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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Titolo II
ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Capo 1
GENERALITA' - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SECONDO LA PESCOSITA' E LE MODALITA' DI PESCA CONSENTITE
Art. 38
Classificazione delle acque
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la classificazione delle acque è delegato alle Province.
Agli effetti della pesca le acque interne dell'Emilia - Romagna vengono classificate nelle categorie A, B, C, D, a norma della presente legge.
Ai fini della tutela della produzione ittica la Regione può assoggettare a speciale regolamentazione la pesca nelle acque dei canali che collegano il mare ai bacini interni destinati a produzione ittica.
Sono escluse dalla classificazione di cui al secondo comma, le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, dove l'esercizio della pesca, al fine di salvaguardare la loro destinazione primaria, è soggetto alle particolari norme di cui al successivo capo 5 del presente titolo.
L'esercizio della pesca nelle acque di categoria D che abbiano particolare interesse ittiogenico può essere soggetto a limitazioni, al fine di adeguare i prelievi alle risorse.
La classificazione delle acque dei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, viene effettuata d' intesa con i competenti enti locali della regione territorialmente interessata.
La classificazione delle acque dei bacini idrografici che interessano i territori di più Province avviene d' intesa fra le stesse.
Art. 39
Delega alle Province in materia di classificazione delle acque
I provvedimenti per la classificazione delle acque devono essere adottati entro e non oltre i sei mesi successivi alla promulgazione della presente legge.
Con il provvedimento di classificazione di cui al precedente comma, vengono stabiliti divieti di circolazione e di sosta dei natanti con motore acceso adibiti alla pesca professionale e di qualunque natante da diporto, nei tratti non dichiarati navigabili dei corsi d' acqua.
Entro e non oltre trenta giorni dal giorno in cui i provvedimenti relativi alla classificazione delle acque divengono esecutivi vengono apposte tabelle, secondo le norme di cui al precedente art. 15, con l'indicazione della categoria di appartenenza delle acque classificate.
La Regione provvede alla pubblicazione di cartografie illustrative della classificazione stessa ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento.
Art. 40
Classificazione delle acque di categoria A
Sono da classificarsi di categoria A:
- le acque del Po, esclusi i tratti di 500 metri a monte e a valle delle foci degli affluenti;
- le acque dei corsi e dei bacini che comunicano con il mare, limitatamente ai tratti nei quali è preponderante la presenza di specie ittiche marine.
Nelle acque classificate di categoria A è consentito ogni tipo di pesca a norma del successivo capo 2 del presente titolo nonchè la pesca ricreativa con bilancione a norma del successivo art. 46.
Art. 41
Classificazione delle acque di categoria B
Sono da classificarsi acque di categoria B quelle comprese nei corsi d' acqua e nei bacini, naturali e artificiali, che abbiano le seguenti caratteristiche:
- la larghezza in superficie del corpo idrico, anche nei periodi di magra, non deve essere mediamente inferiore ai metri tre;
- pescosità: deve derivare in misura prevalente dal naturale ciclo biologico della carpa e della tinca;
- capacità ittiogenica: deve essere sufficiente allo sviluppo delle specie ittiche che vi si riproducono naturalmente e al mantenimento dei ripopolamenti integrativi effettuati in relazione all'esercizio della pesca con gli attrezzi indicati al successivo art. 47.
Sentiti i Comuni territorialmente interessati, possono essere riservate porzioni di corpi idrici, classificati di categoria B, a favore esclusivamente dei pescatori di professione residenti nei Comuni sopraddetti ed iscritti negli elenchi di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250, previo accertamento delle caratteristiche di portata e di naturale pescosità, tali da consentire l'impiego degli attrezzi di cui al successivo art. 44.
