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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Capo 3
CATTURA DELLE RANE
Art. 89
Possesso di licenza durante la cattura delle rane
La cattura delle rane è consentita senza il possesso di licenza di pesca o di caccia.
Se però la cattura è effettuata con l'ausilio della lenza nei modi previsti dal successivo art. 93 - lett. c), è prescritto il possesso della licenza di pesca di tipo B.
Art. 90
Periodo di divieto
La cattura delle rane è vietata durante il periodo compreso tra le ore 0 dell'1 gennaio e le ore 24 del 31 maggio.
Art. 91
Limite quantitativo alle catture giornaliere
Nelle acque pubbliche e nelle loro adiacenze è vietata la cattura giornaliera di un quantitativo di rane superiore ai due chilogrammi.
Art. 92
Orari di cattura
La cattura è vietata dalle ore 24 fino all'ora prevista per l'inizio della pesca a norma dell'articolo 50 della presente legge.
Art. 93
Attrezzi di cattura consentiti
La cattura delle rane è consentita unicamente con il ricorso ai seguenti mezzi:
a) lenza con fiocco di lana o altro materiale idoneo;
b) lenza con pallina di sughero, o plastica, o altro materiale;
c) lenza con amo da pesca, escluso ogni tipo di ancoretta;
d) lenza con esca costituita da piccole rane;
e) con le mani. E' ammesso l'uso di lampade.
Art. 94
Luoghi di cattura
La cattura a mano delle rane è consentita soltanto su terra ferma.
Art. 95
Allevamento delle rane
L'allevamento delle rane per scopi alimentari è soggetto alle norme di cui ai precedenti artt. 80, 81, 84.

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