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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Capo 3
TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO SEZIONE I AMBITI PER L'INCREMENTO E LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO
Art. 8
Zone di riproduzione e protezione della fauna ittica
Le specie acquatiche viventi allo stato di natura costituiscono il patrimonio ittico e come tali sono tutelate e protette.
L'incremento e la protezione del patrimonio ittico vengono promossi mediante l'istituzione di " zone di ripopolamento e frega " e di " zone di protezione ".
In esse l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo.
Sezione I
AMBITI PER L'INCREMENTO E LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO
Art. 9
Finalità delle zone di ripopolamento e frega
Le zone di ripopolamento e frega vengono istituite al fine di:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d' acqua;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per ripopolamento.
Art. 10
Modalità per la costituzione delle zone di ripopolamento e frega
Le zone di ripopolamento e frega sono istituite dalle Province di propria iniziativa ovvero su proposta delle Comunità montane o dei Comuni territorialmente interessati, delle Associazioni dei pescatori e delle Commissioni tecnico - consultive di cui al precedente art. 6.
Le Province deliberano l'istituzione delle zone di ripopolamento e frega sentito comunque il parere delle Comunità montane e dei Comuni territorialmente interessati.
Lo sviluppo di ogni zona di ripopolamento e frega non deve essere inferiore a Km. 2, misurati sull'asse del corso d' acqua. Fanno eccezione le zone istituite nei corsi d' acqua classificati di categoria C e D, a norma del successivo Titolo II - Capo 1 della presente legge.
Il provvedimento di istituzione ha la validità di tre anni e può essere rinnovato per periodi anche di durata diversa.
Art. 11
Procedure di modificazione, rinnovo e revoca delle zone di ripopolamento e frega
Il rinnovo, la modificazione e la revoca delle zone di ripopolamento e frega avviene con deliberazione della Provincia, secondo le modalità di cui al precedente art. 10.
Art. 12
Finalità e procedure per la istituzione delle zone di protezione
I Presidenti delle Province territorialmente competenti hanno la facoltà di istituire zone di protezione vietando con propria ordinanza la pesca ad una o più specie ittiche in quei tratti di bacino o corsi d' acqua dove si accertino eccezionali esigenze di tutela del patrimonio ittico.
Il divieto è limitato al periodo necessario a superare le cause che l'hanno motivato.
Art. 13
Catture di specie ittiche a scopo di ripopolamento
Il Presidente della Provincia territorialmente competente autorizza con propria ordinanza la cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento delle acque pubbliche.
Determina altresì i modi del prelievo e la destinazione del catturato, d' intesa con le altre Province territorialmente interessate al bacino idrografico.
Art. 14
Pubblicità delle deliberazioni di istituzione delle zone di ripopolamento e frega e delle zone di protezione
I provvedimenti relativi alla istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di ripopolamento e frega e delle zone di protezione, di cui al precedente art. 8, vengono trasmessi alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane nonchè ai Consorzi di bonifica territorialmente interessati.
Art. 15
Tabellamento dei corsi d' acqua dove vige un divieto di pesca
Le zone di cui al precedente art. 8 vengono delimitate a cura delle Amministrazioni provinciali, con tabelle di colore bianco delle dimensioni di cm. 25x30, recanti in azzurro la scritta " Zona di ripopolamento e frega - Divieto di pesca " oppure " Divieto temporaneo di pesca " e l'indicazione degli articoli della presente legge in base ai quali sono state istituite.
Le tabelle devono essere collocate ad una distanza di circa cento metri l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue. Dette tabelle sono esenti da tasse regionali.
Le acque soggette agli altri divieti o limitazioni previste dalla presente legge vengono segnalate con tabelle aventi caratteristiche e collocazione analoghe a quelle del precedente comma. Il tenore delle scritte viene stabilito con il provvedimento di divieto.
Sezione II
IMMISSIONE DI SPECIE ITTICHE ESTRANEE ALLA FAUNA LOCALE. DIVIETI E LIMITAZIONI DI PESCA DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE CONTROLLI SANITARI
Art. 16
Immissione di specie ittiche od, in genere, di animali acquatici.Autorizzazione
Ogni immissione di materiale ittico, od, in generale, di animali acquatici nelle acque pubbliche deve essere autorizzata dal Presidente della Provincia territorialmente competente, e deve essere contenuta nei limiti indicati dai piani di cui al successivo art. 27.
Art. 17
Immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale
La immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale può avvenire su autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Consulta per i problemi della pesca di cui al successivo art. 28.
A tutela del patrimonio ittico preesistente, le immissioni sopraddette avvengono di norma in forma sperimentale e controllata in bacini appositamente delimitati secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
La Giunta, valutati gli esiti degli esperimenti di cui al comma precedente, decide in merito all'immissione della specie ittica nelle acque interne ed alle modalità di pesca.
Art. 18
Controlli sanitari
Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, quando non sia accompagnato da certificato sanitario, prima di essere immesso nei corpi idrici deve essere soggetto a preventivo controllo da parte del veterinario dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, a cura di chi effettua il ripopolamento, al fine di impedire la diffusione di malattie infettive.
Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti nei corpi idrici, od in stato fisico anormale, devono essere consegnati all'autorità sanitaria per il controllo. Copia dei referti deve essere trasmessa alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati.