Art. 42
Classificazione delle acque di categoria C
Sono da classificarsi acque di categoria C quelle comprese nei corsi d' acqua e nei bacini naturali e artificiali che abbiano le seguenti caratteristiche:
- pescosità: derivante in prevalenza dal naturale ciclo biologico del barbo, del cavedano, della lasca, in relazione all'esercizio della pesca con gli attrezzi indicati al successivo art. 48;
- capacità ittiogenica: deve essere sufficiente allo sviluppo delle specie ittiche che vi si riproducono naturalmente e al mantenimento dei ripopolamenti integrativi effettuati.
Art. 43
Classificazione delle acque di categoria D
Sono da classificarsi acque di categoria D quelle comprese nei corsi d' acqua naturali che abbiano le seguenti caratteristiche:
- pescosità: derivante in prevalenza dal naturale ciclo biologico dei salmonidi (trota, salmerino) integrato da ripopolamenti effettuati in relazione all'esercizio della pesca sportiva;
- capacità ittiogenica: come indicato per le acque di categoria C.
Capo 2
ATTREZZI CONSENTITI NEI VARI ESERCIZI DI PESCA
Art. 44
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria A nell'esercizo della pesca di mestiere. Modalità di pesca
Nelle acque di categoria A, ad ogni pescatore professionale in possesso della licenza di tipo " A " in corso di validità, è consentito l'uso personale degli attrezzi sotto indicati:
a) Archetto (dialettale: " Artò ") - Bocca a semiarco - altezza massima cm. 90; diametro massimo cm. 90; lunghezza massima dell'attrezzo cm. 250; lunghezza del primo inganno: almeno cm. 60, con maglia non inferiore ai millimetri ventiquattro. Secondo inganno: lunghezza massima cm. 190, con maglia non inferiore a millimetri dieci. L'attrezzo non può avere più di tre inganni.
b) Filare tramagliato o Tramaglio (dialettale: " Tramai ")
- Lunghezza massima della rete m. 25. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano per la pesca nei bacini, valli e lagune. E' sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico.
c) Bilancione a mano ed a carrucola (dialettale: " Blanzò ") - Lato massimo della rete m. 15. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventiquattro.
E' consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a metri sei, con maglie di lato non inferiore a millimetri dodici. Nel fondo della rete è inoltre consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete " fissetta " di lato non superiore a metri quattro, con maglie di lato non inferiore a millimetri sei.
Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a metri uno, con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci. La distanza tra bilancione e bilancione, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a metri duecento per gli attrezzi di nuovo impianto. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a millimetri sei.
d) Bilancia a mano ed a carrucola - lato massimo della rete metri sei. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto. E' consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete " fissetta " di lato non superiore a metri due, con maglie di lato non inferiore a millimetri 10.
Il lato della fissetta non può comunque essere maggiore di un terzo del lato massimo della rete.
Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a millimetri 6. La distanza fra bilancia e bilancia, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a metri venticinque.
e) Bilancino o quadratello (dialettale: " Blanzè ") - Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a metri venti.
f) Guada o Ligorsa - Lunghezza massima del lato strisciante metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti. Per la sola pesca del gambero e delle acquadelle la lunghezza del lato strisciante non può superare i metri uno mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a millimetri sei.
g) Bertovello o Bigullo, con o senza ali, o Cogollo (dialettale: " Cogol ") - Diametro massimo della bocca metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. Il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a millimetri quattordici. La lunghezza delle ali non deve superare i metri trenta e non deve superare la metà del corso d' acqua. La distanza fra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a metri trenta per quelli con ali, e a metri cinque per quelli senza ali.
h) Dirlindana o Piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo) - Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui al precedente punto d).
i) Nassa (dialettale: " Canarola ") - La distanza tra le corde metalliche, o le maglie delle reti, non deve essere inferiore a millimetri dodici.
l) Tirlindana (lenza con uno o più ami, per la pesca al traino).
m) Mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella - L'ombrello di rete che serve per raccogliere le anguille dovrà avere una rete con maglie di lato non inferiore a millimetri otto.
n) Da una a tre canne, con uno o più ami ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocate entro uno spazio di metri quindici.
