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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Capo 4
NORME GENERALI E DI COMPORTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELLA PESCA
Art. 55
Posto di pesca Il posto di pesca spetta al primo occupante.
Il primo occupante, in esercizio di pesca con la canna, ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri quindici in linea d' aria, a monte, a valle, sul fronte e a tergo.
Nel caso che due o più pescatori esercitino la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno quindici metri è valutata in linea d' aria fra persona e persona oppure tra i punti più vicini delle reti.
Nel caso che due o più pescatori esercitino chi la pesca con la canna, chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno quindici metri deve essere valutata in linea d' aria fra persona e persona, oppure tra i punti esterni più vicini di ogni bilancella e il galleggiante di ogni canna.
Art. 56
Pesca in movimento
Le norme di cui all'articolo precedente, fra pescatore e pescatore e fra attrezzo e attrezzo, valgono anche per la pesca in movimento.
Art. 57
Distanza di sicurezza fra attrezzi fissi di pesca e appostamenti fissi di caccia
Durante il periodo di esercizio venatorio gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno centocinquanta metri dagli appostamenti fissi di caccia.
Art. 58
Pesca da natanti
La pesca da natanti è consentita solamente lungo la riva destra del fiume Po, e nelle acque di categoria A.
Il pescatore deve rispettare le distanze da altri pescatori previste dai precedenti artt. 55 e 56.
Il natante deve essere ancorato; è fatta eccezione per la pesca con lenza a mano e dirlindana nel fiume Po se esercitata da pescatori di professione a norma del precedente art. 44
Art. 59
Pesca con le mani e con altri mezzi non considerati dalla presente legge. Pesca subacquea
La pesca con le mani è sempre vietata.
E' altresì vietata la pesca con qualsiasi altro mezzo non considerato dalla presente legge. La pesca subacquea non è consentita nelle acque interne.
Art. 60
Uso di fonti luminose
Durante l'esercizio della pesca è vietato l'uso di fonti luminose.
Art. 61
Pasturazione con sangue o sostanze derivate
La pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue o sostanze chimiche, sono vietate durante tutto l'anno.
Art. 62
Uso del guadino
L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario, a coloro che esercitano la pesca, per la raccolta del pesce catturato.
Art. 63
Precauzioni igieniche
E' fatto divieto di abbandonare esche, o pesce, o rifiuti, a terra, lungo i corsi e gli specchi d' acqua, e nelle loro adiacenze.
Art. 64
Misurazione delle reti
La misurazione delle maglie delle reti viene compiuta a filo bagnato, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
Art. 65
Osservanza di distanze di rispetto in determinati luoghi
E' vietato adoperare o comunque collocare reti od altri attrezzi da pesca, escluse la canna e la lenza a mano, ad una distanza inferiore a quaranta metri, a monte e a valle, da scale di monta per i pesci, da griglie o simili delle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d' acqua, dalle cascate e dalle opere di difesa dei ponti e dighe di sbarramento.
Tale distanza può essere elevata fino a metri 100 quando esistano pericoli di danneggiamento ad impianti di particolare rilevanza.
Quando il manufatto non rappresenta ostacolo allo spostamento del pesce, la distanza per la pesca con la bilancella e il bilancione è ridotta a metri dieci. In tal caso l'Amministrazione provinciale territorialmente competente dispone il tabellamento a norma del precedente art. 15.
Art. 66
Divieto per la pesca a strappo
E' vietata la pesca a strappo con canna, o lenza a mano, armate di ancoretta, o amo, privi di esca.

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