In caso di epizoozia, su proposta del veterinario dell' unità sanitaria locale, vengono disposti gli interventi tecnici da adottarsi a salvaguardia del patrimonio ittico.
Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte deve essere data immediata comunicazione ai Dipartimenti regionali interessati, alle Province ed ai Comuni territorialmente competenti.
Art. 19
Interventi a tutela dell'equilibrio biologico del patrimonio ittico
La Regione, quando sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico vivente nelle acque interne dell'EmiliARomagna, provvede a vietare la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle specie stesse, limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi.
Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato dal popolamento eccessivo di una o più specie ittiche, la Regione provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di dette specie.
I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti sentite le Province e le Comunità montane territorialmente interessate, o su proposta di queste. L'efficacia dei provvedimenti può essere altresì limitata a determinate acque del territorio dell'Emilia - Romagna.
I provvedimenti contengono, tra l'altro, le norme per i tabellamenti.
Sezione III
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DEL SUO AMBIENTE DALLA PRESENZA DI OSTACOLI ARTIFICIALI, A CAUSA DELLE DERIVAZIONI D' ACQUA E DURANTE LE SECCHE
Art. 20
Ostacoli al passaggio della fauna ittica
E' vietato collocare nei fiumi, torrenti, canali, ed altri corsi o bacini di acque interne, apparecchi fissi o mobili per la pesca che occupino più della metà della sezione normale dello specchio d' acqua interessato.
Art. 21
Divieto di pesca in corsi d' acqua in secca, oppure mediante secca o altri interventi diretti sul corso d' acqua
E' vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi o i bacini d' acqua, o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili, oppure smuovendo il fondo delle acque, a meno che ciò non risulti indispensabile per il recupero e la salvaguardia del patrimonio ittico in seguito a prosciugamenti effettuati su autorizzazione della amministrazione provinciale e dal personale a ciò autorizzato dalla stessa.
Art. 22
Secca dei corsi d' acqua e dei bacini
Chi intende svuotare o interrompere corsi d' acqua o bacini, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, che non abbiano regime stagionale, deve farne richiesta, salvo i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al Presidente della Provincia nel cui territorio sono collocate le apparecchiature o vengono costruite le opere necessarie.
Il Presidente della Provincia concederà il relativo permesso ed emanerà le norme a salvaguardia del patrimonio ittico nonchè quelle per il successivo ripopolamento del corso posto in secca da eseguirsi a spese del richiedente.
Nel tratto dei corsi d' acqua e nei bacini posti in secca - anche se incompleta - la pesca è proibita.
Il pesce eventualmente rimasto nel corso d' acqua pubblico deve essere recuperato ed immesso, a spese di chi effettua il prosciugamento, in acque pubbliche e sotto il controllo del personale di vigilanza o di pescatori incaricati.
Il pesce eventualmente recuperato nel corso d' acqua privato viene destinato dal proprietario a norma dei successivi artt. 82 e 83, sotto il controllo del personale di vigilanza o di pescatori incaricati.
Nei casi d' urgenza determinati da calamità naturali, o da guasti alle opere che possono provocare gravi danni, il titolare della concessione, quando è costretto ad interrompere i corsi d' acqua o bacini, deve darne immediata comunicazione alla Provincia territorialmente competente.
Le norme del presente articolo non si applicano nei bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d' acqua naturali e nei sistemi di bonifica di cui al seguente Titolo II - Capo 5 della presente legge, dove il recupero del pesce avviene a cura della Provincia interessata.
Art. 23
Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d' acqua
I progetti delle opere d' interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere, altresì, la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce, ove sia necessario per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.
Art. 24
Estrazione di ghiaia e sabbia dal letto dei corsi d' acqua
E' vietata l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone di ripopolamento e frega istituite a norma degli artt. 10 e seguenti della presente legge.
A tale scopo il Presidente della Provincia dà comunicazione del provvedimento istitutivo, a norma del precedente art. 14, anche alle Commissioni di cui agli artt. 2 e 6 della legge regionale 26 gennaio 1976 n. 8.
Lo scarico nelle acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione a norma degli artt. 2 e 4 della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e della normativa regionale.
Art. 25
Concessione di derivazioni di acque pubbliche. Norme a tutela della fauna ittica
Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm. 20, allo scopo di impedire il passaggio di pesce.
Fanno eccezione le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni dell'Enel e dei Consorzi di irrigazione e bonifica.
Gli organi che nel quadro delle competenze regionali rilasciano le concessioni di derivazioni d' acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere della immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario.
Copia delle autorizzazioni concesse e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle Province.
Il Presidente della Provincia territorialmente competente, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, richiede agli uffici che hanno rilasciato la concessione, la revoca della stessa e l'immediata sospensione della derivazione.
Art. 26
Dichiarazione delle derivazioni d' acqua in godimento al 31 dicembre 1978
Gli uffici competenti a decidere sulla utilizzazione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare alle Province, ai Comitati comprensoriali territorialmente competenti l'elenco delle utenze di derivazione in atto al 31 dicembre 1978, allo scopo di verificare l'osservanza delle norme a tutela della fauna ittica previste nelle norme disciplinari di cui al terzo comma del precedente art. 25.

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