Nel fiume Po è inoltre consentito l'uso delle seguenti reti:
o) Tramaglione - Lunghezza massima della rete: metri cento. Altezza massima della rete: metri due. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri venti.
p) Maggiora (rete a mantello per la pesca dello storione)
- Lunghezza massima della rete metri cento. Il lato delle maglie della rendina non deve essere inferiore a millimetri ottanta.
E' inoltre consentito l'uso dello " sparviero " (o " jazzo ", o " ghiaccio ") limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
Nei tratti del fiume Po, antistanti le province dell'Emilia - Romagna, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti e gli attrezzi consentiti dalla presente legge sia quelli consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto.
L'esercizio della pesca nelle acque interne di categoria A da parte di pescatori di mestiere che sono anche autorizzati alla piccola pesca marittima, a mezzo natante e con relativo equipaggio, è consentito quando il capo - barca sia in possesso della licenza di tipo " A ".
Tutti gli attrezzi che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi debbono essere muniti di contrassegno che consenta facilmente la identificazione del proprietario e segnalati a mezzo galleggiante quando ciò non ostacoli la navigazione e gli altri attrezzi da pesca.
I contrassegni di cui al precedente comma sono rilasciati gratuitamente dalle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti. Essi devono essere sostituiti, su richiesta dell'interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili.
Non è consentito l'uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi sopra indicati alle lettere c), d) ed e).
Gli attrezzi non devono occupare più della metà dello specchio d' acqua considerato a livello di media marea.
La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza, il quale, però, può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.
Art. 45
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria A nell'esercizio della pesca non di mestiere
Nelle acque di categoria A, ad ogni pescatore munito di licenza di tipo " B ", in corso di validità, è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
- da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di dieci metri, armate ciascuna con non più di tre ami;
- una mazzacchera: l'ombrello di rete che serve per raccogliere le anguille dovrà avere maglie di lato non inferiore a millimetri otto;
- una lenza a mano con uno o più ami. L'attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante;
- una bilancella: con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. E' proibito l'uso della bilancella " guadando " e " ranzando " o intorbidendo l'acqua, nonchè appendendola ad una fune attraverso il corso d' acqua. E' proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d' acqua è inferiore ai tre metri.
Art. 46
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria A nell'esercizio della pesca ricreativa con bilancione. Modalità di pesca
Ai pescatori muniti di licenza di tipo " B " a norma della Legge regionale 10 luglio 1978, n. 23, è consentito l'uso dei seguenti attrezzi nel rispetto delle norme sottoriportate, fatte salve le diverse prescrizioni di cui al 3 comma del precedente art. 38:
1) Una bilancia con lato massimo della rete non superiore a metri quattro, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto.
All'interno di detta rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci.
Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a metri sei con maglie di lato non inferiore a millimetri dodici e fissetta con maglie non inferiori a millimetri sei.
2) Bilancione fisso. I lati della rete, di forma quadrangolare, non possono superare i metri quindici. Il lato delle maglie non può essere inferiore a millimetri ventiquattro.
E' consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di metri sei e maglie di lato non inferiore a millimetri dodici. Nel fondo di detta rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete " fissetta " di lato non superiore a metri due e con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci.
Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a millimetri sei.
E' consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, tenuta a non meno di metri due dal livello dell'acqua. Le distanze fra bilancione e bilancione, misurate tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovranno essere inferiori a metri venti.
I bilancioni fissi che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino ubicati, l'uno rispetto all' altro ad una distanza inferiore a quella prescritta dal precedente comma, possono essere impiegati, durante i periodi consentiti, soltanto a giorni alterni in modo tale che, in effetti, venga rispettata la distanza minima prevista tra un attrezzo e l'altro.
La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d' acqua misurato a livello medio di marea.
