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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Capo 1
PISCICOLTURA
Art. 80
Esercizio della piscicoltura
L'allevamento di pesce effettuato da itticoltori singoli o associati è considerato, a tutti gli effetti, attività imprenditoriale agricola.
L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente Capo 1 è delegato ai Comuni.
Al fine di prevenire epizoozie nel bacino idrografico, l'esercizio della piscicoltura in acque comunque collegate con quelle pubbliche è soggetto alla preventiva autorizzazione.
L'autorizzazione viene rilasciata fatte salve le vigenti norme di legge, ed in particolare l'art. 100 - quarto comma
- del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, e ne viene data comunicazione alla Regione ed alle Province territorialmente interessate.
Con l'autorizzazione vengono stabilite le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria e per la collocazione di griglie di separazione delle acque dove ha luogo l'allevamento da quelle del bacino idrografico collegato.
L'autorizzazione permette la cattura del pesce nell'allevamento da parte di persone non munite di licenza di pesca e con attrezzature non conformi a quelle consentite dalla presente legge.
Non è consentito l'esercizio della piscicoltura in acque pubbliche appartenenti al demanio dello Stato di cui all' art. 822 del Codice civile.
Art. 81
Richiesta di esercizio della piscicoltura
L'autorizzazione di cui al precedente articolo deve indicare:
a) le generalità del titolare della piscicoltura;
b) la località ove è ubicata la piscicoltura;
c) la superficie del terreno sommerso espressa in ettari;
d) le specie ittiche che si intendono allevare;
e) la presunta produzione e la durata dell'attività.
Art. 82
Trasporto e destinazione del pesce allevato
Chiunque detiene o trasporta, a scopo di commercio, specie ittiche aventi misure non inferiori alla metà di quelle stabilite dal precedente art. 51, deve essere munito di dichiarazione di provenienza da parte del titolare dell'allevamento.
Detta dichiarazione, che ha validità di 24 ore, ne giustifica il trasporto e deve essere esibita a richiesta delle autorità di vigilanza. La dichiarazione deve indicare:
a) allevamento di provenienza;
b) quantità del pesce ripartito per principali specie;
c) destinazione;
d) data di partenza e ora di carico;
e) generalità ed indirizzo del destinatario;
f) targa del mezzo di trasporto.
Art. 83
Destinazione del novellame di pesce allevato
Il pesce proveniente dagli allevamenti di cui al precedente art. 80, che risulta di misura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme di cui al precedente art. 51, può essere destinato esclusivamente a scopi di ripopolamento o di allevamento.
Chiunque trasporti o detenga detto novellame fuori dagli allevamenti di cui al precedente art. 80, deve essere in possesso della preventiva autorizzazione della Provincia o del Comune a seconda che sia destinato rispettivamente a ripopolamento o ad allevamento.
Art. 84
Controlli sanitari negli allevamenti ittici
Il Sindaco del Comune territorialmente competente dispone controlli periodici per accertare la condizione sanitaria del pesce in allevamento ed adotta le misure che si rendano necessarie per prevenire la diffusione di epizoozie nel bacino idrografico.
Le risultanze degli accertamenti vengono comunicate agli enti di cui al precedente art. 80.
Art. 85
Divieto di pesca sportiva nei bacini destinati alla piscicoltura
Nei bacini destinati alla piscicoltura l'esercizio della pesca è autorizzato a norma del seguente art. 86.

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