Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Capo 2
ATTREZZI CONSENTITI NEI VARI ESERCIZI DI PESCA
Art. 44
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria A nell'esercizo della pesca di mestiere. Modalità di pesca
Nelle acque di categoria A, ad ogni pescatore professionale in possesso della licenza di tipo " A " in corso di validità, è consentito l'uso personale degli attrezzi sotto indicati:
a) Archetto (dialettale: " Artò ") - Bocca a semiarco - altezza massima cm. 90; diametro massimo cm. 90; lunghezza massima dell'attrezzo cm. 250; lunghezza del primo inganno: almeno cm. 60, con maglia non inferiore ai millimetri ventiquattro. Secondo inganno: lunghezza massima cm. 190, con maglia non inferiore a millimetri dieci. L'attrezzo non può avere più di tre inganni.
b) Filare tramagliato o Tramaglio (dialettale: " Tramai ")
- Lunghezza massima della rete m. 25. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano per la pesca nei bacini, valli e lagune. E' sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico.
c) Bilancione a mano ed a carrucola (dialettale: " Blanzò ") - Lato massimo della rete m. 15. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventiquattro.
E' consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a metri sei, con maglie di lato non inferiore a millimetri dodici. Nel fondo della rete è inoltre consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete " fissetta " di lato non superiore a metri quattro, con maglie di lato non inferiore a millimetri sei.
Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a metri uno, con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci. La distanza tra bilancione e bilancione, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a metri duecento per gli attrezzi di nuovo impianto. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a millimetri sei.
d) Bilancia a mano ed a carrucola - lato massimo della rete metri sei. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto. E' consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete " fissetta " di lato non superiore a metri due, con maglie di lato non inferiore a millimetri 10.
Il lato della fissetta non può comunque essere maggiore di un terzo del lato massimo della rete.
Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a millimetri 6. La distanza fra bilancia e bilancia, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a metri venticinque.
e) Bilancino o quadratello (dialettale: " Blanzè ") - Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a metri venti.
f) Guada o Ligorsa - Lunghezza massima del lato strisciante metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti. Per la sola pesca del gambero e delle acquadelle la lunghezza del lato strisciante non può superare i metri uno mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a millimetri sei.
g) Bertovello o Bigullo, con o senza ali, o Cogollo (dialettale: " Cogol ") - Diametro massimo della bocca metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. Il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a millimetri quattordici. La lunghezza delle ali non deve superare i metri trenta e non deve superare la metà del corso d' acqua. La distanza fra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a metri trenta per quelli con ali, e a metri cinque per quelli senza ali.
h) Dirlindana o Piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo) - Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui al precedente punto d).
i) Nassa (dialettale: " Canarola ") - La distanza tra le corde metalliche, o le maglie delle reti, non deve essere inferiore a millimetri dodici.
l) Tirlindana (lenza con uno o più ami, per la pesca al traino).
m) Mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella - L'ombrello di rete che serve per raccogliere le anguille dovrà avere una rete con maglie di lato non inferiore a millimetri otto.
n) Da una a tre canne, con uno o più ami ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocate entro uno spazio di metri quindici.
Nel fiume Po è inoltre consentito l'uso delle seguenti reti:
o) Tramaglione - Lunghezza massima della rete: metri cento. Altezza massima della rete: metri due. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri venti.
p) Maggiora (rete a mantello per la pesca dello storione)
- Lunghezza massima della rete metri cento. Il lato delle maglie della rendina non deve essere inferiore a millimetri ottanta.
E' inoltre consentito l'uso dello " sparviero " (o " jazzo ", o " ghiaccio ") limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
Nei tratti del fiume Po, antistanti le province dell'Emilia - Romagna, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti e gli attrezzi consentiti dalla presente legge sia quelli consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto.
L'esercizio della pesca nelle acque interne di categoria A da parte di pescatori di mestiere che sono anche autorizzati alla piccola pesca marittima, a mezzo natante e con relativo equipaggio, è consentito quando il capo - barca sia in possesso della licenza di tipo " A ".
Tutti gli attrezzi che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi debbono essere muniti di contrassegno che consenta facilmente la identificazione del proprietario e segnalati a mezzo galleggiante quando ciò non ostacoli la navigazione e gli altri attrezzi da pesca.
I contrassegni di cui al precedente comma sono rilasciati gratuitamente dalle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti. Essi devono essere sostituiti, su richiesta dell'interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili.
Non è consentito l'uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi sopra indicati alle lettere c), d) ed e).
Gli attrezzi non devono occupare più della metà dello specchio d' acqua considerato a livello di media marea.
La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza, il quale, però, può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.
Art. 45
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria A nell'esercizio della pesca non di mestiere
Nelle acque di categoria A, ad ogni pescatore munito di licenza di tipo " B ", in corso di validità, è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
- da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di dieci metri, armate ciascuna con non più di tre ami;
- una mazzacchera: l'ombrello di rete che serve per raccogliere le anguille dovrà avere maglie di lato non inferiore a millimetri otto;
- una lenza a mano con uno o più ami. L'attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante;
- una bilancella: con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. E' proibito l'uso della bilancella " guadando " e " ranzando " o intorbidendo l'acqua, nonchè appendendola ad una fune attraverso il corso d' acqua. E' proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d' acqua è inferiore ai tre metri.
