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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Titolo IV
SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO ITTICO
Art. 98
Generalità
Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alle sanzioni amministrative specificate negli articoli seguenti.
L'applicazione delle sanzioni viene attuata secondo le norme della Legge regionale 2 settembre 1976 n. 41.
Le sanzioni vengono comminate tenendo conto della gravità della infrazione, delle infrazioni eventualmente commesse in precedenza e dell'età del trasgressore. Per le infrazioni commesse da minori di anni 18 le sanzioni possono essere ridotte fino alla metà.
Se il trasgressore, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, non ha mai riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la esecuzione della sanzione può essere sospesa per un periodo non inferiore a tre anni a condizione che egli non commetta altre infrazioni prima dello scadere del periodo sopraindicato.
Inoltre qualora abbia effettuato l'oblazione ai sensi della legge dello Stato 24 dicembre 1975, n. 706, e delle successive norme regionali di applicazione, può essergli rimessa la sanzione amministrativa del ritiro della licenza.
Qualora invece il trasgressore, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, abbia riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi può essere aumentata fino al doppio del massimo previsto. Può essere altresì ordinata la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
Le specie ittiche e gli animali acquatici pescati, o comunque catturati, in violazione alle leggi sulla pesca sono soggetti all'immediata confisca amministrativa.
Il Presidente della Provincia dispone, anche preventivamente, la destinazione del materiale ittico di cui al precedente comma a favore di istituti assistenziali o di beneficenza, ovvero, se del caso, la sua distruzione.
Art. 99
Infrazioni alle norme sulle licenze di pesca
Chiunque eserciti la pesca o sia colto in atteggiamento non equivoco di pesca senza essere munito della licenza, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
a) se il contravventore è titolare di licenza di pesca in corso di validità, ma non è in grado di esibirla al momento della richiesta degli agenti di vigilanza, è tenuto al pagamento di L.3.000;
b) se il contravventore è titolare di licenza di pesca, e non ne è in possesso in conseguenza di sanzione amministrativa, è tenuto al pagamento di una somma variante da L.50.000 a L.300.000;
c) se il contravventore non è titolare di licenza di pesca, ovvero non è in regola con gli adempimenti tributari previsti dalle vigenti norme regionali, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite dalle norme stesse.
Alle stesse sanzioni è soggetto chi è munito di licenza di pesca di tipo diverso da quello prescritto per il genere di pesca esercitato.
Art. 100
Richiesta abusiva di licenza di pesca
Chi richiede il rilascio della licenza di pesca è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità che, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, non è stato soggetto a provvedimenti che comportino tuttora il ritiro della licenza di pesca.
In caso di accertata non veridicità di tale dichiarazione l'Amministrazione provinciale competente provvede all' immediato ritiro della licenza, la quale non potrà essergli nuovamente concessa prima di 12 mesi, ed alla irrogazione di una sanzione pecuniaria di L.30.000. In caso di reiterazione della infrazione la licenza non potrà essergli nuovamente concessa prima di 24 mesi e la sanzione pecuniaria da irrogare è di L.90.000.
Art. 101
Rifiuto di esibire la licenza di pesca
Chiunque rifiuti di esibire la licenza di pesca ad agenti di vigilanza è soggetto al ritiro della stessa per un periodo di sei mesi. In caso di reiterazione della infrazione il periodo di ritiro della licenza è di diciotto mesi.
Art. 102
Resistenza ad agenti in servizio di vigilanza
I pescatori che abbiano riportato condanne per avere opposto resistenza ad agenti in servizio di vigilanza sulla pesca sono soggetti al ritiro della licenza per un periodo di dodici mesi. In caso di reiterazione della infrazione il periodo di ritiro della licenza è di trentasei mesi.
Art. 103
Pesca abusiva negli ambiti per la protezione e l'incremento del patrimonio ittico. Pesca di determinate specie ittiche in periodo di divieto o in acque vietate
Chiunque eserciti la pesca in violazione dei seguenti divieti o limitazioni:
a) divieto di pesca nelle zone di riproduzione e protezione della fauna ittica previste dall'art. 8 della presente legge;
b) divieti di cui agli artt. 19 e 51 della presente legge, relativi alla pesca di determinate specie ittiche durante il periodo di divieto o in acque dove è vietata la loro cattura;
è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
- da L.20.000 a L.200.000 se il contravventore è munito di una o più canne;
- da L.50.000 a L.500.000 se è munito di reti o altri mezzi consentiti dalla presente legge, ovvero si serva delle mani;
- da L.100.000 a L.1.000.000 se si è servito di mezzi non consentiti.
