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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Titolo I
PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA
Capo 1
GENERALITA'
Art. 1
Oggetto della presente legge
La presente legge promuove il riequilibrio biologico delle specie ittiche e l'incremento della pescosità delle acque interne dell'Emilia - Romagna. Stabilisce, altresì, modi e strumenti per la tutela della pesca nell'ambito delle funzioni trasferite alle Regioni a statuto ordinario dal DPR 15 gennaio 1972, n. 11 Sito esterno e dal DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 2
Diritto all'esercizio della pesca
Tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso della licenza rilasciata a norma delle vigenti leggi hanno uguale diritto ad esercitare la pesca nelle acque interne dell'Emilia - Romagna.
Art. 3
Partecipazione e gestione sociale
La Regione promuove la partecipazione alla organizzazione e gestione sociale delle attività della pesca.
Art. 4
Efficacia della presente legge
Le disposizioni della presente legge si applicano nelle acque interne comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal DPR 2 ottobre 1968 n. 1639 Sito esterno, e nelle acque interne destinate alla piscicoltura, alla pesca a pagamento, o soggette a diritti esclusivi di pesca.
Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre, delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi delle lagune, dei bacini, dei canali e dei fiumi.
Negli specchi d' acqua compresi in opere portuali è consentito l'esercizio della pesca senza possesso di licenza.
Capo 2
GESTIONE DELLE ACQUE AI FINI DELLA PESCA
Art. 5
Incremento della pescosità nei bacini idrografici
L'incremento della pescosità nelle acque interne viene promosso nei bacini idrografici comprendenti corsi o gruppi di corsi d' acqua, loro affluenti e bacini o lagune, mediante l'istituzione di ambiti protetti destinati alla riproduzione naturale e all'ambientamento delle specie ittiche a norma del successivo art. 8.
Entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposita deliberazione, elenca i corpi idrici ricadenti in ciascun bacino idrografico.
La Giunta regionale può modificare la ripartizione del territorio nei bacini idrografici.
Il bacino idrografico è l'unità territoriale di base per la programmazione regionale degli interventi in materia di pesca e di incremento della pescosità dei corpi idrici.
Art. 6
Commissioni tecnico - consultive
Per la gestione dei bacini idrografici interessanti più Province, queste coordinano le proprie attività nell'ambito della programmazione regionale.
A tal fine le Province territorialmente interessate, d' intesa tra loro, costituiscono per ogni bacino idrografico una Commissione tecnico - consultiva nella quale vengono rappresentate le Comunità montane, i Comuni e le Associazioni dei pescatori e dei naturalisti presenti.
Art. 7
Gestione della pesca nelle acque di bonifica
La gestione pubblica della pesca nelle acque di bonifica specificate al successivo art. 39 avviene secondo le particolari norme di cui al titolo II - capo 5 della presente legge.
Capo 3
TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO SEZIONE I AMBITI PER L'INCREMENTO E LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO
Art. 8
Zone di riproduzione e protezione della fauna ittica
Le specie acquatiche viventi allo stato di natura costituiscono il patrimonio ittico e come tali sono tutelate e protette.
L'incremento e la protezione del patrimonio ittico vengono promossi mediante l'istituzione di " zone di ripopolamento e frega " e di " zone di protezione ".
In esse l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo.
Sezione I
AMBITI PER L'INCREMENTO E LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO
Art. 9
Finalità delle zone di ripopolamento e frega
Le zone di ripopolamento e frega vengono istituite al fine di:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d' acqua;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per ripopolamento.
Art. 10
Modalità per la costituzione delle zone di ripopolamento e frega
Le zone di ripopolamento e frega sono istituite dalle Province di propria iniziativa ovvero su proposta delle Comunità montane o dei Comuni territorialmente interessati, delle Associazioni dei pescatori e delle Commissioni tecnico - consultive di cui al precedente art. 6.
Le Province deliberano l'istituzione delle zone di ripopolamento e frega sentito comunque il parere delle Comunità montane e dei Comuni territorialmente interessati.