Il lato del bilancione prossimo alla riva deve avere da questa una distanza di almeno cinque metri. E' fatta eccezione per gli attrezzi posti in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine. E' vietata ogni forma di pasturazione.
I bilancioni fissi che, al 31 dicembre 1978, risultano ubicati in acque non classificate di categoria A, possono essere impiegati per un periodo di tre anni decorrenti dall' entrata in vigore della presente legge con esclusione del periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 giugno, a protezione della rimonta della carpa, della cheppia, della tinca e di altre specie ittiche.
3) Dirlindana (rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui al n. 1 del presente articolo, montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata all'estremità di un palo).
4) Fino a tre nasse (dialettale: " Canarole "). La distanza tra le corde metalliche, o le maglie delle reti, non deve essere inferiore a mm. 12.
5) " Sparviero " (o " jazzo " o " ghiaccio ") limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
Art. 47
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria B. Modalità di pesca
Nelle acque di categoria B, ad ogni pescatore munito di licenza valida, è consentito esercitare la pesca con i seguenti
attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
- da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri dieci, armate ciascuna con non più di tre ami;
- una bilancella con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.
E' proibito l'uso della bilancella " guadando " e " ranzando ", o intorbidendo l'acqua nonchè appendendola ad una fune tesa attraverso il corso d' acqua.
E' proibito l'uso della bilancella quando la massima larghezza dello specchio d' acqua è inferiore a metri tre;
- una mazzacchera - L'ombrello di rete che serve per raccogliere le anguille dovrà avere maglie di lato non inferiore a millimetri sei;
- da una a tre lenze con più di tre ami ciascuna. Gli attrezzi possono essere usati soltanto da fermo.
Art. 48
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria C. Modalità di pesca.
Nelle acque di categoria C, ad ogni pescatore munito di licenza valida è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
- una canna armata con un amo, con o senza mulinello.
E' consentita la pesca al lancio con esca artificialeo con moschera o camolera, con non più di tre ami.
Art. 49
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria D. Modalità di pesca
Nelle acque di categoria D, ad ogni pescatore munito di licenza valida è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
- una canna con o senza mulinello, armata con non più di un amo.
E' consentita la pesca al lancio, con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di tre ami.
Nell'esercizio della pesca è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.
Queste ultime sono però consentite per la pesca - ove ammessa - nelle acque dei bacini idroelettrici.
E' vietato l'impiego di ami aventi la distanza, tra la punta e l'asta del gambo, inferiore a millimetri dieci.
Analogo divieto vige per gli ami multipli (ancorette). E' fatta eccezione per i pescatori che praticano la pesca con mosca, ninfa, e camola artificiali, i quali possono usare ami che abbiano la distanza, tra la punta e l'asta del gambo, inferiore a millimetri dieci.
Quando nei corpi idrici classificati di cat. D risultino compresi tratti di corsi d' acqua nei quali la pescosità non sia derivata dal naturale ciclo biologico dei salmonidi, la Giunta regionale, con il concorso della Commissione consiliare competente, sentite le Province e le Comunità montane territorialmente interessate, adotta provvedimenti atti a consentire la pesca in dette acque anche con l'impiego di ami la cui distanza, tra punta e gambo, sia inferiore a mm. 10. Nelle acque di categoria D è vietato ogni tipo di pasturazione.
Capo 3
LIMITAZIONI DI ORARIO - PERIODI DI DIVIETO - LIMITI ALLE DIMENSIONI E ALLA QUANTITA' DEL PESCE PESCATO
Art. 50
Orari di pesca
L'esercizio della pesca nelle acque di categoria A non è soggetto a limitazione di orario.
Nelle acque di categoria B, C e D la pesca è consentita secondo gli orari sottoindicati:
- dall'1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7,00 alle ore 18,00;
- dall'1 marzo al 30 aprile: dalle ore 5,00 alle ore 19,00;
- dall'1 maggio al 31 maggio: dalle ore 4,00 alle ore 20,00;
- dall'1 giugno al 31 agosto: dalle ore 4,00 alle ore 21,00;
- dall'1 settembre al 31 ottobre: dalle ore 5,00 alle ore 19,00;
- dall'1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 18,00.
