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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. 25

PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA - ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 9 agosto 1979

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA
Espandere area tit2 Titolo II - ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Espandere area tit3 Titolo III ATTIVITA' VARIE - NORME SPECIALI
Chiudere area tit4 Titolo IV SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO ITTICO
Art. 98 - Generalità
Art. 99 - Infrazioni alle norme sulle licenze di pesca
Art. 100 - Richiesta abusiva di licenza di pesca
Art. 101 - Rifiuto di esibire la licenza di pesca
Art. 102 - Resistenza ad agenti in servizio di vigilanza
Art. 103 - Pesca abusiva negli ambiti per la protezione e l'incremento del patrimonio ittico. Pesca di determinate specie ittiche in periodo di divieto o in acque vietate
Art. 104Pesca abusiva in orari non consentiti - Non osservanza delle distanze di rispetto
Art. 105 - Cattura di animali acquatici in violazione ai limiti di quantità e di misura
Art. 106 - Pesca con attrezzi che occupino più della metà dello specchio d' acqua
Art. 107 Pesca con attrezzi non consentiti, o con modalità non consentite - Impiego di esche non consentite
Art. 108 - Pesca con l'ausilio di fonti luminose
Art. 109 Abbandono di esche o rifiuti - Pasturazioni non consentite - Detenzione di esche vietate
Art. 110 - Mancata osservanza della distanza minima prescritta tra un attrezzo e l'altro, e tra attrezzi da pesca sommersi e appostamenti fissi di caccia
Art. 111 - Pesca con attrezzi non muniti di contrassegno
Art. 112 - Impiego di bilancioni posti a distanze non consentite
Art. 113 - Azioni dirette a provocare lo spostamento del pesce dagli ambiti protetti
Art. 114 Catture di specie ittiche oggetto di esperimento - Immissione non autorizzata nelle acque interne regionali di specie ittiche estranee
Art. 115 - Immissioni abusive di animali acquatici
Art. 116Apposizione di ostacoli alla circolazione della fauna ittica - Pesca mediante " secca " o mediante altri interventi diretti nel corso d' acqua
Art. 117 - Secca abusiva dei corsi d' acqua e dei bacini
Art. 118 - Uso di sostanze venefiche o esplosive o di corrente elettrica
Art. 119 - Danneggiamento del patrimonio ittico
Art. 120 - Non osservanza degli adempimenti da parte del titolare di diritti esclusivi di pesca
Art. 121 - Esercizio abusivo della piscicoltura e della pesca a pagamento
Art. 122 - Trasporto, detenzione, o destinazione di materiale ittico, in violazione dei precedenti artt. 82 e 83
Espandere area tit5 Titolo V - NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
PROTEZIONE E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA ORGANIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE AI FINI DELLA PESCA
Capo 1
GENERALITA'
Art. 1
Oggetto della presente legge
La presente legge promuove il riequilibrio biologico delle specie ittiche e l'incremento della pescosità delle acque interne dell'Emilia - Romagna. Stabilisce, altresì, modi e strumenti per la tutela della pesca nell'ambito delle funzioni trasferite alle Regioni a statuto ordinario dal DPR 15 gennaio 1972, n. 11 Sito esterno e dal DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 2
Diritto all'esercizio della pesca
Tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso della licenza rilasciata a norma delle vigenti leggi hanno uguale diritto ad esercitare la pesca nelle acque interne dell'Emilia - Romagna.
Art. 3
Partecipazione e gestione sociale
La Regione promuove la partecipazione alla organizzazione e gestione sociale delle attività della pesca.
Art. 4
Efficacia della presente legge
Le disposizioni della presente legge si applicano nelle acque interne comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal DPR 2 ottobre 1968 n. 1639 Sito esterno, e nelle acque interne destinate alla piscicoltura, alla pesca a pagamento, o soggette a diritti esclusivi di pesca.
Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre, delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi delle lagune, dei bacini, dei canali e dei fiumi.
Negli specchi d' acqua compresi in opere portuali è consentito l'esercizio della pesca senza possesso di licenza.
Capo 2
GESTIONE DELLE ACQUE AI FINI DELLA PESCA
Art. 5
Incremento della pescosità nei bacini idrografici
L'incremento della pescosità nelle acque interne viene promosso nei bacini idrografici comprendenti corsi o gruppi di corsi d' acqua, loro affluenti e bacini o lagune, mediante l'istituzione di ambiti protetti destinati alla riproduzione naturale e all'ambientamento delle specie ittiche a norma del successivo art. 8.
Entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposita deliberazione, elenca i corpi idrici ricadenti in ciascun bacino idrografico.
La Giunta regionale può modificare la ripartizione del territorio nei bacini idrografici.
Il bacino idrografico è l'unità territoriale di base per la programmazione regionale degli interventi in materia di pesca e di incremento della pescosità dei corpi idrici.
Art. 6
Commissioni tecnico - consultive
Per la gestione dei bacini idrografici interessanti più Province, queste coordinano le proprie attività nell'ambito della programmazione regionale.
A tal fine le Province territorialmente interessate, d' intesa tra loro, costituiscono per ogni bacino idrografico una Commissione tecnico - consultiva nella quale vengono rappresentate le Comunità montane, i Comuni e le Associazioni dei pescatori e dei naturalisti presenti.
Art. 7
Gestione della pesca nelle acque di bonifica
La gestione pubblica della pesca nelle acque di bonifica specificate al successivo art. 39 avviene secondo le particolari norme di cui al titolo II - capo 5 della presente legge.
Capo 3
TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO SEZIONE I AMBITI PER L'INCREMENTO E LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO
Art. 8
Zone di riproduzione e protezione della fauna ittica
Le specie acquatiche viventi allo stato di natura costituiscono il patrimonio ittico e come tali sono tutelate e protette.
L'incremento e la protezione del patrimonio ittico vengono promossi mediante l'istituzione di " zone di ripopolamento e frega " e di " zone di protezione ".
In esse l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo.
Sezione I
AMBITI PER L'INCREMENTO E LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO
Art. 9
Finalità delle zone di ripopolamento e frega
Le zone di ripopolamento e frega vengono istituite al fine di:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d' acqua;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per ripopolamento.
Art. 10
Modalità per la costituzione delle zone di ripopolamento e frega
Le zone di ripopolamento e frega sono istituite dalle Province di propria iniziativa ovvero su proposta delle Comunità montane o dei Comuni territorialmente interessati, delle Associazioni dei pescatori e delle Commissioni tecnico - consultive di cui al precedente art. 6.
Le Province deliberano l'istituzione delle zone di ripopolamento e frega sentito comunque il parere delle Comunità montane e dei Comuni territorialmente interessati.
Lo sviluppo di ogni zona di ripopolamento e frega non deve essere inferiore a Km. 2, misurati sull'asse del corso d' acqua. Fanno eccezione le zone istituite nei corsi d' acqua classificati di categoria C e D, a norma del successivo Titolo II - Capo 1 della presente legge.
Il provvedimento di istituzione ha la validità di tre anni e può essere rinnovato per periodi anche di durata diversa.
Art. 11
Procedure di modificazione, rinnovo e revoca delle zone di ripopolamento e frega
Il rinnovo, la modificazione e la revoca delle zone di ripopolamento e frega avviene con deliberazione della Provincia, secondo le modalità di cui al precedente art. 10.
Art. 12
Finalità e procedure per la istituzione delle zone di protezione
I Presidenti delle Province territorialmente competenti hanno la facoltà di istituire zone di protezione vietando con propria ordinanza la pesca ad una o più specie ittiche in quei tratti di bacino o corsi d' acqua dove si accertino eccezionali esigenze di tutela del patrimonio ittico.
Il divieto è limitato al periodo necessario a superare le cause che l'hanno motivato.
Art. 13
Catture di specie ittiche a scopo di ripopolamento
Il Presidente della Provincia territorialmente competente autorizza con propria ordinanza la cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento delle acque pubbliche.
Determina altresì i modi del prelievo e la destinazione del catturato, d' intesa con le altre Province territorialmente interessate al bacino idrografico.
Art. 14
Pubblicità delle deliberazioni di istituzione delle zone di ripopolamento e frega e delle zone di protezione
I provvedimenti relativi alla istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di ripopolamento e frega e delle zone di protezione, di cui al precedente art. 8, vengono trasmessi alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane nonchè ai Consorzi di bonifica territorialmente interessati.
