bilanci di previsione della Regione a partire dall' esercizio finanziario 1980, in attuazione della presente legge. Nel corso di ogni esercizio le somme accertate ed introitate sul capitolo dianzi richiamato dovranno essere destinate ad incrementare, nei modi previsti dalla legge, lo stanziamento del capitolo 78090 " Fondi destinati ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio ittico e faunistico dell'Emilia - Romagna, compresi gli oneri per la delega delle funzioni alle Province ".

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