Durante il periodo di tempo in cui vige l'ora legale, si dovranno effettuare gli spostamenti d' orario stabiliti dalla relativa legge istitutiva.
Per la sola pesca dell'anguilla e del pesce gatto, nelle acque di categoria B, il termine della giornata di pesca è stabilito alle ore 24.
Durante la pesca notturna dell'anguilla e del pesce gatto è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad esclusione di quelle utilizzate come esca.
Art. 51
Periodi di divieto - Limiti alle dimensioni del pesce pescato
Nelle acque interne di categoria D, è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra le ore 19 della prima domenica di ottobre e le ore 5 dell'ultima domenica di marzo. Per il rimanente periodo dell'anno la Regione può limitare la pesca a determinati giorni della settimana, secondo gli orari di cui al precedente art. 50 e salvo l'osservanza dei periodi di divieto particolari alle specie elencate al seguente terzo comma.
Tali periodi possono essere modificati dalla Regione a seguito di intese con le Regioni confinanti.
Inoltre, in tutte le acque interne, comprese quelle considerate nel successivo capo 2 - titolo III della presente legge, è vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quelle appresso indicate: TABELLA RISTRUTTURATA
Specie Misura minima (cm) Periodo di divieto
Barbo canino (Barbus meridionalis) 16 -
Specie Barbo comune (Barbus barbus plebejus) 16 -
Specie Carpa (Cyprinus carpio) 30 15- 5 / 30- 6
Cavedano (Leuciscus cephalus) 16 -
Cheppia (Alosa fallax nilotica) 25 1- 5 / 30- 6
Specie Luccio (Esox lucius) 35 1- 1 / 31- 3
Persico reale (Perca fluviatilis) 15 1- 4 / 31- 5
Persico - trota (Micropterus salmoides) 20 -
Pigo (Rutilus pigus) 16 -
Pesce - gatto (Ictalurus melas) 12 -
Salmerino (Salvelinus fontinalis e Salvelinus alpinus) 25 Dalle ore 19 della prima domenica di ottobre alle ore 5 dell'ultima domenica di marzo
Specie Storione cobice (Acipenser naccarii) 80 -
Storione comune (Acipenser sturio) 100 -
Storione ladano (HUSO huso) - 1- 1 / 31- 12
Temolo (Thymallus thymallus 25 1- 10 / 30- 4
Tinca (Tinca-tinca) 25 15- 5 / 30- 6
trota fario (Salmo trutta trutta m. fario) 22 Dalle ore 19 della prima domenica di ottobre alle ore 5 dell'ultima domenica di marzo
Trota iridea (Salmo gairdneri) compresa la varietà albina detta trota giapponese 22 idem
Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) 22 Dalle ore 19 della prima domenica di ottobre alle ore 5 dell'ultima domenica di marzo
Anguilla (anguilla anguilla) 25 -
Cefalo (Mugil cephalus) 20 -
Muggini (Liza saliens, Liza ramada, Liza aurata, Chelon labrosus) 20 -
Gambero (Austropotamobius pallipes italicus) 7 -
Go (Gobius ophiocephalus) 12 -
Passera pianuzza (Platichthis flesus) 12 -
Sgombro (Scomber sp.) 15 -
Spigola (Dicentrarchus labrax) 25 -
La misura minima del cavedano vige soltanto nel torrente Senio, e suoi affluenti, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Reno, nonchè nei bacini idrografici del fiume Lamone, Montone, Ronco - Fiumi Uniti, Savio, Marecchia e Conca.
Il periodo di divieto di pesca alla cheppia vige soltanto nelle acque di categoria B.
