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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Capo 1
GENERALITA' - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SECONDO LA PESCOSITA' E LE MODALITA' DI PESCA CONSENTITE
Art. 38
Classificazione delle acque
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la classificazione delle acque è delegato alle Province.
Agli effetti della pesca le acque interne dell'Emilia - Romagna vengono classificate nelle categorie A, B, C, D, a norma della presente legge.
Ai fini della tutela della produzione ittica la Regione può assoggettare a speciale regolamentazione la pesca nelle acque dei canali che collegano il mare ai bacini interni destinati a produzione ittica.
Sono escluse dalla classificazione di cui al secondo comma, le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, dove l'esercizio della pesca, al fine di salvaguardare la loro destinazione primaria, è soggetto alle particolari norme di cui al successivo capo 5 del presente titolo.
L'esercizio della pesca nelle acque di categoria D che abbiano particolare interesse ittiogenico può essere soggetto a limitazioni, al fine di adeguare i prelievi alle risorse.
La classificazione delle acque dei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, viene effettuata d' intesa con i competenti enti locali della regione territorialmente interessata.
La classificazione delle acque dei bacini idrografici che interessano i territori di più Province avviene d' intesa fra le stesse.
Art. 39
Delega alle Province in materia di classificazione delle acque
I provvedimenti per la classificazione delle acque devono essere adottati entro e non oltre i sei mesi successivi alla promulgazione della presente legge.
Con il provvedimento di classificazione di cui al precedente comma, vengono stabiliti divieti di circolazione e di sosta dei natanti con motore acceso adibiti alla pesca professionale e di qualunque natante da diporto, nei tratti non dichiarati navigabili dei corsi d' acqua.
Entro e non oltre trenta giorni dal giorno in cui i provvedimenti relativi alla classificazione delle acque divengono esecutivi vengono apposte tabelle, secondo le norme di cui al precedente art. 15, con l'indicazione della categoria di appartenenza delle acque classificate.
La Regione provvede alla pubblicazione di cartografie illustrative della classificazione stessa ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento.
Art. 40
Classificazione delle acque di categoria A
Sono da classificarsi di categoria A:
- le acque del Po, esclusi i tratti di 500 metri a monte e a valle delle foci degli affluenti;
- le acque dei corsi e dei bacini che comunicano con il mare, limitatamente ai tratti nei quali è preponderante la presenza di specie ittiche marine.
Nelle acque classificate di categoria A è consentito ogni tipo di pesca a norma del successivo capo 2 del presente titolo nonchè la pesca ricreativa con bilancione a norma del successivo art. 46.
Art. 41
Classificazione delle acque di categoria B
Sono da classificarsi acque di categoria B quelle comprese nei corsi d' acqua e nei bacini, naturali e artificiali, che abbiano le seguenti caratteristiche:
- la larghezza in superficie del corpo idrico, anche nei periodi di magra, non deve essere mediamente inferiore ai metri tre;
- pescosità: deve derivare in misura prevalente dal naturale ciclo biologico della carpa e della tinca;
- capacità ittiogenica: deve essere sufficiente allo sviluppo delle specie ittiche che vi si riproducono naturalmente e al mantenimento dei ripopolamenti integrativi effettuati in relazione all'esercizio della pesca con gli attrezzi indicati al successivo art. 47.
Sentiti i Comuni territorialmente interessati, possono essere riservate porzioni di corpi idrici, classificati di categoria B, a favore esclusivamente dei pescatori di professione residenti nei Comuni sopraddetti ed iscritti negli elenchi di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250, previo accertamento delle caratteristiche di portata e di naturale pescosità, tali da consentire l'impiego degli attrezzi di cui al successivo art. 44.
Art. 42
Classificazione delle acque di categoria C
Sono da classificarsi acque di categoria C quelle comprese nei corsi d' acqua e nei bacini naturali e artificiali che abbiano le seguenti caratteristiche:
- pescosità: derivante in prevalenza dal naturale ciclo biologico del barbo, del cavedano, della lasca, in relazione all'esercizio della pesca con gli attrezzi indicati al successivo art. 48;
- capacità ittiogenica: deve essere sufficiente allo sviluppo delle specie ittiche che vi si riproducono naturalmente e al mantenimento dei ripopolamenti integrativi effettuati.
Art. 43
Classificazione delle acque di categoria D
Sono da classificarsi acque di categoria D quelle comprese nei corsi d' acqua naturali che abbiano le seguenti caratteristiche:
- pescosità: derivante in prevalenza dal naturale ciclo biologico dei salmonidi (trota, salmerino) integrato da ripopolamenti effettuati in relazione all'esercizio della pesca sportiva;
- capacità ittiogenica: come indicato per le acque di categoria C.

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