Lo sviluppo di ogni zona di ripopolamento e frega non deve essere inferiore a Km. 2, misurati sull'asse del corso d' acqua. Fanno eccezione le zone istituite nei corsi d' acqua classificati di categoria C e D, a norma del successivo Titolo II - Capo 1 della presente legge.
Il provvedimento di istituzione ha la validità di tre anni e può essere rinnovato per periodi anche di durata diversa.
Art. 11
Procedure di modificazione, rinnovo e revoca delle zone di ripopolamento e frega
Il rinnovo, la modificazione e la revoca delle zone di ripopolamento e frega avviene con deliberazione della Provincia, secondo le modalità di cui al precedente art. 10.
Art. 12
Finalità e procedure per la istituzione delle zone di protezione
I Presidenti delle Province territorialmente competenti hanno la facoltà di istituire zone di protezione vietando con propria ordinanza la pesca ad una o più specie ittiche in quei tratti di bacino o corsi d' acqua dove si accertino eccezionali esigenze di tutela del patrimonio ittico.
Il divieto è limitato al periodo necessario a superare le cause che l'hanno motivato.
Art. 13
Catture di specie ittiche a scopo di ripopolamento
Il Presidente della Provincia territorialmente competente autorizza con propria ordinanza la cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento delle acque pubbliche.
Determina altresì i modi del prelievo e la destinazione del catturato, d' intesa con le altre Province territorialmente interessate al bacino idrografico.
Art. 14
Pubblicità delle deliberazioni di istituzione delle zone di ripopolamento e frega e delle zone di protezione
I provvedimenti relativi alla istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di ripopolamento e frega e delle zone di protezione, di cui al precedente art. 8, vengono trasmessi alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane nonchè ai Consorzi di bonifica territorialmente interessati.
Art. 15
Tabellamento dei corsi d' acqua dove vige un divieto di pesca
Le zone di cui al precedente art. 8 vengono delimitate a cura delle Amministrazioni provinciali, con tabelle di colore bianco delle dimensioni di cm. 25x30, recanti in azzurro la scritta " Zona di ripopolamento e frega - Divieto di pesca " oppure " Divieto temporaneo di pesca " e l'indicazione degli articoli della presente legge in base ai quali sono state istituite.
Le tabelle devono essere collocate ad una distanza di circa cento metri l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue. Dette tabelle sono esenti da tasse regionali.
Le acque soggette agli altri divieti o limitazioni previste dalla presente legge vengono segnalate con tabelle aventi caratteristiche e collocazione analoghe a quelle del precedente comma. Il tenore delle scritte viene stabilito con il provvedimento di divieto.
Sezione II
IMMISSIONE DI SPECIE ITTICHE ESTRANEE ALLA FAUNA LOCALE. DIVIETI E LIMITAZIONI DI PESCA DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE CONTROLLI SANITARI
Art. 16
Immissione di specie ittiche od, in genere, di animali acquatici.Autorizzazione
Ogni immissione di materiale ittico, od, in generale, di animali acquatici nelle acque pubbliche deve essere autorizzata dal Presidente della Provincia territorialmente competente, e deve essere contenuta nei limiti indicati dai piani di cui al successivo art. 27.
Art. 17
Immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale
La immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale può avvenire su autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Consulta per i problemi della pesca di cui al successivo art. 28.
A tutela del patrimonio ittico preesistente, le immissioni sopraddette avvengono di norma in forma sperimentale e controllata in bacini appositamente delimitati secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
La Giunta, valutati gli esiti degli esperimenti di cui al comma precedente, decide in merito all'immissione della specie ittica nelle acque interne ed alle modalità di pesca.
Art. 18
Controlli sanitari
Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, quando non sia accompagnato da certificato sanitario, prima di essere immesso nei corpi idrici deve essere soggetto a preventivo controllo da parte del veterinario dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, a cura di chi effettua il ripopolamento, al fine di impedire la diffusione di malattie infettive.
Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti nei corpi idrici, od in stato fisico anormale, devono essere consegnati all'autorità sanitaria per il controllo. Copia dei referti deve essere trasmessa alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati.
In caso di epizoozia, su proposta del veterinario dell' unità sanitaria locale, vengono disposti gli interventi tecnici da adottarsi a salvaguardia del patrimonio ittico.
Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte deve essere data immediata comunicazione ai Dipartimenti regionali interessati, alle Province ed ai Comuni territorialmente competenti.
Art. 19
Interventi a tutela dell'equilibrio biologico del patrimonio ittico
La Regione, quando sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico vivente nelle acque interne dell'EmiliARomagna, provvede a vietare la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle specie stesse, limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi.
Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato dal popolamento eccessivo di una o più specie ittiche, la Regione provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di dette specie.
I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti sentite le Province e le Comunità montane territorialmente interessate, o su proposta di queste. L'efficacia dei provvedimenti può essere altresì limitata a determinate acque del territorio dell'Emilia - Romagna.
I provvedimenti contengono, tra l'altro, le norme per i tabellamenti.
Sezione III
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DEL SUO AMBIENTE DALLA PRESENZA DI OSTACOLI ARTIFICIALI, A CAUSA DELLE DERIVAZIONI D' ACQUA E DURANTE LE SECCHE
Art. 20
Ostacoli al passaggio della fauna ittica
E' vietato collocare nei fiumi, torrenti, canali, ed altri corsi o bacini di acque interne, apparecchi fissi o mobili per la pesca che occupino più della metà della sezione normale dello specchio d' acqua interessato.
Art. 21
Divieto di pesca in corsi d' acqua in secca, oppure mediante secca o altri interventi diretti sul corso d' acqua
E' vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi o i bacini d' acqua, o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili, oppure smuovendo il fondo delle acque, a meno che ciò non risulti indispensabile per il recupero e la salvaguardia del patrimonio ittico in seguito a prosciugamenti effettuati su autorizzazione della amministrazione provinciale e dal personale a ciò autorizzato dalla stessa.
Art. 22
Secca dei corsi d' acqua e dei bacini
Chi intende svuotare o interrompere corsi d' acqua o bacini, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, che non abbiano regime stagionale, deve farne richiesta, salvo i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al Presidente della Provincia nel cui territorio sono collocate le apparecchiature o vengono costruite le opere necessarie.
Il Presidente della Provincia concederà il relativo permesso ed emanerà le norme a salvaguardia del patrimonio ittico nonchè quelle per il successivo ripopolamento del corso posto in secca da eseguirsi a spese del richiedente.
Nel tratto dei corsi d' acqua e nei bacini posti in secca - anche se incompleta - la pesca è proibita.
Il pesce eventualmente rimasto nel corso d' acqua pubblico deve essere recuperato ed immesso, a spese di chi effettua il prosciugamento, in acque pubbliche e sotto il controllo del personale di vigilanza o di pescatori incaricati.
Il pesce eventualmente recuperato nel corso d' acqua privato viene destinato dal proprietario a norma dei successivi artt. 82 e 83, sotto il controllo del personale di vigilanza o di pescatori incaricati.
Nei casi d' urgenza determinati da calamità naturali, o da guasti alle opere che possono provocare gravi danni, il titolare della concessione, quando è costretto ad interrompere i corsi d' acqua o bacini, deve darne immediata comunicazione alla Provincia territorialmente competente.
Le norme del presente articolo non si applicano nei bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d' acqua naturali e nei sistemi di bonifica di cui al seguente Titolo II - Capo 5 della presente legge, dove il recupero del pesce avviene a cura della Provincia interessata.
Art. 23
Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d' acqua
I progetti delle opere d' interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere, altresì, la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce, ove sia necessario per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.
Art. 24
Estrazione di ghiaia e sabbia dal letto dei corsi d' acqua
E' vietata l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone di ripopolamento e frega istituite a norma degli artt. 10 e seguenti della presente legge.
