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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Capo 4
NORME SPECIALI
Art. 96
Gare di pesca
Il rilascio delle autorizzazioni per gare di pesca è delegato alle Province.
Le Comunità montane, i Comuni, gli organismi di promozione turistica e le associazioni dei pescatori sportivi che intendano usufruire di campi di gare per competizioni di carattere locale o provinciale, devono presentare le relative proposte almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle gare stesse.
Le autorizzazioni vengono rilasciate entro e non oltre i venti giorni successivi alle richieste, sentita la Commissione tecnica consultiva di cui al precedente art. 6.
Le proposte di gare a carattere interprovinciale o nazionale debbono essere presentate entro il 31 gennaio.
Le relative autorizzazioni vengono rilasciate entro e non oltre il 28 febbraio successivo sentita la Commissione tecnica consultiva.
I campi di gara vengono chiusi alla libera pesca e concessi al richiedente a partire dal giorno precedente l'inizio delle prove e fino al termine delle stesse.
Le autorizzazioni stabiliscono anche gli obblighi cui sono soggetti le società organizzatrici e i partecipanti alle gare. In particolare l'organizzatore di gare a carattere provinciale o interprovinciale o nazionale è tenuto a versare all'erario provinciale, per ogni gara, una quota forfettaria massima di lire 20.000 per concorrere alle spese di vigilanza e organizzazione.
Gli organizzatori di gare di pesca ai salmonidi provvederanno altresì, d' intesa con l'Amministrazione provinciale e le Comunità montane territorialmente interessate, alla immissione di un quantitativo di trote " Fario " proporzionato alla estensione del campo di gara e non superiore a un chilogrammo per ogni partecipante.
Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante le gare nonchè della pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze.
E' vietata la reimmissione di pesce morto nel corso d' acqua.
Le Amministrazioni provinciali, su istanza delle associazioni dei pescatori sportivi e d' intesa con il competente ente di bonifica, possono indicare canali o tratti di essi, quali campi di gara permanenti. In tali acque è esclusa la pesca con l'uso della bilancella, e lo svolgimento delle gare avviene secondo le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo. Viene inoltre disposta l'apposizione di tabelle, a norma del precedente art. 77, recanti la scritta: " Regione Emilia - Romagna - Acque di bonifica - Campo di gara permanente - Pesca consentita a norma della Legge regionale (estremi della presente legge) - art. 96, art. 67 e segg. "
Art. 97
Autorizzazione a catturare esemplari di fauna acquatica in deroga ai divieti vigenti
Le Province sono delegate ad autorizzare, dietro motivata richiesta, enti locali ed istituti pubblici di studio e ricerca a catturare nelle acque interne dell'Emilia - Romagna esemplari di fauna acquatica in deroga ai divieti vigenti, per scopi di pubblico interesse, sentita la Commissione di gestione della pesca nel bacino.
L'autorizzazione deve contenere dettagliate prescrizioni affinchè l'esercizio della concessione avvenga entro limiti determinati di tempo, di luogo e con specificazione degli strumenti di cattura. L'autorizzazione deve altresì indicare le generalità delle persone che effettuano le operazioni.

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