Per le specie ittiche marine che vengano catturate in acque interne, oltre quelle comprese nell'elenco di cui al precedente terzo comma, valgono le misure stabilite dalle norme vigenti in materia di pesca marittima.
Art. 52
Misurazione degli esemplari catturati e loro eventuale reimmissione in acqua
La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino alla estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.
La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità posteriore dell'animale, compreso il telson.
Gli animali acquatici di misura inferiore a quella consentita, o che comunque non si intende catturare, devono essere immediatamente reimmessi in acqua con ogni cautela procedendo altresì alla recisione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.
Art. 53
Limitazione alla quantità del pesce pescato
La pesca dei salmonidi (trota e salmerino) è limitata, nella giornata, a non più di sei esemplari, e quella del temolo a non più di due esemplari.
Per ogni giornata di pesca, oltre al limite previsto nel comma precedente, ogni pescatore non può catturare più di cinque chilogrammi di pesce fatta eccezione per i pescatori di mestiere nelle acque di categoria A.
E' fatta deroga dai limiti di cui al comma precedente, quando il peso sia superato da un unico esemplare.
Art. 54
Esercizio della pesca nei bacini idrografici ricadenti nel territorio di più Regioni
L'esercizio della pesca nei bacini idrografici ricadenti anche nel territorio di altre Regioni, salvo diverse intese stabilite dalla Giunta regionale, ha luogo secondo la normativa della Regione che ha maggiore competenza territoriale.
Capo 4
NORME GENERALI E DI COMPORTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELLA PESCA
Art. 55
Posto di pesca Il posto di pesca spetta al primo occupante.
Il primo occupante, in esercizio di pesca con la canna, ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri quindici in linea d' aria, a monte, a valle, sul fronte e a tergo.
Nel caso che due o più pescatori esercitino la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno quindici metri è valutata in linea d' aria fra persona e persona oppure tra i punti più vicini delle reti.
Nel caso che due o più pescatori esercitino chi la pesca con la canna, chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno quindici metri deve essere valutata in linea d' aria fra persona e persona, oppure tra i punti esterni più vicini di ogni bilancella e il galleggiante di ogni canna.
Art. 56
Pesca in movimento
Le norme di cui all'articolo precedente, fra pescatore e pescatore e fra attrezzo e attrezzo, valgono anche per la pesca in movimento.
Art. 57
Distanza di sicurezza fra attrezzi fissi di pesca e appostamenti fissi di caccia
Durante il periodo di esercizio venatorio gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno centocinquanta metri dagli appostamenti fissi di caccia.
Art. 58
Pesca da natanti
La pesca da natanti è consentita solamente lungo la riva destra del fiume Po, e nelle acque di categoria A.
Il pescatore deve rispettare le distanze da altri pescatori previste dai precedenti artt. 55 e 56.
Il natante deve essere ancorato; è fatta eccezione per la pesca con lenza a mano e dirlindana nel fiume Po se esercitata da pescatori di professione a norma del precedente art. 44
Art. 59
Pesca con le mani e con altri mezzi non considerati dalla presente legge. Pesca subacquea
La pesca con le mani è sempre vietata.
E' altresì vietata la pesca con qualsiasi altro mezzo non considerato dalla presente legge. La pesca subacquea non è consentita nelle acque interne.
Art. 60
Uso di fonti luminose
Durante l'esercizio della pesca è vietato l'uso di fonti luminose.
Art. 61
Pasturazione con sangue o sostanze derivate
La pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue o sostanze chimiche, sono vietate durante tutto l'anno.
Art. 62
Uso del guadino
L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario, a coloro che esercitano la pesca, per la raccolta del pesce catturato.
Art. 63
Precauzioni igieniche
E' fatto divieto di abbandonare esche, o pesce, o rifiuti, a terra, lungo i corsi e gli specchi d' acqua, e nelle loro adiacenze.
