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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Art. 99
Infrazioni alle norme sulle licenze di pesca
Chiunque eserciti la pesca o sia colto in atteggiamento non equivoco di pesca senza essere munito della licenza, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
a) se il contravventore è titolare di licenza di pesca in corso di validità, ma non è in grado di esibirla al momento della richiesta degli agenti di vigilanza, è tenuto al pagamento di L.3.000;
b) se il contravventore è titolare di licenza di pesca, e non ne è in possesso in conseguenza di sanzione amministrativa, è tenuto al pagamento di una somma variante da L.50.000 a L.300.000;
c) se il contravventore non è titolare di licenza di pesca, ovvero non è in regola con gli adempimenti tributari previsti dalle vigenti norme regionali, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite dalle norme stesse.
Alle stesse sanzioni è soggetto chi è munito di licenza di pesca di tipo diverso da quello prescritto per il genere di pesca esercitato.

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