Se il contravventore è ricorso all'ausilio di fonti luminose la sanzione è raddoppiata.
Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da sei a diciotto mesi.
Art. 104
Pesca abusiva in orari non consentiti - Non osservanza delle distanze di rispetto
Chiunque eserciti la pesca in violazione dei seguenti divieti o limitazioni:
- pesca in orari non consentiti dal precedente art. 50;
- non osservanza delle distanze di rispetto di cui ai precedenti artt. 55 - terzo e quarto comma, 56, 58 e 65; è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
- da L.10.000 a L.100.000 se il contravventore è munito di una o più canne;
- da L.20.000 a L.200.000 se è munito di reti o altri mezzi consentiti dalla presente legge, ovvero si serva delle mani;
- da L.30.000 a L.300.000 se si è servito di mezzi non consentiti.
Se il contravventore è ricorso all'ausilio di fonti luminose la sanzione è raddoppiata.
Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo da sei a diciotto mesi.
Art. 105
Cattura di animali acquatici in violazione ai limiti di quantità e di misura
Chiunque è colto in possesso di animali acquatici di dimensioni inferiori a quelle consentite dai precedenti artt. 19 e 51, è punito con la sanzione da L.5.000 a L.50.000, oltre alla sanzione proporzionale di L.5.000 per ogni capo catturato successivo al primo.
Chiunque è colto in possesso di animali acquatici in quantità superiore a quella consentita dai precedenti artt. 19 e 51, è punito con la sanzione da L.5.000 a L.50.000, oltre alla sanzione proporzionale di L.50.000 per ogni chilogrammo, o sua frazione, superiore al quantitativo minimo consentito.
Art. 106
Pesca con attrezzi che occupino più della metà dello specchio d' acqua
Chiunque eserciti la pesca in violazione dell'art. 20 della presente legge, è punito con la sanzione pecuniaria da L.30.000 a L.300.000 ed al ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da quattro a dodici mesi.
Qualora il trasgressore si sia avvalso dell'ausilio di fonti luminose la sanzione pecuniaria viene raddoppiata.
Art. 107
Pesca con attrezzi non consentiti, o con modalità non consentite - Impiego di esche non consentite
Chiunque eserciti la pesca, in violazione dei seguenti divieti o limitazioni:
a) impiego di attrezzi aventi caratteristiche non conformi a quelle stabilite dalla presente legge;
b) impiego di attrezzi, o altri mezzi, non consentiti dalla presente legge, anche in relazione alla classificazione delle acque;
c) impiego di attrezzi non consentiti dal tipo di licenza posseduta;
d) impiego di attrezzi con modalità non consentite dalla presente legge;
e) impiego di attrezzi in numero maggiore di quello consentito dalla presente legge;
f) pesca da natante in violazione delle norme di cui al precedente art. 58;
g) divieto di pesca subacquea di cui al precedente art. 59;
h) divieto di pesca a strappo di cui al precedente art. 66;
è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
- per le infrazioni di cui alle lettere a, d, e, g, h:
- da L.15.000 a L.30.000 se è munito di canne;
- da L.50.000 a L.120.000 negli altri casi;
- per le infrazioni di cui alle lettere b, c, f:
- da L.100.000 a L.1.000.000.
Chiunque eserciti la pesca, impiegando esche non consentite dalla presente legge per la pesca nelle acque interne, è punito con la sanzione amministrativa da L.25.000 a L.60.000.
Nei casi previsti dal presente articolo viene disposto il ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da sei a diciotto mesi nei casi di cui alle lettere a, d, e, g, h, e per un periodo variante da uno a tre anni nei casi di cui alle lettere b, c, f. Inoltre, qualora il trasgressore si sia avvalso dell'ausilio di fonti luminose, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate.