Art. 15
Tabellamento dei corsi d' acqua dove vige un divieto di pesca
Le zone di cui al precedente art. 8 vengono delimitate a cura delle Amministrazioni provinciali, con tabelle di colore bianco delle dimensioni di cm. 25x30, recanti in azzurro la scritta " Zona di ripopolamento e frega - Divieto di pesca " oppure " Divieto temporaneo di pesca " e l'indicazione degli articoli della presente legge in base ai quali sono state istituite.
Le tabelle devono essere collocate ad una distanza di circa cento metri l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue. Dette tabelle sono esenti da tasse regionali.
Le acque soggette agli altri divieti o limitazioni previste dalla presente legge vengono segnalate con tabelle aventi caratteristiche e collocazione analoghe a quelle del precedente comma. Il tenore delle scritte viene stabilito con il provvedimento di divieto.
Sezione II
IMMISSIONE DI SPECIE ITTICHE ESTRANEE ALLA FAUNA LOCALE. DIVIETI E LIMITAZIONI DI PESCA DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE CONTROLLI SANITARI
Art. 16
Immissione di specie ittiche od, in genere, di animali acquatici.Autorizzazione
Ogni immissione di materiale ittico, od, in generale, di animali acquatici nelle acque pubbliche deve essere autorizzata dal Presidente della Provincia territorialmente competente, e deve essere contenuta nei limiti indicati dai piani di cui al successivo art. 27.
Art. 17
Immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale
La immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale può avvenire su autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Consulta per i problemi della pesca di cui al successivo art. 28.
A tutela del patrimonio ittico preesistente, le immissioni sopraddette avvengono di norma in forma sperimentale e controllata in bacini appositamente delimitati secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
La Giunta, valutati gli esiti degli esperimenti di cui al comma precedente, decide in merito all'immissione della specie ittica nelle acque interne ed alle modalità di pesca.
Art. 18
Controlli sanitari
Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, quando non sia accompagnato da certificato sanitario, prima di essere immesso nei corpi idrici deve essere soggetto a preventivo controllo da parte del veterinario dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, a cura di chi effettua il ripopolamento, al fine di impedire la diffusione di malattie infettive.
Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti nei corpi idrici, od in stato fisico anormale, devono essere consegnati all'autorità sanitaria per il controllo. Copia dei referti deve essere trasmessa alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati.
In caso di epizoozia, su proposta del veterinario dell' unità sanitaria locale, vengono disposti gli interventi tecnici da adottarsi a salvaguardia del patrimonio ittico.
Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte deve essere data immediata comunicazione ai Dipartimenti regionali interessati, alle Province ed ai Comuni territorialmente competenti.
Art. 19
Interventi a tutela dell'equilibrio biologico del patrimonio ittico
La Regione, quando sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico vivente nelle acque interne dell'EmiliARomagna, provvede a vietare la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle specie stesse, limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi.
Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato dal popolamento eccessivo di una o più specie ittiche, la Regione provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di dette specie.
I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti sentite le Province e le Comunità montane territorialmente interessate, o su proposta di queste. L'efficacia dei provvedimenti può essere altresì limitata a determinate acque del territorio dell'Emilia - Romagna.
I provvedimenti contengono, tra l'altro, le norme per i tabellamenti.
Sezione III
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DEL SUO AMBIENTE DALLA PRESENZA DI OSTACOLI ARTIFICIALI, A CAUSA DELLE DERIVAZIONI D' ACQUA E DURANTE LE SECCHE
Art. 20
Ostacoli al passaggio della fauna ittica
E' vietato collocare nei fiumi, torrenti, canali, ed altri corsi o bacini di acque interne, apparecchi fissi o mobili per la pesca che occupino più della metà della sezione normale dello specchio d' acqua interessato.
Art. 21
Divieto di pesca in corsi d' acqua in secca, oppure mediante secca o altri interventi diretti sul corso d' acqua
E' vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi o i bacini d' acqua, o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili, oppure smuovendo il fondo delle acque, a meno che ciò non risulti indispensabile per il recupero e la salvaguardia del patrimonio ittico in seguito a prosciugamenti effettuati su autorizzazione della amministrazione provinciale e dal personale a ciò autorizzato dalla stessa.
