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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Capo 5
ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA
Art. 67
Generalità
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca nelle acque di bonifica è delegato alle Province.
Nel rispetto delle norme del presente capo l'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito ai pescatori in possesso della licenza di tipo B ed è gratuito.
Art. 68
Elenchi delle acque di bonifica non aperte alla pesca
Elenchi delle acque di bonifica non aperte alla pesca
Entro e non oltre sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, di intesa con l'ente locale delegato, definiscono gli elenchi delle acque dei canali e bacini ricadenti nelle rispettive giurisdizioni idrauliche, dove l'esercizio della pesca può arrecare danno agli impianti e pertanto contrasta con la destinazione primaria delle strutture di bonifica.
Art. 69
Acque di bonifica non aperte alla pesca
L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica ricadenti negli elenchi di cui al precedente art. 68 è vietato. In tali acque può essere catturato il materiale ittico esistente, d' intesa con gli enti di bonifica competenti, per scopi di ripopolamento o ittiogenici, nell'ambito dei piani regionali di cui al precedente art. 27, o per esigenze produttive dell'Azienda per il riequilibrio faunistico ed ittico del territorio dell'Emilia - Romagna - ARIS.
Art. 70
Acque di bonifica riservate alla pesca professionale
Sentiti i Comuni territorialmente interessati, possono essere riservate a favore dei pescatori di professione residenti nei Comuni stessi ed iscritti negli elenchi di cui alla Legge dello Stato 13 marzo 1958 n. 250, parte delle acque non comprese negli elenchi di cui agli artt. 68 e 72 - ultimo comma della presente legge, tenuto conto delle caratteristiche di portata e pescosità naturale.
Art. 71
Gestione della pesca
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le Province e i Consorzi di bonifica territorialmente interessati, ripartisce le acque di bonifica ricadenti nel territorio dell'Emilia - Romagna in bacini di pesca.
Per la gestione dei bacini di pesca di cui al precedente comma, le Province territorialmente interessate coordinano le proprie attività nell'ambito della programmazione regionale.
A tal fine le Province territorialmente interessate, d' intesa tra loro, costituiscono, per ogni bacino, Commissioni tecniche consultive in cui vengono rappresentati i Consorzi di bonifica territorialmente interessati, i Comuni, e le associazioni locali dei pescatori e dei naturalisti.
Art. 72
Attrezzi consentiti e loro uso
Nelle acque di bonifica non comprese negli elenchi di cui al precedente art. 68 la pesca è consentita solamente con l'uso dei seguenti attrezzi e secondo le modalità di impiego sotto specificate:
1) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di dieci metri, armate ciascuna con non più di tre ami;
2) una bilancella con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.
L'uso di detti attrezzi è consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto.
E' proibito l'uso della bilancella " guadando " o " ranzando ", ovvero appendendola ad una fune tesa attraverso il corso d' acqua. Ne è altresì proibito l'uso quando la massima larghezza dello specchio d' acqua è inferiore ai tre metri;
3) nei soli corpi idrici adiacenti al mare, e dove comunque è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentito l'uso del bilancione secondo le norme di cui ai precedenti artt. 44 e 46. In tali acque è ammesso che il lato della rete più prossimo alla riva cada da questa ad una distanza inferiore ai metri cinque. La pesca da natante è sempre vietata.
La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano le condizioni di cui al precedente punto 3.
Art. 73
Orari e divieti particolari di pesca
La pesca è consentita secondo gli stessi orari di cui al precedente art. 50, secondo comma. Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove, comunque, è prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca è consentita senza limitazioni di orario.
La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni.
Il Presidente della Giunta provinciale, in riferimento a motivate esigenze dell'ente di bonifica di cui al precdente art. 68 e al regime idraulico che viene attuato nei canali e bacini, può disporre il divieto temporaneo della pesca. Può altresì disporre il divieto di pesca con la bilancella.
Art. 74
Accesso ai canali
Le sommità arginali ed i relativi accessi dove è consentito il passaggio, possono essere percorsi dai pescatori solo a piedi, o con biciclette, o con ciclomotori sino a 50 cc.
E' fatta eccezione quando sugli argini, e loro accessi, esistono strade rotabili.
Art. 75
Divieto di accesso agli impianti
E' interdetto ai pescatori l'accesso a tutti gli impianti di sollevamento, botti, sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazioni ad uso irriguo ed aree loro pertinenti.
Art. 76
Salvaguardia delle strutture di bonifica
Sono vietati atti che possano comunque recare danno agli argini, ai manufatti di bonifica, e particolarmente al cotico erboso. E' altresì vietato provocare in qualsiasi modo modificazioni del livello delle acque.
Art. 77
Tabellamenti
In corrispondenza degli accessi principali ai canali di bonifica e nei luoghi ritenuti più opportuni, devono essere apposte, secondo le norme di cui al precedente art. 15, tabelle riportanti la scritta: " Regione Emilia - Romagna - Pe sca in acque di bonifica a norma della Legge regionale (estremi della presente legge) - art. 67 e seguenti ".
Anche in corrispondenza degli accessi alle acque di bonifica ove è vietata la pesca ai sensi del precedente art. 69 e degli impianti di cui al precedente art. 75, devono essere apposte tabelle recanti rispettivamente la scritta: " Regione Emilia - Romagna - Divieto permanente di pesca - art. 69 della Legge regionale (estremi della presente legge) " ovvero: " Regione Emilia - Romagna - Pesca in acque di bonifica a norma della Legge regionale (estremi della presente legge) art. 75 - Divieto di accesso ".
Art. 78
Variazioni del regime idraulico e salvaguardia del patrimonio ittico
Gli enti di bonifica, per assicurare le preminenti funzioni dello scolo e della espansione delle acque, della irrigazione, o comunque della bonifica, provvederanno alle necessarie variazioni del regime idraulico, nonchè a tutte le operazioni connesse all'esercizio e alla manutenzione delle opere avendo cura, quando possibile, e di intesa con la Provincia territorialmente competente, di salvaguardare il patrimonio ittico senza peraltro assumersi nessuna responsabilità nella qualità e nella quantità delle acque, salvo gli adempimenti previsti dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno, e dalla normativa regionale in materia.
Il pesce dei canali che vengono posti in asciutta verrà convogliato in canali idonei alla stabulazione, ove siano individuabili.
La Provincia provvede a proprio carico alle operazioni di recupero del pesce d' intesa con l'ente di bonifica.
Art. 79
Ripopolamenti ittici
La Regione e le Province, nellhambito dei piani regionali di ripopolamento delle acque interne, promuovono, d' intesa con gli enti di bonifica territorialmente competenti, il ripopolamento ittico e, dove possibile, il diserbo biologico dei canali di bonifica mediante immissioni di idonee specie di fauna acquatica.

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