Art. 46
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria A nell'esercizio della pesca ricreativa con bilancione. Modalità di pesca
Ai pescatori muniti di licenza di tipo " B " a norma della Legge regionale 10 luglio 1978, n. 23, è consentito l'uso dei seguenti attrezzi nel rispetto delle norme sottoriportate, fatte salve le diverse prescrizioni di cui al 3 comma del precedente art. 38:
1) Una bilancia con lato massimo della rete non superiore a metri quattro, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto.
All'interno di detta rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci.
Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a metri sei con maglie di lato non inferiore a millimetri dodici e fissetta con maglie non inferiori a millimetri sei.
2) Bilancione fisso. I lati della rete, di forma quadrangolare, non possono superare i metri quindici. Il lato delle maglie non può essere inferiore a millimetri ventiquattro.
E' consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di metri sei e maglie di lato non inferiore a millimetri dodici. Nel fondo di detta rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete " fissetta " di lato non superiore a metri due e con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci.
Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a millimetri sei.
E' consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, tenuta a non meno di metri due dal livello dell'acqua. Le distanze fra bilancione e bilancione, misurate tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovranno essere inferiori a metri venti.
I bilancioni fissi che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino ubicati, l'uno rispetto all' altro ad una distanza inferiore a quella prescritta dal precedente comma, possono essere impiegati, durante i periodi consentiti, soltanto a giorni alterni in modo tale che, in effetti, venga rispettata la distanza minima prevista tra un attrezzo e l'altro.
La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d' acqua misurato a livello medio di marea.
Il lato del bilancione prossimo alla riva deve avere da questa una distanza di almeno cinque metri. E' fatta eccezione per gli attrezzi posti in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine. E' vietata ogni forma di pasturazione.
I bilancioni fissi che, al 31 dicembre 1978, risultano ubicati in acque non classificate di categoria A, possono essere impiegati per un periodo di tre anni decorrenti dall' entrata in vigore della presente legge con esclusione del periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 giugno, a protezione della rimonta della carpa, della cheppia, della tinca e di altre specie ittiche.
3) Dirlindana (rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui al n. 1 del presente articolo, montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata all'estremità di un palo).
4) Fino a tre nasse (dialettale: " Canarole "). La distanza tra le corde metalliche, o le maglie delle reti, non deve essere inferiore a mm. 12.
5) " Sparviero " (o " jazzo " o " ghiaccio ") limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
Art. 47
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria B. Modalità di pesca
Nelle acque di categoria B, ad ogni pescatore munito di licenza valida, è consentito esercitare la pesca con i seguenti
attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
- da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri dieci, armate ciascuna con non più di tre ami;
- una bilancella con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.
E' proibito l'uso della bilancella " guadando " e " ranzando ", o intorbidendo l'acqua nonchè appendendola ad una fune tesa attraverso il corso d' acqua.
E' proibito l'uso della bilancella quando la massima larghezza dello specchio d' acqua è inferiore a metri tre;
- una mazzacchera - L'ombrello di rete che serve per raccogliere le anguille dovrà avere maglie di lato non inferiore a millimetri sei;
- da una a tre lenze con più di tre ami ciascuna. Gli attrezzi possono essere usati soltanto da fermo.
Art. 48
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria C. Modalità di pesca.
Nelle acque di categoria C, ad ogni pescatore munito di licenza valida è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
- una canna armata con un amo, con o senza mulinello.
E' consentita la pesca al lancio con esca artificialeo con moschera o camolera, con non più di tre ami.
Art. 49
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria D. Modalità di pesca
Nelle acque di categoria D, ad ogni pescatore munito di licenza valida è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
- una canna con o senza mulinello, armata con non più di un amo.
E' consentita la pesca al lancio, con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di tre ami.
Nell'esercizio della pesca è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.
Queste ultime sono però consentite per la pesca - ove ammessa - nelle acque dei bacini idroelettrici.
E' vietato l'impiego di ami aventi la distanza, tra la punta e l'asta del gambo, inferiore a millimetri dieci.
Analogo divieto vige per gli ami multipli (ancorette). E' fatta eccezione per i pescatori che praticano la pesca con mosca, ninfa, e camola artificiali, i quali possono usare ami che abbiano la distanza, tra la punta e l'asta del gambo, inferiore a millimetri dieci.
Quando nei corpi idrici classificati di cat. D risultino compresi tratti di corsi d' acqua nei quali la pescosità non sia derivata dal naturale ciclo biologico dei salmonidi, la Giunta regionale, con il concorso della Commissione consiliare competente, sentite le Province e le Comunità montane territorialmente interessate, adotta provvedimenti atti a consentire la pesca in dette acque anche con l'impiego di ami la cui distanza, tra punta e gambo, sia inferiore a mm. 10. Nelle acque di categoria D è vietato ogni tipo di pasturazione.

Espandi Indice