Art. 108
Pesca con l'ausilio di fonti luminose
Chiunque eserciti la pesca, in violazione della norma di cui al precedente art. 60, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
- da L.30.000 a L.300.000 se è munito di canne;
- da L.100.000 a L.1.000.000 se si serve delle mani e in tutti gli altri casi.
Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da sei a diciotto mesi.
Art. 109
Abbandono di esche o rifiuti - Pasturazioni non consentite - Detenzione di esche vietate
Detenzione di esche vietate
Chiunque abbandoni esche, o pasture, o pesci, o rifiuti, lungo gli argini dei corsi d' acqua naturali o artificiali, o nelle loro immediate adiacenze, è soggetto alla sanzione pecuniaria di L.10.000.
Chiunque, anche non in esercizio di pesca, effettua pasturazioni vietate dalla presente legge, o comunque in tempi o luoghi vietati, è soggetto alla sanzione da L.25.000 a L.100.000. Alla stessa sanzione è soggetto chi, anche non in esercizio di pesca, in violazione delle norme di cui al precedente art. 49, detenga larve di mosca carnaria o uova di salmone lungo gli argini dei corsi d' acqua, o di bacini, classificati di categoria D ai sensi del precedente art. 43, ovvero nelle loro immediate adiacenze.
Nei precedenti casi, se il trasgressore è titolare di licenza ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da sei a diciotto mesi.
Art. 110
Mancata osservanza della distanza minima prescritta tra un attrezzo e l'altro, e tra attrezzi da pesca sommersi e appostamenti fissi di caccia
Chiunque eserciti la pesca impiegando attrezzi posti l'uno dall'altro a distanze inferiori a quelle consentite dal precedente art. 44, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.10.000 a L.100.000.
Alla stessa sanzione è soggetto chi non osserva la distanza minima prescritta dal precedente art. 57, tra attrezzi da pesca sommersi e appostamenti fissi di caccia.
Art. 111
Pesca con attrezzi non muniti di contrassegno
Chiunque, nei casi previsti dall'art. 44 della presente legge, eserciti la pesca con attrezzi non muniti del prescritto contrassegno, ovvero con attrezzi muniti di contrassegno non chiaramente decifrabile, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.100.000 a L.1.000.000.
Gli attrezzi non muniti del contrassegno prescritto a norma del precedente art. 44 vengono prelevati dal personale di vigilanza e consegnati al Comune territorialmente competente per la custodia. Gli attrezzi possono essere restituiti al proprietario soltanto previa irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge. Trascorsi sei mesi senza che alcuno li abbia reclamati, o non ne sia stato individuato il proprietario, gli attrezzi vengono considerati oggetti smarriti.
Art. 112
Impiego di bilancioni posti a distanze non consentite
Chiunque eserciti la pesca impiegando un bilancione fisso per la pesca ricreativa la cui distanza da eventuali analoghi attrezzi sia inferiore a quella minima prescritta dal precedente art. 46, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.20.000 a L.200.000 ed al ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da sei a diciotto mesi.
Alle stesse sanzioni è soggetto chiunque eserciti la pesca con l'attrezzo di cui al precedente comma nei giorni non consentiti a norma del precedente art. 46.
Art. 113
Azioni dirette a provocare lo spostamento del pesce dagli ambiti protetti
Chiunque, con qualunque mezzo, compreso l'impiego di sostanze inquinanti, compia evidenti azioni dirette a provocare lo spostamento del pesce fuori dagli ambiti protetti di cui al precedente art. 8, ovvero dalle acque ove esistano divieti di pesca a norma delle vigenti norme regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.100.000 a L.240.000.
Se chi ha commesso l'infrazione è titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo da sei a diciotto mesi.
Art. 114
Catture di specie ittiche oggetto di esperimento - Immissione non autorizzata nelle acque interne regionali di specie ittiche estranee
Chiunque immette nelle acque interne regionali specie estranee alla fauna ittica locale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 della presente legge, è soggetto al pagamento di una somma variante da L.100.000 a L.1.000.000 ed al ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da dodici a trentasei mesi.
Chiunque catturi o danneggi specie ittiche destinate alla sperimentazione a norma del precedente articolo 17, è soggetto al pagamento di una somma variante da L.50.000 a L.500.000 ed al ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da sei a diciotto mesi.
