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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

Titolo III
ATTIVITA' VARIE - NORME SPECIALI
Capo 1
PISCICOLTURA
Art. 80
Esercizio della piscicoltura
L'allevamento di pesce effettuato da itticoltori singoli o associati è considerato, a tutti gli effetti, attività imprenditoriale agricola.
L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente Capo 1 è delegato ai Comuni.
Al fine di prevenire epizoozie nel bacino idrografico, l'esercizio della piscicoltura in acque comunque collegate con quelle pubbliche è soggetto alla preventiva autorizzazione.
L'autorizzazione viene rilasciata fatte salve le vigenti norme di legge, ed in particolare l'art. 100 - quarto comma
- del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, e ne viene data comunicazione alla Regione ed alle Province territorialmente interessate.
Con l'autorizzazione vengono stabilite le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria e per la collocazione di griglie di separazione delle acque dove ha luogo l'allevamento da quelle del bacino idrografico collegato.
L'autorizzazione permette la cattura del pesce nell'allevamento da parte di persone non munite di licenza di pesca e con attrezzature non conformi a quelle consentite dalla presente legge.
Non è consentito l'esercizio della piscicoltura in acque pubbliche appartenenti al demanio dello Stato di cui all' art. 822 del Codice civile.
Art. 81
Richiesta di esercizio della piscicoltura
L'autorizzazione di cui al precedente articolo deve indicare:
a) le generalità del titolare della piscicoltura;
b) la località ove è ubicata la piscicoltura;
c) la superficie del terreno sommerso espressa in ettari;
d) le specie ittiche che si intendono allevare;
e) la presunta produzione e la durata dell'attività.
Art. 82
Trasporto e destinazione del pesce allevato
Chiunque detiene o trasporta, a scopo di commercio, specie ittiche aventi misure non inferiori alla metà di quelle stabilite dal precedente art. 51, deve essere munito di dichiarazione di provenienza da parte del titolare dell'allevamento.
Detta dichiarazione, che ha validità di 24 ore, ne giustifica il trasporto e deve essere esibita a richiesta delle autorità di vigilanza. La dichiarazione deve indicare:
a) allevamento di provenienza;
b) quantità del pesce ripartito per principali specie;
c) destinazione;
d) data di partenza e ora di carico;
e) generalità ed indirizzo del destinatario;
f) targa del mezzo di trasporto.
Art. 83
Destinazione del novellame di pesce allevato
Il pesce proveniente dagli allevamenti di cui al precedente art. 80, che risulta di misura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme di cui al precedente art. 51, può essere destinato esclusivamente a scopi di ripopolamento o di allevamento.
Chiunque trasporti o detenga detto novellame fuori dagli allevamenti di cui al precedente art. 80, deve essere in possesso della preventiva autorizzazione della Provincia o del Comune a seconda che sia destinato rispettivamente a ripopolamento o ad allevamento.
Art. 84
Controlli sanitari negli allevamenti ittici
Il Sindaco del Comune territorialmente competente dispone controlli periodici per accertare la condizione sanitaria del pesce in allevamento ed adotta le misure che si rendano necessarie per prevenire la diffusione di epizoozie nel bacino idrografico.
Le risultanze degli accertamenti vengono comunicate agli enti di cui al precedente art. 80.
Art. 85
Divieto di pesca sportiva nei bacini destinati alla piscicoltura
Nei bacini destinati alla piscicoltura l'esercizio della pesca è autorizzato a norma del seguente art. 86.
Capo 2
PESCA A PAGAMENTO
Art. 86
Autorizzazione
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca a pagamento è delegato ai Comuni.
Al fine di prevenire epizoozie nel bacino idrografico, l'apertura al pubblico di acque comunque collegate con quelle pubbliche, a scopo di pesca a pagamento, è soggetta ad autorizzazione.
L'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata fatte salve le vigenti norme di legge e ne viene data comunicazione alla Regione ed alle Province territorialmente interessate.
Con l'autorizzazione vengono stabilite le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria e per la collocazione di griglie di separazione delle acque dove ha luogo la pesca a pagamento da quelle del bacino idrografico collegato.
Non è consentito l'esercizio di pesca a pagamento in acque pubbliche appartenenti al Demanio dello Stato di cui all'art. 822 del Codice civile.
Le norme di cui al presente Capo 2 valgono anche nelle acque gestite da associazioni private nelle quali l'esercizio della pesca è riservato gratuitamente ai soci.
Nei bacini di cui al presente Capo 2 non è richiesta la licenza di pesca.
Art. 87
Misura del pesce offerto alla cattura
Il pesce che il titolare dell'esercizio della pesca a pagamento offre alla cattura, non deve essere di misura inferiore a quella ammessa dal precedente art. 51.
Art. 88
Tutela sanitaria
Il Sindaco del Comune territorialemnte competente dispone controlli periodici per accertare la condizione sanitaria del pesce destinato alla pesca a pagamento ed adotta le misure che si rendono necessarie per prevenire la diffusione di epizoozie nel bacino idrografico.
