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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Capo 5
DIRITTI ED ESCLUSIVITA' DI PESCA. ACQUICOLTURA
Art. 31
Ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti anteriormente al 31 dicembre 1978
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è delegato alle Province.
Gli enti delegati effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca accertati e riconosciuti. A tal fine, tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione al competente ente delegato entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge esibendo la documentazione probatoria.
Art. 32
Espropriazione dei diritti esclusivi di pesca per motivi di pubblica utilità
L'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca esistenti può essere disposta secondo le norme indicate dagli articoli 25 e 29 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604.
Art. 33
Programma di gestione dei diritti esclusivi di pesca.Controllo dell'attuazione dei programmi
I titolari dei diritti esclusivi di pesca sono tenuti a comunicare entro il mese di agosto di ogni anno il programma della pesca, della vigilanza e dei ripopolamenti da attuare nell'anno successivo.
La decisione sulla congruità delle proposte deve essere assunta entro e non oltre il 31 ottobre. Trascorsa tale data, in assenza di una decisione dell'ente competente il piano si intende approvato.
Dell'attuazione dei programmi di ripopolamento e di pesca, il titolare del diritto esclusivo deve dare avviso almeno otto giorni prima dell'inizio, al fine di consentire gli opportuni controlli.
Art. 34
Delimitazione delle acque soggette a diritti esclusivi di pesca
Al titolare del diritto esclusivo di pesca è fatto obbligo di apporre cartelli indicatori della zona di pesca riservata e di mantenere in buone condizioni i cartelli stessi.
Le dimensioni dei cartelli e la loro collocazione sono quelle prescritte dal precedente art. 15.
Art. 35
Esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi
L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi è disciplinato dalle norme di cui al Titolo II della presente legge.
Art. 36
Diritti esclusivi di pesca delle Province
Le Province possono aprire al libero esercizio della pesca, secondo le norme della presente legge, le acque oggetto di diritti esclusivi trasferiti al demanio provinciale a norma dell'art. 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 37
Cessazione delle concessioni di acquicoltura
Le concessioni di acquicoltura in acque pubbliche previste dall'art. 11 del TU dell'8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con RDL 11 aprile 1938 n. 1193, cessano alla scadenza.

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