Art. 22
Secca dei corsi d' acqua e dei bacini
Chi intende svuotare o interrompere corsi d' acqua o bacini, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, che non abbiano regime stagionale, deve farne richiesta, salvo i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al Presidente della Provincia nel cui territorio sono collocate le apparecchiature o vengono costruite le opere necessarie.
Il Presidente della Provincia concederà il relativo permesso ed emanerà le norme a salvaguardia del patrimonio ittico nonchè quelle per il successivo ripopolamento del corso posto in secca da eseguirsi a spese del richiedente.
Nel tratto dei corsi d' acqua e nei bacini posti in secca - anche se incompleta - la pesca è proibita.
Il pesce eventualmente rimasto nel corso d' acqua pubblico deve essere recuperato ed immesso, a spese di chi effettua il prosciugamento, in acque pubbliche e sotto il controllo del personale di vigilanza o di pescatori incaricati.
Il pesce eventualmente recuperato nel corso d' acqua privato viene destinato dal proprietario a norma dei successivi artt. 82 e 83, sotto il controllo del personale di vigilanza o di pescatori incaricati.
Nei casi d' urgenza determinati da calamità naturali, o da guasti alle opere che possono provocare gravi danni, il titolare della concessione, quando è costretto ad interrompere i corsi d' acqua o bacini, deve darne immediata comunicazione alla Provincia territorialmente competente.
Le norme del presente articolo non si applicano nei bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d' acqua naturali e nei sistemi di bonifica di cui al seguente Titolo II - Capo 5 della presente legge, dove il recupero del pesce avviene a cura della Provincia interessata.
Art. 23
Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d' acqua
I progetti delle opere d' interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere, altresì, la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce, ove sia necessario per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.
Art. 24
Estrazione di ghiaia e sabbia dal letto dei corsi d' acqua
E' vietata l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone di ripopolamento e frega istituite a norma degli artt. 10 e seguenti della presente legge.
A tale scopo il Presidente della Provincia dà comunicazione del provvedimento istitutivo, a norma del precedente art. 14, anche alle Commissioni di cui agli artt. 2 e 6 della legge regionale 26 gennaio 1976 n. 8.
Lo scarico nelle acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione a norma degli artt. 2 e 4 della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e della normativa regionale.
Art. 25
Concessione di derivazioni di acque pubbliche. Norme a tutela della fauna ittica
Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm. 20, allo scopo di impedire il passaggio di pesce.
Fanno eccezione le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni dell'Enel e dei Consorzi di irrigazione e bonifica.
Gli organi che nel quadro delle competenze regionali rilasciano le concessioni di derivazioni d' acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere della immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario.
Copia delle autorizzazioni concesse e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle Province.
Il Presidente della Provincia territorialmente competente, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, richiede agli uffici che hanno rilasciato la concessione, la revoca della stessa e l'immediata sospensione della derivazione.
Art. 26
Dichiarazione delle derivazioni d' acqua in godimento al 31 dicembre 1978
Gli uffici competenti a decidere sulla utilizzazione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare alle Province, ai Comitati comprensoriali territorialmente competenti l'elenco delle utenze di derivazione in atto al 31 dicembre 1978, allo scopo di verificare l'osservanza delle norme a tutela della fauna ittica previste nelle norme disciplinari di cui al terzo comma del precedente art. 25.
Capo 4
SVILUPPO DELLA PESCOSITA' DELLE ACQUE INTERNE E CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DELLA PESCA
Art. 27
Carta ittica. Piani di sviluppo della pescosità
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva la Carta Ittica da cui derivare le caratteristiche biogenetiche dei corsi d' acqua interessanti la pesca.
La Carta Ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da immettere nelle acque interne regionali e per la localizzazione delle attività programmate dalla Regione o attuate dagli enti locali a norma della presente legge.
La Giunta regionale, con la collaborazione degli enti locali e delle Associazioni piscatorie e naturalistiche, predispone piani pluriennali aventi lo scopo di promuovere l'incremento della pescosità dei bacini idrografici.
Tali piani sono elaborati sulla base della Carta Ittica di cui ai precedenti primo e secondo comma.