A tale scopo il Presidente della Provincia dà comunicazione del provvedimento istitutivo, a norma del precedente art. 14, anche alle Commissioni di cui agli artt. 2 e 6 della legge regionale 26 gennaio 1976 n. 8.
Lo scarico nelle acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione a norma degli artt. 2 e 4 della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e della normativa regionale.
Art. 25
Concessione di derivazioni di acque pubbliche. Norme a tutela della fauna ittica
Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm. 20, allo scopo di impedire il passaggio di pesce.
Fanno eccezione le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni dell'Enel e dei Consorzi di irrigazione e bonifica.
Gli organi che nel quadro delle competenze regionali rilasciano le concessioni di derivazioni d' acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere della immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario.
Copia delle autorizzazioni concesse e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle Province.
Il Presidente della Provincia territorialmente competente, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, richiede agli uffici che hanno rilasciato la concessione, la revoca della stessa e l'immediata sospensione della derivazione.
Art. 26
Dichiarazione delle derivazioni d' acqua in godimento al 31 dicembre 1978
Gli uffici competenti a decidere sulla utilizzazione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare alle Province, ai Comitati comprensoriali territorialmente competenti l'elenco delle utenze di derivazione in atto al 31 dicembre 1978, allo scopo di verificare l'osservanza delle norme a tutela della fauna ittica previste nelle norme disciplinari di cui al terzo comma del precedente art. 25.
Capo 4
SVILUPPO DELLA PESCOSITA' DELLE ACQUE INTERNE E CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DELLA PESCA
Art. 27
Carta ittica. Piani di sviluppo della pescosità
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva la Carta Ittica da cui derivare le caratteristiche biogenetiche dei corsi d' acqua interessanti la pesca.
La Carta Ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da immettere nelle acque interne regionali e per la localizzazione delle attività programmate dalla Regione o attuate dagli enti locali a norma della presente legge.
La Giunta regionale, con la collaborazione degli enti locali e delle Associazioni piscatorie e naturalistiche, predispone piani pluriennali aventi lo scopo di promuovere l'incremento della pescosità dei bacini idrografici.
Tali piani sono elaborati sulla base della Carta Ittica di cui ai precedenti primo e secondo comma.
Ogni piano pluriennale viene attuato mediante programmi annuali stralcio approvati dalla Giunta. A tale fine:
1) Entro il 1 giugno la Giunta regionale trasmette il progetto di programma per l'esercizio successivo ai Comuni, alle Province, alle Associazioni piscatorie e naturalistiche e all'azienda regionale per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia - Romagna ARIS
2) Entro il 15 settembre successivo le Province, tenendo conto delle proposte pervenute dai Comuni e dalle Associazioni piscatorie e naturalistiche, trasmettono le proposte di intervento per ciascun bacino idrografico di competenza e ripartite secondo la classificazione delle acque di cui al successivo Capo 1 - Titolo II della presente legge. Per i bacini idrografici interessanti territorialmente più province vengono presentate proposte coordinate. Le proposte sono corredate dei seguenti dati:
a) lunghezza delle zone di ripopolamento e frega istituite;
b) previsione di modifica degli ambiti sopraddetti;
c) contributi finanziari e materiale ittico richiesti, ripartiti tra iniziative indicate nel progetto regionale e altre eventuali proposte;
d) ripopolamenti ittici e disponibilità finanziarie complessivamente previsti a carico degli enti locali e delle Associazioni dei pescatori;
e) previsioni di cattura nelle zone di ripopolamento e frega;
f) processi economici, promossi nelle attività terziarie locali, correlati all'esercizio della pesca.
3) Entro il mese di ottobre la Giunta regionale, valutate le proposte di cui al precedente punto 2), delibera il suo programma annuale degli interventi per l'esercizio successivo.
Il programma viene finanziato con la legge regionale che approva il bilancio annuale di previsione della spesa.
