Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Capo 4
SVILUPPO DELLA PESCOSITA' DELLE ACQUE INTERNE E CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DELLA PESCA
Art. 27
Carta ittica. Piani di sviluppo della pescosità
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva la Carta Ittica da cui derivare le caratteristiche biogenetiche dei corsi d' acqua interessanti la pesca.
La Carta Ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da immettere nelle acque interne regionali e per la localizzazione delle attività programmate dalla Regione o attuate dagli enti locali a norma della presente legge.
La Giunta regionale, con la collaborazione degli enti locali e delle Associazioni piscatorie e naturalistiche, predispone piani pluriennali aventi lo scopo di promuovere l'incremento della pescosità dei bacini idrografici.
Tali piani sono elaborati sulla base della Carta Ittica di cui ai precedenti primo e secondo comma.
Ogni piano pluriennale viene attuato mediante programmi annuali stralcio approvati dalla Giunta. A tale fine:
1) Entro il 1 giugno la Giunta regionale trasmette il progetto di programma per l'esercizio successivo ai Comuni, alle Province, alle Associazioni piscatorie e naturalistiche e all'azienda regionale per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia - Romagna ARIS
2) Entro il 15 settembre successivo le Province, tenendo conto delle proposte pervenute dai Comuni e dalle Associazioni piscatorie e naturalistiche, trasmettono le proposte di intervento per ciascun bacino idrografico di competenza e ripartite secondo la classificazione delle acque di cui al successivo Capo 1 - Titolo II della presente legge. Per i bacini idrografici interessanti territorialmente più province vengono presentate proposte coordinate. Le proposte sono corredate dei seguenti dati:
a) lunghezza delle zone di ripopolamento e frega istituite;
b) previsione di modifica degli ambiti sopraddetti;
c) contributi finanziari e materiale ittico richiesti, ripartiti tra iniziative indicate nel progetto regionale e altre eventuali proposte;
d) ripopolamenti ittici e disponibilità finanziarie complessivamente previsti a carico degli enti locali e delle Associazioni dei pescatori;
e) previsioni di cattura nelle zone di ripopolamento e frega;
f) processi economici, promossi nelle attività terziarie locali, correlati all'esercizio della pesca.
3) Entro il mese di ottobre la Giunta regionale, valutate le proposte di cui al precedente punto 2), delibera il suo programma annuale degli interventi per l'esercizio successivo.
Il programma viene finanziato con la legge regionale che approva il bilancio annuale di previsione della spesa.
Art. 28
Consulta regionale per i problemi della pesca
E' istituita la Consulta regionale per i problemi della pesca nelle acque interne, organo consultivo della Regione. Essa è composta:
a) dall'Assessore regionale competente, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) da undici rappresentanti dei pescatori designati dalle associazioni dei pescatori sportivi;
c) da un rappresentante dei pescatori di mestiere designato dalle associazioni di categoria d' intesa fra di esse;
d) da un rappresentante delle cooperative dei pescatori di mestiere designato dalle centrali cooperative regionali;
e) da due rappresentanti dei pescatori ricreativi designati dalle associazioni;
f) da due esperti designati da Federnatura;
g) da un esperto designato da ognuna delle Università dell'Emilia - Romagna;
h) da due rappresentanti degli enti di bonifica operanti nell'Emilia - Romagna;
i) da un rappresentante dei piscicoltori.
Alle riunioni della Consulta regionale sono invitati i Consiglieri regionali.
Funge da segretario della Consulta un collaboratore regionale designato dall'Assessore regionale competente.
Art. 29
Compiti della Consulta regionale
La Consulta ha il compito, su richiesta degli organi regionali, di esprimere pareri e di formulare proposte in materia di pesca e ripopolamento ittico delle acque interne, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
- proposte di legislazione regionale;
- piani e programmi regionali di ripopolamento;
- programmi di produzione dell'Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia - Romagna - ARIS;
- immissione nei corsi d' acqua di specie ittiche estranee alla fauna locale;
- iniziative tese al miglioramento della educazione piscatoria e naturalistica.
Art. 30
Cessazione delle Commissioni consultive per la pesca
Le Commissioni consultive per la pesca di cui al DPR 4 maggio 1958, n. 797 Sito esterno, cessano la loro attività alla data della entrata in vigore della presente legge.
Le Province, per l'attuazione della presente legge, possono avvalersi di Consulte provinciali per i problemi della pesca la cui composizione viene deliberata dal Consiglio provinciale.

Espandi Indice