Ogni piano pluriennale viene attuato mediante programmi annuali stralcio approvati dalla Giunta. A tale fine:
1) Entro il 1 giugno la Giunta regionale trasmette il progetto di programma per l'esercizio successivo ai Comuni, alle Province, alle Associazioni piscatorie e naturalistiche e all'azienda regionale per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia - Romagna ARIS
2) Entro il 15 settembre successivo le Province, tenendo conto delle proposte pervenute dai Comuni e dalle Associazioni piscatorie e naturalistiche, trasmettono le proposte di intervento per ciascun bacino idrografico di competenza e ripartite secondo la classificazione delle acque di cui al successivo Capo 1 - Titolo II della presente legge. Per i bacini idrografici interessanti territorialmente più province vengono presentate proposte coordinate. Le proposte sono corredate dei seguenti dati:
a) lunghezza delle zone di ripopolamento e frega istituite;
b) previsione di modifica degli ambiti sopraddetti;
c) contributi finanziari e materiale ittico richiesti, ripartiti tra iniziative indicate nel progetto regionale e altre eventuali proposte;
d) ripopolamenti ittici e disponibilità finanziarie complessivamente previsti a carico degli enti locali e delle Associazioni dei pescatori;
e) previsioni di cattura nelle zone di ripopolamento e frega;
f) processi economici, promossi nelle attività terziarie locali, correlati all'esercizio della pesca.
3) Entro il mese di ottobre la Giunta regionale, valutate le proposte di cui al precedente punto 2), delibera il suo programma annuale degli interventi per l'esercizio successivo.
Il programma viene finanziato con la legge regionale che approva il bilancio annuale di previsione della spesa.
Art. 28
Consulta regionale per i problemi della pesca
E' istituita la Consulta regionale per i problemi della pesca nelle acque interne, organo consultivo della Regione. Essa è composta:
a) dall'Assessore regionale competente, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) da undici rappresentanti dei pescatori designati dalle associazioni dei pescatori sportivi;
c) da un rappresentante dei pescatori di mestiere designato dalle associazioni di categoria d' intesa fra di esse;
d) da un rappresentante delle cooperative dei pescatori di mestiere designato dalle centrali cooperative regionali;
e) da due rappresentanti dei pescatori ricreativi designati dalle associazioni;
f) da due esperti designati da Federnatura;
g) da un esperto designato da ognuna delle Università dell'Emilia - Romagna;
h) da due rappresentanti degli enti di bonifica operanti nell'Emilia - Romagna;
i) da un rappresentante dei piscicoltori.
Alle riunioni della Consulta regionale sono invitati i Consiglieri regionali.
Funge da segretario della Consulta un collaboratore regionale designato dall'Assessore regionale competente.
Art. 29
Compiti della Consulta regionale
La Consulta ha il compito, su richiesta degli organi regionali, di esprimere pareri e di formulare proposte in materia di pesca e ripopolamento ittico delle acque interne, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
- proposte di legislazione regionale;
- piani e programmi regionali di ripopolamento;
- programmi di produzione dell'Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia - Romagna - ARIS;
- immissione nei corsi d' acqua di specie ittiche estranee alla fauna locale;
- iniziative tese al miglioramento della educazione piscatoria e naturalistica.
Art. 30
Cessazione delle Commissioni consultive per la pesca
Le Commissioni consultive per la pesca di cui al DPR 4 maggio 1958, n. 797 Sito esterno, cessano la loro attività alla data della entrata in vigore della presente legge.
Le Province, per l'attuazione della presente legge, possono avvalersi di Consulte provinciali per i problemi della pesca la cui composizione viene deliberata dal Consiglio provinciale.
Capo 5
DIRITTI ED ESCLUSIVITA' DI PESCA. ACQUICOLTURA
Art. 31
Ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti anteriormente al 31 dicembre 1978
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è delegato alle Province.
Gli enti delegati effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca accertati e riconosciuti. A tal fine, tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione al competente ente delegato entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge esibendo la documentazione probatoria.
Art. 32
Espropriazione dei diritti esclusivi di pesca per motivi di pubblica utilità
L'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca esistenti può essere disposta secondo le norme indicate dagli articoli 25 e 29 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604.
Art. 33
Programma di gestione dei diritti esclusivi di pesca.Controllo dell'attuazione dei programmi
I titolari dei diritti esclusivi di pesca sono tenuti a comunicare entro il mese di agosto di ogni anno il programma della pesca, della vigilanza e dei ripopolamenti da attuare nell'anno successivo.