Art. 28
Consulta regionale per i problemi della pesca
E' istituita la Consulta regionale per i problemi della pesca nelle acque interne, organo consultivo della Regione. Essa è composta:
a) dall'Assessore regionale competente, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) da undici rappresentanti dei pescatori designati dalle associazioni dei pescatori sportivi;
c) da un rappresentante dei pescatori di mestiere designato dalle associazioni di categoria d' intesa fra di esse;
d) da un rappresentante delle cooperative dei pescatori di mestiere designato dalle centrali cooperative regionali;
e) da due rappresentanti dei pescatori ricreativi designati dalle associazioni;
f) da due esperti designati da Federnatura;
g) da un esperto designato da ognuna delle Università dell'Emilia - Romagna;
h) da due rappresentanti degli enti di bonifica operanti nell'Emilia - Romagna;
i) da un rappresentante dei piscicoltori.
Alle riunioni della Consulta regionale sono invitati i Consiglieri regionali.
Funge da segretario della Consulta un collaboratore regionale designato dall'Assessore regionale competente.
Art. 29
Compiti della Consulta regionale
La Consulta ha il compito, su richiesta degli organi regionali, di esprimere pareri e di formulare proposte in materia di pesca e ripopolamento ittico delle acque interne, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
- proposte di legislazione regionale;
- piani e programmi regionali di ripopolamento;
- programmi di produzione dell'Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia - Romagna - ARIS;
- immissione nei corsi d' acqua di specie ittiche estranee alla fauna locale;
- iniziative tese al miglioramento della educazione piscatoria e naturalistica.
Art. 30
Cessazione delle Commissioni consultive per la pesca
Le Commissioni consultive per la pesca di cui al DPR 4 maggio 1958, n. 797 Sito esterno, cessano la loro attività alla data della entrata in vigore della presente legge.
Le Province, per l'attuazione della presente legge, possono avvalersi di Consulte provinciali per i problemi della pesca la cui composizione viene deliberata dal Consiglio provinciale.
Capo 5
DIRITTI ED ESCLUSIVITA' DI PESCA. ACQUICOLTURA
Art. 31
Ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti anteriormente al 31 dicembre 1978
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è delegato alle Province.
Gli enti delegati effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca accertati e riconosciuti. A tal fine, tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione al competente ente delegato entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge esibendo la documentazione probatoria.
Art. 32
Espropriazione dei diritti esclusivi di pesca per motivi di pubblica utilità
L'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca esistenti può essere disposta secondo le norme indicate dagli articoli 25 e 29 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604.
Art. 33
Programma di gestione dei diritti esclusivi di pesca.Controllo dell'attuazione dei programmi
I titolari dei diritti esclusivi di pesca sono tenuti a comunicare entro il mese di agosto di ogni anno il programma della pesca, della vigilanza e dei ripopolamenti da attuare nell'anno successivo.
La decisione sulla congruità delle proposte deve essere assunta entro e non oltre il 31 ottobre. Trascorsa tale data, in assenza di una decisione dell'ente competente il piano si intende approvato.
Dell'attuazione dei programmi di ripopolamento e di pesca, il titolare del diritto esclusivo deve dare avviso almeno otto giorni prima dell'inizio, al fine di consentire gli opportuni controlli.
Art. 34
Delimitazione delle acque soggette a diritti esclusivi di pesca
Al titolare del diritto esclusivo di pesca è fatto obbligo di apporre cartelli indicatori della zona di pesca riservata e di mantenere in buone condizioni i cartelli stessi.
Le dimensioni dei cartelli e la loro collocazione sono quelle prescritte dal precedente art. 15.
Art. 35
Esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi
L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi è disciplinato dalle norme di cui al Titolo II della presente legge.
Art. 36
Diritti esclusivi di pesca delle Province
Le Province possono aprire al libero esercizio della pesca, secondo le norme della presente legge, le acque oggetto di diritti esclusivi trasferiti al demanio provinciale a norma dell'art. 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 37
Cessazione delle concessioni di acquicoltura
Le concessioni di acquicoltura in acque pubbliche previste dall'art. 11 del TU dell'8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con RDL 11 aprile 1938 n. 1193, cessano alla scadenza.

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