Art. 64
Misurazione delle reti
La misurazione delle maglie delle reti viene compiuta a filo bagnato, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
Art. 65
Osservanza di distanze di rispetto in determinati luoghi
E' vietato adoperare o comunque collocare reti od altri attrezzi da pesca, escluse la canna e la lenza a mano, ad una distanza inferiore a quaranta metri, a monte e a valle, da scale di monta per i pesci, da griglie o simili delle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d' acqua, dalle cascate e dalle opere di difesa dei ponti e dighe di sbarramento.
Tale distanza può essere elevata fino a metri 100 quando esistano pericoli di danneggiamento ad impianti di particolare rilevanza.
Quando il manufatto non rappresenta ostacolo allo spostamento del pesce, la distanza per la pesca con la bilancella e il bilancione è ridotta a metri dieci. In tal caso l'Amministrazione provinciale territorialmente competente dispone il tabellamento a norma del precedente art. 15.
Art. 66
Divieto per la pesca a strappo
E' vietata la pesca a strappo con canna, o lenza a mano, armate di ancoretta, o amo, privi di esca.
Capo 5
ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA
Art. 67
Generalità
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca nelle acque di bonifica è delegato alle Province.
Nel rispetto delle norme del presente capo l'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito ai pescatori in possesso della licenza di tipo B ed è gratuito.
Art. 68
Elenchi delle acque di bonifica non aperte alla pesca
Elenchi delle acque di bonifica non aperte alla pesca
Entro e non oltre sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, di intesa con l'ente locale delegato, definiscono gli elenchi delle acque dei canali e bacini ricadenti nelle rispettive giurisdizioni idrauliche, dove l'esercizio della pesca può arrecare danno agli impianti e pertanto contrasta con la destinazione primaria delle strutture di bonifica.
Art. 69
Acque di bonifica non aperte alla pesca
L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica ricadenti negli elenchi di cui al precedente art. 68 è vietato. In tali acque può essere catturato il materiale ittico esistente, d' intesa con gli enti di bonifica competenti, per scopi di ripopolamento o ittiogenici, nell'ambito dei piani regionali di cui al precedente art. 27, o per esigenze produttive dell'Azienda per il riequilibrio faunistico ed ittico del territorio dell'Emilia - Romagna - ARIS.
Art. 70
Acque di bonifica riservate alla pesca professionale
Sentiti i Comuni territorialmente interessati, possono essere riservate a favore dei pescatori di professione residenti nei Comuni stessi ed iscritti negli elenchi di cui alla Legge dello Stato 13 marzo 1958 n. 250, parte delle acque non comprese negli elenchi di cui agli artt. 68 e 72 - ultimo comma della presente legge, tenuto conto delle caratteristiche di portata e pescosità naturale.
Art. 71
Gestione della pesca
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le Province e i Consorzi di bonifica territorialmente interessati, ripartisce le acque di bonifica ricadenti nel territorio dell'Emilia - Romagna in bacini di pesca.
Per la gestione dei bacini di pesca di cui al precedente comma, le Province territorialmente interessate coordinano le proprie attività nell'ambito della programmazione regionale.
A tal fine le Province territorialmente interessate, d' intesa tra loro, costituiscono, per ogni bacino, Commissioni tecniche consultive in cui vengono rappresentati i Consorzi di bonifica territorialmente interessati, i Comuni, e le associazioni locali dei pescatori e dei naturalisti.
Art. 72
Attrezzi consentiti e loro uso
Nelle acque di bonifica non comprese negli elenchi di cui al precedente art. 68 la pesca è consentita solamente con l'uso dei seguenti attrezzi e secondo le modalità di impiego sotto specificate:
1) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di dieci metri, armate ciascuna con non più di tre ami;
2) una bilancella con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.
L'uso di detti attrezzi è consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto.