La decisione sulla congruità delle proposte deve essere assunta entro e non oltre il 31 ottobre. Trascorsa tale data, in assenza di una decisione dell'ente competente il piano si intende approvato.
Dell'attuazione dei programmi di ripopolamento e di pesca, il titolare del diritto esclusivo deve dare avviso almeno otto giorni prima dell'inizio, al fine di consentire gli opportuni controlli.
Art. 34
Delimitazione delle acque soggette a diritti esclusivi di pesca
Al titolare del diritto esclusivo di pesca è fatto obbligo di apporre cartelli indicatori della zona di pesca riservata e di mantenere in buone condizioni i cartelli stessi.
Le dimensioni dei cartelli e la loro collocazione sono quelle prescritte dal precedente art. 15.
Art. 35
Esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi
L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi è disciplinato dalle norme di cui al Titolo II della presente legge.
Art. 36
Diritti esclusivi di pesca delle Province
Le Province possono aprire al libero esercizio della pesca, secondo le norme della presente legge, le acque oggetto di diritti esclusivi trasferiti al demanio provinciale a norma dell'art. 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 37
Cessazione delle concessioni di acquicoltura
Le concessioni di acquicoltura in acque pubbliche previste dall'art. 11 del TU dell'8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con RDL 11 aprile 1938 n. 1193, cessano alla scadenza.
Titolo II
ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Capo 1
GENERALITA' - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SECONDO LA PESCOSITA' E LE MODALITA' DI PESCA CONSENTITE
Art. 38
Classificazione delle acque
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la classificazione delle acque è delegato alle Province.
Agli effetti della pesca le acque interne dell'Emilia - Romagna vengono classificate nelle categorie A, B, C, D, a norma della presente legge.
Ai fini della tutela della produzione ittica la Regione può assoggettare a speciale regolamentazione la pesca nelle acque dei canali che collegano il mare ai bacini interni destinati a produzione ittica.
Sono escluse dalla classificazione di cui al secondo comma, le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, dove l'esercizio della pesca, al fine di salvaguardare la loro destinazione primaria, è soggetto alle particolari norme di cui al successivo capo 5 del presente titolo.
L'esercizio della pesca nelle acque di categoria D che abbiano particolare interesse ittiogenico può essere soggetto a limitazioni, al fine di adeguare i prelievi alle risorse.
La classificazione delle acque dei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, viene effettuata d' intesa con i competenti enti locali della regione territorialmente interessata.
La classificazione delle acque dei bacini idrografici che interessano i territori di più Province avviene d' intesa fra le stesse.
Art. 39
Delega alle Province in materia di classificazione delle acque
I provvedimenti per la classificazione delle acque devono essere adottati entro e non oltre i sei mesi successivi alla promulgazione della presente legge.
Con il provvedimento di classificazione di cui al precedente comma, vengono stabiliti divieti di circolazione e di sosta dei natanti con motore acceso adibiti alla pesca professionale e di qualunque natante da diporto, nei tratti non dichiarati navigabili dei corsi d' acqua.
Entro e non oltre trenta giorni dal giorno in cui i provvedimenti relativi alla classificazione delle acque divengono esecutivi vengono apposte tabelle, secondo le norme di cui al precedente art. 15, con l'indicazione della categoria di appartenenza delle acque classificate.
La Regione provvede alla pubblicazione di cartografie illustrative della classificazione stessa ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento.
Art. 40
Classificazione delle acque di categoria A
Sono da classificarsi di categoria A:
- le acque del Po, esclusi i tratti di 500 metri a monte e a valle delle foci degli affluenti;
- le acque dei corsi e dei bacini che comunicano con il mare, limitatamente ai tratti nei quali è preponderante la presenza di specie ittiche marine.
Nelle acque classificate di categoria A è consentito ogni tipo di pesca a norma del successivo capo 2 del presente titolo nonchè la pesca ricreativa con bilancione a norma del successivo art. 46.
Art. 41
Classificazione delle acque di categoria B
Sono da classificarsi acque di categoria B quelle comprese nei corsi d' acqua e nei bacini, naturali e artificiali, che abbiano le seguenti caratteristiche:
- la larghezza in superficie del corpo idrico, anche nei periodi di magra, non deve essere mediamente inferiore ai metri tre;
- pescosità: deve derivare in misura prevalente dal naturale ciclo biologico della carpa e della tinca;
- capacità ittiogenica: deve essere sufficiente allo sviluppo delle specie ittiche che vi si riproducono naturalmente e al mantenimento dei ripopolamenti integrativi effettuati in relazione all'esercizio della pesca con gli attrezzi indicati al successivo art. 47.