Le risultanze degli accertamenti vengono comunicate agli enti di cui al precedente articolo 86.
Capo 3
CATTURA DELLE RANE
Art. 89
Possesso di licenza durante la cattura delle rane
La cattura delle rane è consentita senza il possesso di licenza di pesca o di caccia.
Se però la cattura è effettuata con l'ausilio della lenza nei modi previsti dal successivo art. 93 - lett. c), è prescritto il possesso della licenza di pesca di tipo B.
Art. 90
Periodo di divieto
La cattura delle rane è vietata durante il periodo compreso tra le ore 0 dell'1 gennaio e le ore 24 del 31 maggio.
Art. 91
Limite quantitativo alle catture giornaliere
Nelle acque pubbliche e nelle loro adiacenze è vietata la cattura giornaliera di un quantitativo di rane superiore ai due chilogrammi.
Art. 92
Orari di cattura
La cattura è vietata dalle ore 24 fino all'ora prevista per l'inizio della pesca a norma dell'articolo 50 della presente legge.
Art. 93
Attrezzi di cattura consentiti
La cattura delle rane è consentita unicamente con il ricorso ai seguenti mezzi:
a) lenza con fiocco di lana o altro materiale idoneo;
b) lenza con pallina di sughero, o plastica, o altro materiale;
c) lenza con amo da pesca, escluso ogni tipo di ancoretta;
d) lenza con esca costituita da piccole rane;
e) con le mani. E' ammesso l'uso di lampade.
Art. 94
Luoghi di cattura
La cattura a mano delle rane è consentita soltanto su terra ferma.
Art. 95
Allevamento delle rane
L'allevamento delle rane per scopi alimentari è soggetto alle norme di cui ai precedenti artt. 80, 81, 84.
Capo 4
NORME SPECIALI
Art. 96
Gare di pesca
Il rilascio delle autorizzazioni per gare di pesca è delegato alle Province.
Le Comunità montane, i Comuni, gli organismi di promozione turistica e le associazioni dei pescatori sportivi che intendano usufruire di campi di gare per competizioni di carattere locale o provinciale, devono presentare le relative proposte almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle gare stesse.
Le autorizzazioni vengono rilasciate entro e non oltre i venti giorni successivi alle richieste, sentita la Commissione tecnica consultiva di cui al precedente art. 6.
Le proposte di gare a carattere interprovinciale o nazionale debbono essere presentate entro il 31 gennaio.
Le relative autorizzazioni vengono rilasciate entro e non oltre il 28 febbraio successivo sentita la Commissione tecnica consultiva.
I campi di gara vengono chiusi alla libera pesca e concessi al richiedente a partire dal giorno precedente l'inizio delle prove e fino al termine delle stesse.
Le autorizzazioni stabiliscono anche gli obblighi cui sono soggetti le società organizzatrici e i partecipanti alle gare. In particolare l'organizzatore di gare a carattere provinciale o interprovinciale o nazionale è tenuto a versare all'erario provinciale, per ogni gara, una quota forfettaria massima di lire 20.000 per concorrere alle spese di vigilanza e organizzazione.
Gli organizzatori di gare di pesca ai salmonidi provvederanno altresì, d' intesa con l'Amministrazione provinciale e le Comunità montane territorialmente interessate, alla immissione di un quantitativo di trote " Fario " proporzionato alla estensione del campo di gara e non superiore a un chilogrammo per ogni partecipante.
Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante le gare nonchè della pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze.
E' vietata la reimmissione di pesce morto nel corso d' acqua.
Le Amministrazioni provinciali, su istanza delle associazioni dei pescatori sportivi e d' intesa con il competente ente di bonifica, possono indicare canali o tratti di essi, quali campi di gara permanenti. In tali acque è esclusa la pesca con l'uso della bilancella, e lo svolgimento delle gare avviene secondo le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo. Viene inoltre disposta l'apposizione di tabelle, a norma del precedente art. 77, recanti la scritta: " Regione Emilia - Romagna - Acque di bonifica - Campo di gara permanente - Pesca consentita a norma della Legge regionale (estremi della presente legge) - art. 96, art. 67 e segg. "
Art. 97
Autorizzazione a catturare esemplari di fauna acquatica in deroga ai divieti vigenti
Le Province sono delegate ad autorizzare, dietro motivata richiesta, enti locali ed istituti pubblici di studio e ricerca a catturare nelle acque interne dell'Emilia - Romagna esemplari di fauna acquatica in deroga ai divieti vigenti, per scopi di pubblico interesse, sentita la Commissione di gestione della pesca nel bacino.
L'autorizzazione deve contenere dettagliate prescrizioni affinchè l'esercizio della concessione avvenga entro limiti determinati di tempo, di luogo e con specificazione degli strumenti di cattura. L'autorizzazione deve altresì indicare le generalità delle persone che effettuano le operazioni.

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