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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Capo 3
LIMITAZIONI DI ORARIO - PERIODI DI DIVIETO - LIMITI ALLE DIMENSIONI E ALLA QUANTITA' DEL PESCE PESCATO
Art. 50
Orari di pesca
L'esercizio della pesca nelle acque di categoria A non è soggetto a limitazione di orario.
Nelle acque di categoria B, C e D la pesca è consentita secondo gli orari sottoindicati:
- dall'1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7,00 alle ore 18,00;
- dall'1 marzo al 30 aprile: dalle ore 5,00 alle ore 19,00;
- dall'1 maggio al 31 maggio: dalle ore 4,00 alle ore 20,00;
- dall'1 giugno al 31 agosto: dalle ore 4,00 alle ore 21,00;
- dall'1 settembre al 31 ottobre: dalle ore 5,00 alle ore 19,00;
- dall'1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 18,00.
Durante il periodo di tempo in cui vige l'ora legale, si dovranno effettuare gli spostamenti d' orario stabiliti dalla relativa legge istitutiva.
Per la sola pesca dell'anguilla e del pesce gatto, nelle acque di categoria B, il termine della giornata di pesca è stabilito alle ore 24.
Durante la pesca notturna dell'anguilla e del pesce gatto è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad esclusione di quelle utilizzate come esca.
Art. 51
Periodi di divieto - Limiti alle dimensioni del pesce pescato
Nelle acque interne di categoria D, è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra le ore 19 della prima domenica di ottobre e le ore 5 dell'ultima domenica di marzo. Per il rimanente periodo dell'anno la Regione può limitare la pesca a determinati giorni della settimana, secondo gli orari di cui al precedente art. 50 e salvo l'osservanza dei periodi di divieto particolari alle specie elencate al seguente terzo comma.
Tali periodi possono essere modificati dalla Regione a seguito di intese con le Regioni confinanti.
Inoltre, in tutte le acque interne, comprese quelle considerate nel successivo capo 2 - titolo III della presente legge, è vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quelle appresso indicate: TABELLA RISTRUTTURATA
Specie Misura minima (cm) Periodo di divieto
Barbo canino (Barbus meridionalis) 16 -
Specie Barbo comune (Barbus barbus plebejus) 16 -
Specie Carpa (Cyprinus carpio) 30 15- 5 / 30- 6
Cavedano (Leuciscus cephalus) 16 -
Cheppia (Alosa fallax nilotica) 25 1- 5 / 30- 6
Specie Luccio (Esox lucius) 35 1- 1 / 31- 3
Persico reale (Perca fluviatilis) 15 1- 4 / 31- 5
Persico - trota (Micropterus salmoides) 20 -
Pigo (Rutilus pigus) 16 -
Pesce - gatto (Ictalurus melas) 12 -
Salmerino (Salvelinus fontinalis e Salvelinus alpinus) 25 Dalle ore 19 della prima domenica di ottobre alle ore 5 dell'ultima domenica di marzo
Specie Storione cobice (Acipenser naccarii) 80 -
Storione comune (Acipenser sturio) 100 -
Storione ladano (HUSO huso) - 1- 1 / 31- 12
Temolo (Thymallus thymallus 25 1- 10 / 30- 4
Tinca (Tinca-tinca) 25 15- 5 / 30- 6
trota fario (Salmo trutta trutta m. fario) 22 Dalle ore 19 della prima domenica di ottobre alle ore 5 dell'ultima domenica di marzo
Trota iridea (Salmo gairdneri) compresa la varietà albina detta trota giapponese 22 idem
Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) 22 Dalle ore 19 della prima domenica di ottobre alle ore 5 dell'ultima domenica di marzo
Anguilla (anguilla anguilla) 25 -
Cefalo (Mugil cephalus) 20 -
Muggini (Liza saliens, Liza ramada, Liza aurata, Chelon labrosus) 20 -
Gambero (Austropotamobius pallipes italicus) 7 -
Go (Gobius ophiocephalus) 12 -
Passera pianuzza (Platichthis flesus) 12 -
Sgombro (Scomber sp.) 15 -
Spigola (Dicentrarchus labrax) 25 -
La misura minima del cavedano vige soltanto nel torrente Senio, e suoi affluenti, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Reno, nonchè nei bacini idrografici del fiume Lamone, Montone, Ronco - Fiumi Uniti, Savio, Marecchia e Conca.
Il periodo di divieto di pesca alla cheppia vige soltanto nelle acque di categoria B.
Per le specie ittiche marine che vengano catturate in acque interne, oltre quelle comprese nell'elenco di cui al precedente terzo comma, valgono le misure stabilite dalle norme vigenti in materia di pesca marittima.
Art. 52
Misurazione degli esemplari catturati e loro eventuale reimmissione in acqua
La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino alla estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.
La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità posteriore dell'animale, compreso il telson.
Gli animali acquatici di misura inferiore a quella consentita, o che comunque non si intende catturare, devono essere immediatamente reimmessi in acqua con ogni cautela procedendo altresì alla recisione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.
Art. 53
Limitazione alla quantità del pesce pescato
La pesca dei salmonidi (trota e salmerino) è limitata, nella giornata, a non più di sei esemplari, e quella del temolo a non più di due esemplari.
Per ogni giornata di pesca, oltre al limite previsto nel comma precedente, ogni pescatore non può catturare più di cinque chilogrammi di pesce fatta eccezione per i pescatori di mestiere nelle acque di categoria A.
E' fatta deroga dai limiti di cui al comma precedente, quando il peso sia superato da un unico esemplare.
Art. 54
Esercizio della pesca nei bacini idrografici ricadenti nel territorio di più Regioni
L'esercizio della pesca nei bacini idrografici ricadenti anche nel territorio di altre Regioni, salvo diverse intese stabilite dalla Giunta regionale, ha luogo secondo la normativa della Regione che ha maggiore competenza territoriale.

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