Sentiti i Comuni territorialmente interessati, possono essere riservate porzioni di corpi idrici, classificati di categoria B, a favore esclusivamente dei pescatori di professione residenti nei Comuni sopraddetti ed iscritti negli elenchi di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250, previo accertamento delle caratteristiche di portata e di naturale pescosità, tali da consentire l'impiego degli attrezzi di cui al successivo art. 44.
Art. 42
Classificazione delle acque di categoria C
Sono da classificarsi acque di categoria C quelle comprese nei corsi d' acqua e nei bacini naturali e artificiali che abbiano le seguenti caratteristiche:
- pescosità: derivante in prevalenza dal naturale ciclo biologico del barbo, del cavedano, della lasca, in relazione all'esercizio della pesca con gli attrezzi indicati al successivo art. 48;
- capacità ittiogenica: deve essere sufficiente allo sviluppo delle specie ittiche che vi si riproducono naturalmente e al mantenimento dei ripopolamenti integrativi effettuati.
Art. 43
Classificazione delle acque di categoria D
Sono da classificarsi acque di categoria D quelle comprese nei corsi d' acqua naturali che abbiano le seguenti caratteristiche:
- pescosità: derivante in prevalenza dal naturale ciclo biologico dei salmonidi (trota, salmerino) integrato da ripopolamenti effettuati in relazione all'esercizio della pesca sportiva;
- capacità ittiogenica: come indicato per le acque di categoria C.
Capo 2
ATTREZZI CONSENTITI NEI VARI ESERCIZI DI PESCA
Art. 44
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria A nell'esercizo della pesca di mestiere. Modalità di pesca
Nelle acque di categoria A, ad ogni pescatore professionale in possesso della licenza di tipo " A " in corso di validità, è consentito l'uso personale degli attrezzi sotto indicati:
a) Archetto (dialettale: " Artò ") - Bocca a semiarco - altezza massima cm. 90; diametro massimo cm. 90; lunghezza massima dell'attrezzo cm. 250; lunghezza del primo inganno: almeno cm. 60, con maglia non inferiore ai millimetri ventiquattro. Secondo inganno: lunghezza massima cm. 190, con maglia non inferiore a millimetri dieci. L'attrezzo non può avere più di tre inganni.
b) Filare tramagliato o Tramaglio (dialettale: " Tramai ")
- Lunghezza massima della rete m. 25. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano per la pesca nei bacini, valli e lagune. E' sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico.
c) Bilancione a mano ed a carrucola (dialettale: " Blanzò ") - Lato massimo della rete m. 15. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventiquattro.
E' consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a metri sei, con maglie di lato non inferiore a millimetri dodici. Nel fondo della rete è inoltre consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete " fissetta " di lato non superiore a metri quattro, con maglie di lato non inferiore a millimetri sei.
Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a metri uno, con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci. La distanza tra bilancione e bilancione, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a metri duecento per gli attrezzi di nuovo impianto. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a millimetri sei.
d) Bilancia a mano ed a carrucola - lato massimo della rete metri sei. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto. E' consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete " fissetta " di lato non superiore a metri due, con maglie di lato non inferiore a millimetri 10.
Il lato della fissetta non può comunque essere maggiore di un terzo del lato massimo della rete.
Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a millimetri 6. La distanza fra bilancia e bilancia, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a metri venticinque.
e) Bilancino o quadratello (dialettale: " Blanzè ") - Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a metri venti.
f) Guada o Ligorsa - Lunghezza massima del lato strisciante metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti. Per la sola pesca del gambero e delle acquadelle la lunghezza del lato strisciante non può superare i metri uno mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a millimetri sei.
g) Bertovello o Bigullo, con o senza ali, o Cogollo (dialettale: " Cogol ") - Diametro massimo della bocca metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. Il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a millimetri quattordici. La lunghezza delle ali non deve superare i metri trenta e non deve superare la metà del corso d' acqua. La distanza fra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a metri trenta per quelli con ali, e a metri cinque per quelli senza ali.
h) Dirlindana o Piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo) - Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui al precedente punto d).
i) Nassa (dialettale: " Canarola ") - La distanza tra le corde metalliche, o le maglie delle reti, non deve essere inferiore a millimetri dodici.
l) Tirlindana (lenza con uno o più ami, per la pesca al traino).
m) Mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella - L'ombrello di rete che serve per raccogliere le anguille dovrà avere una rete con maglie di lato non inferiore a millimetri otto.
n) Da una a tre canne, con uno o più ami ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocate entro uno spazio di metri quindici.