Art. 115
Immissioni abusive di animali acquatici
Chiunque immette materiale ittico o in generale animali acquatici nei corpi idrici senza la prescritta autorizzazione ed il preventivo controllo sanitario previsti dai precedenti artt. 16 e 18, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L.100.000 a L.1.000.000.
Art. 116
Apposizione di ostacoli alla circolazione della fauna ittica - Pesca mediante " secca " o mediante altri interventi diretti nel corso d' acqua
Apposizione di ostacoli alla circolazione della fauna ittica - Pesca mediante " secca " o mediante altri interventi diretti nel corso d' acqua
Ogni infrazione agli artt. 20 e 21 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000 se sono stati impiegati attrezzi mobili da pesca, da L.100.000 a L.1.000.000 in tutti gli altri casi.
Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo da un anno a due anni nel primo caso e da un anno a tre anni negli altri casi.
Restano comunque impregiudicati i provvedimenti di cui al successivo art. 119.
Art. 117
Secca abusiva dei corsi d' acqua e dei bacini
Chiunque provochi la secca di corsi d' acqua senza il permesso previsto dall'art. 22 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.100.000 a L.1.000.000.
Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da uno a tre anni.
Art. 118
Uso di sostanze venefiche o esplosive o di corrente elettrica
Uso di sostanze venefiche o esplosive o di corrente elettrica
Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 33 - terzo comma - del RD 8 ottobre 1931, n. 1604, chiunque eserciti la pesca facendo uso di sostanze venefiche od esplosive oppure mediante corrente elettrica, è soggetto al ritiro della licenza di pesca per un periodo di tempo da dodici a trentasei mesi.
Non si applicano i benefici di cui al quarto comma del precedente art. 98.
Art. 119
Danneggiamento del patrimonio ittico
La Regione chiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico, da chiunque causato, anche con l'inquinamento dei corpi idrici, con la non osservanza delle norme disciplinari delle derivazioni d' acqua di cui al precedente art. 25, con l'alterazione dello stato dei corpi idrici a scopo di pesca.
A tal fine le Province e i Comuni sono tenuti a procedere senza ritardo, per mezzo dei propri organi, all'accertamento ed alla documentazione del danno patito dal patrimonio ittico.
L'inosservanza delle norme di cui al terzo comma del precedente art. 24 comporta, inoltre, la irrogazione di una sanzione amministrativa da L.300.000 a L.3.000.000.
Art. 120
Non osservanza degli adempimenti da parte del titolare di diritti esclusivi di pesca
Il titolare dei diritti esclusivi di pesca il quale, entro i termini prescritti, omette di presentare all'ente delegato, ovvero non esegua, il programma di ripopolamento ittico di cui al precedente art. 33, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000.
Il ritardo nella presentazione del programma di ripopolamento o la mancata comunicazione dell'attuazione del programma stesso, nei modi e termini prescritti dal precedente art. 33, sono puniti con la sanzione amministrativa da L.10.000 a L.30.000.
Se chi commette le infrazioni suddette è titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo di sei mesi. In caso di reiterazione della infrazione il periodo di ritiro della licenza è di diciotto mesi.
Art. 121
Esercizio abusivo della piscicoltura e della pesca a pagamento
Chiunque eserciti la piscicoltura, o gestisca un bacino per la pesca a pagamento, senza le autorizzazioni previste dagli artt. 80 e 86 della presente legge, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative: di L.100.000 per l'esercizio abusivo della piscicoltura e di L.500.000 per la gestione abusiva della pesca a pagamento.
Chi non ottemperi alle disposizioni impartite in conseguenza degli accertamenti previsti dal precedente art. 84, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000.
In caso di reiterazione delle infrazioni può essere disposta la revoca della autorizzazione.
Art. 122
Trasporto, detenzione, o destinazione di materiale ittico, in violazione dei precedenti artt. 82 e 83
Chiunque detenga o trasporti pesce vivo in violazione del precedente art. 82, oppure appartenente a specie la cui cattura è vietata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L.10.000 a L.100.000.
Alla medesima sanzione sono soggette le infrazioni al precedente art. 83.

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