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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Capo 2
PESCA A PAGAMENTO
Art. 86
Autorizzazione
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca a pagamento è delegato ai Comuni.
Al fine di prevenire epizoozie nel bacino idrografico, l'apertura al pubblico di acque comunque collegate con quelle pubbliche, a scopo di pesca a pagamento, è soggetta ad autorizzazione.
L'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata fatte salve le vigenti norme di legge e ne viene data comunicazione alla Regione ed alle Province territorialmente interessate.
Con l'autorizzazione vengono stabilite le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria e per la collocazione di griglie di separazione delle acque dove ha luogo la pesca a pagamento da quelle del bacino idrografico collegato.
Non è consentito l'esercizio di pesca a pagamento in acque pubbliche appartenenti al Demanio dello Stato di cui all'art. 822 del Codice civile.
Le norme di cui al presente Capo 2 valgono anche nelle acque gestite da associazioni private nelle quali l'esercizio della pesca è riservato gratuitamente ai soci.
Nei bacini di cui al presente Capo 2 non è richiesta la licenza di pesca.
Art. 87
Misura del pesce offerto alla cattura
Il pesce che il titolare dell'esercizio della pesca a pagamento offre alla cattura, non deve essere di misura inferiore a quella ammessa dal precedente art. 51.
Art. 88
Tutela sanitaria
Il Sindaco del Comune territorialemnte competente dispone controlli periodici per accertare la condizione sanitaria del pesce destinato alla pesca a pagamento ed adotta le misure che si rendono necessarie per prevenire la diffusione di epizoozie nel bacino idrografico.
Le risultanze degli accertamenti vengono comunicate agli enti di cui al precedente articolo 86.

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