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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 123
Disposizioni statutarie applicabili
Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegatari sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto regionale.
Art. 124
Direttive
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegatari.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 125
Potere sostitutorio
In caso di inerzia degli enti delegatari, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.
Art. 126
Revoca
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.
La revoca nei confronti del singolo delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Art. 127
Definitività degli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate
Gli enti delegatari debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'Amministrazione regionale.
Art. 128
Ripartizione delle funzioni delegate
Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.
Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Art. 129
Scambio di informazioni
La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 130
Rapporti finanziari
I rapporti finanziari con gli enti delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, saranno definiti di norma mediante convenzioni aventi la durata dei programmi pluriennali nella materia della pesca, approvati dal Consiglio regionale.
Art. 131
Circondario di Rimini
Le deleghe di funzioni amministrative alle amministrazioni provinciali si intendono estese anche al Circondario di Rimini.
Art. 132
Classificazione esistente delle acque
Sino a quando a norma degli artt. 38 e seguenti della presente legge non sarà stato provveduto alla classificazione delle acque, rimane comunque in vigore quella approvata con il DM 30 giugno 1966 in quanto compatibile.
Art. 133
Accertamenti riguardanti gli attrezzi fissi da pesca
Le Amministrazioni provinciali dell'Emilia - Romagna provvedono, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di cui al precedente art. 40 e ciascuno per la rispettiva circoscrizione territoriale, ad accertare la situazione degli attrezzi fissi da pesca esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, ed a stabilire quali siano gli attrezzi il cui uso è incompatibile con le norme della presente legge.
Art. 134
Adeguamento degli attrezzi da pesca
Le caratteristiche delle reti e degli attrezzi devono essere adeguate a quelle prescritte dalla presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Art. 135
Soppressione delle Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci
Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci di cui al DPR 4 maggio 1958 n 79 Sito esterno, e successive modificazioni, sono soppresse.
Art. 136
Disposizioni finanziarie
Gli oneri eventualmente derivanti alla Regione Emilia - Romagna per il funzionamento della Consulta regionale di cui all'art. 28 faranno carico al capitolo 70050 " Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni e comitati " del bilancio per l'esercizio 1979 e degli esercizi successivi.
A parziale modifica della Legge regionale 25 gennaio 1974 n. 8, le tasse e sopratasse sulle licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne, di cui alla Legge regionale 10 luglio 1978 n. 23, vengono determinate come segue:
1) Licenza di tipo A (per la pesca professionale con l'uso di tutti gli attrezzi consentiti)
- tassa di rilascio L.5.000
- tassa annuale L.5.000
2) Licenza di tipo B (per i pescatori dilettanti)
- tassa di rilascio L.2.500
- tassa annuale L.2.500
I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono corrispondere, contestualmente, le seguenti soprattasse:
1) per la licenza di tipo A: L.2.500
2) per la licenza di tipo B: L.1.500
Le tasse e soprattasse regionali sulle licenze di pesca vengono versate su di un apposito conto corrente postale intestato alla Regione Emilia - Romagna - Tasse e soprattasse sulle licenze di pesca.
Le somme ottenute dalla Regione in via giudiziaria o transattiva a titolo di risarcimento danni a norma dell'art. 119, saranno introitate sul capitolo 04740 " Entrate per risarcimento dei danni arrecati dai terzi al patrimonio ittico a seguito dell'azione giudiziaria promossa dalla Regione " istituito " per memoria " sullo stato di previsione dell'Entrata dei bilanci di previsione della Regione a partire dall' esercizio finanziario 1980, in attuazione della presente legge. Nel corso di ogni esercizio le somme accertate ed introitate sul capitolo dianzi richiamato dovranno essere destinate ad incrementare, nei modi previsti dalla legge, lo stanziamento del capitolo 78090 " Fondi destinati ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio ittico e faunistico dell'Emilia - Romagna, compresi gli oneri per la delega delle funzioni alle Province ".

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