E' proibito l'uso della bilancella " guadando " o " ranzando ", ovvero appendendola ad una fune tesa attraverso il corso d' acqua. Ne è altresì proibito l'uso quando la massima larghezza dello specchio d' acqua è inferiore ai tre metri;
3) nei soli corpi idrici adiacenti al mare, e dove comunque è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentito l'uso del bilancione secondo le norme di cui ai precedenti artt. 44 e 46. In tali acque è ammesso che il lato della rete più prossimo alla riva cada da questa ad una distanza inferiore ai metri cinque. La pesca da natante è sempre vietata.
La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano le condizioni di cui al precedente punto 3.
Art. 73
Orari e divieti particolari di pesca
La pesca è consentita secondo gli stessi orari di cui al precedente art. 50, secondo comma. Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove, comunque, è prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca è consentita senza limitazioni di orario.
La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni.
Il Presidente della Giunta provinciale, in riferimento a motivate esigenze dell'ente di bonifica di cui al precdente art. 68 e al regime idraulico che viene attuato nei canali e bacini, può disporre il divieto temporaneo della pesca. Può altresì disporre il divieto di pesca con la bilancella.
Art. 74
Accesso ai canali
Le sommità arginali ed i relativi accessi dove è consentito il passaggio, possono essere percorsi dai pescatori solo a piedi, o con biciclette, o con ciclomotori sino a 50 cc.
E' fatta eccezione quando sugli argini, e loro accessi, esistono strade rotabili.
Art. 75
Divieto di accesso agli impianti
E' interdetto ai pescatori l'accesso a tutti gli impianti di sollevamento, botti, sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazioni ad uso irriguo ed aree loro pertinenti.
Art. 76
Salvaguardia delle strutture di bonifica
Sono vietati atti che possano comunque recare danno agli argini, ai manufatti di bonifica, e particolarmente al cotico erboso. E' altresì vietato provocare in qualsiasi modo modificazioni del livello delle acque.
Art. 77
Tabellamenti
In corrispondenza degli accessi principali ai canali di bonifica e nei luoghi ritenuti più opportuni, devono essere apposte, secondo le norme di cui al precedente art. 15, tabelle riportanti la scritta: " Regione Emilia - Romagna - Pe sca in acque di bonifica a norma della Legge regionale (estremi della presente legge) - art. 67 e seguenti ".
Anche in corrispondenza degli accessi alle acque di bonifica ove è vietata la pesca ai sensi del precedente art. 69 e degli impianti di cui al precedente art. 75, devono essere apposte tabelle recanti rispettivamente la scritta: " Regione Emilia - Romagna - Divieto permanente di pesca - art. 69 della Legge regionale (estremi della presente legge) " ovvero: " Regione Emilia - Romagna - Pesca in acque di bonifica a norma della Legge regionale (estremi della presente legge) art. 75 - Divieto di accesso ".
Art. 78
Variazioni del regime idraulico e salvaguardia del patrimonio ittico
Gli enti di bonifica, per assicurare le preminenti funzioni dello scolo e della espansione delle acque, della irrigazione, o comunque della bonifica, provvederanno alle necessarie variazioni del regime idraulico, nonchè a tutte le operazioni connesse all'esercizio e alla manutenzione delle opere avendo cura, quando possibile, e di intesa con la Provincia territorialmente competente, di salvaguardare il patrimonio ittico senza peraltro assumersi nessuna responsabilità nella qualità e nella quantità delle acque, salvo gli adempimenti previsti dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno, e dalla normativa regionale in materia.
Il pesce dei canali che vengono posti in asciutta verrà convogliato in canali idonei alla stabulazione, ove siano individuabili.
La Provincia provvede a proprio carico alle operazioni di recupero del pesce d' intesa con l'ente di bonifica.
Art. 79
Ripopolamenti ittici
La Regione e le Province, nellhambito dei piani regionali di ripopolamento delle acque interne, promuovono, d' intesa con gli enti di bonifica territorialmente competenti, il ripopolamento ittico e, dove possibile, il diserbo biologico dei canali di bonifica mediante immissioni di idonee specie di fauna acquatica.

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