Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 98
Generalità
Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alle sanzioni amministrative specificate negli articoli seguenti.
L'applicazione delle sanzioni viene attuata secondo le norme della Legge regionale 2 settembre 1976 n. 41.
Le sanzioni vengono comminate tenendo conto della gravità della infrazione, delle infrazioni eventualmente commesse in precedenza e dell'età del trasgressore. Per le infrazioni commesse da minori di anni 18 le sanzioni possono essere ridotte fino alla metà.
Se il trasgressore, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, non ha mai riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la esecuzione della sanzione può essere sospesa per un periodo non inferiore a tre anni a condizione che egli non commetta altre infrazioni prima dello scadere del periodo sopraindicato.
Inoltre qualora abbia effettuato l'oblazione ai sensi della legge dello Stato 24 dicembre 1975, n. 706, e delle successive norme regionali di applicazione, può essergli rimessa la sanzione amministrativa del ritiro della licenza.
Qualora invece il trasgressore, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, abbia riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi può essere aumentata fino al doppio del massimo previsto. Può essere altresì ordinata la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
Le specie ittiche e gli animali acquatici pescati, o comunque catturati, in violazione alle leggi sulla pesca sono soggetti all'immediata confisca amministrativa.
Il Presidente della Provincia dispone, anche preventivamente, la destinazione del materiale ittico di cui al precedente comma a favore di istituti assistenziali o di beneficenza, ovvero, se del caso, la sua distruzione.

Espandi Indice