Nel fiume Po è inoltre consentito l'uso delle seguenti reti:
o) Tramaglione - Lunghezza massima della rete: metri cento. Altezza massima della rete: metri due. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri venti.
p) Maggiora (rete a mantello per la pesca dello storione)
- Lunghezza massima della rete metri cento. Il lato delle maglie della rendina non deve essere inferiore a millimetri ottanta.
E' inoltre consentito l'uso dello " sparviero " (o " jazzo ", o " ghiaccio ") limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
Nei tratti del fiume Po, antistanti le province dell'Emilia - Romagna, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti e gli attrezzi consentiti dalla presente legge sia quelli consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto.
L'esercizio della pesca nelle acque interne di categoria A da parte di pescatori di mestiere che sono anche autorizzati alla piccola pesca marittima, a mezzo natante e con relativo equipaggio, è consentito quando il capo - barca sia in possesso della licenza di tipo " A ".
Tutti gli attrezzi che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi debbono essere muniti di contrassegno che consenta facilmente la identificazione del proprietario e segnalati a mezzo galleggiante quando ciò non ostacoli la navigazione e gli altri attrezzi da pesca.
I contrassegni di cui al precedente comma sono rilasciati gratuitamente dalle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti. Essi devono essere sostituiti, su richiesta dell'interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili.
Non è consentito l'uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi sopra indicati alle lettere c), d) ed e).
Gli attrezzi non devono occupare più della metà dello specchio d' acqua considerato a livello di media marea.
La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza, il quale, però, può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.
Art. 45
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria A nell'esercizio della pesca non di mestiere
Nelle acque di categoria A, ad ogni pescatore munito di licenza di tipo " B ", in corso di validità, è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
- da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di dieci metri, armate ciascuna con non più di tre ami;
- una mazzacchera: l'ombrello di rete che serve per raccogliere le anguille dovrà avere maglie di lato non inferiore a millimetri otto;
- una lenza a mano con uno o più ami. L'attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante;
- una bilancella: con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. E' proibito l'uso della bilancella " guadando " e " ranzando " o intorbidendo l'acqua, nonchè appendendola ad una fune attraverso il corso d' acqua. E' proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d' acqua è inferiore ai tre metri.
Art. 46
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria A nell'esercizio della pesca ricreativa con bilancione. Modalità di pesca
Ai pescatori muniti di licenza di tipo " B " a norma della Legge regionale 10 luglio 1978, n. 23, è consentito l'uso dei seguenti attrezzi nel rispetto delle norme sottoriportate, fatte salve le diverse prescrizioni di cui al 3 comma del precedente art. 38:
1) Una bilancia con lato massimo della rete non superiore a metri quattro, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto.
All'interno di detta rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci.
Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a metri sei con maglie di lato non inferiore a millimetri dodici e fissetta con maglie non inferiori a millimetri sei.
2) Bilancione fisso. I lati della rete, di forma quadrangolare, non possono superare i metri quindici. Il lato delle maglie non può essere inferiore a millimetri ventiquattro.
E' consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di metri sei e maglie di lato non inferiore a millimetri dodici. Nel fondo di detta rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete " fissetta " di lato non superiore a metri due e con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci.
Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a millimetri sei.
E' consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, tenuta a non meno di metri due dal livello dell'acqua. Le distanze fra bilancione e bilancione, misurate tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovranno essere inferiori a metri venti.
I bilancioni fissi che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino ubicati, l'uno rispetto all' altro ad una distanza inferiore a quella prescritta dal precedente comma, possono essere impiegati, durante i periodi consentiti, soltanto a giorni alterni in modo tale che, in effetti, venga rispettata la distanza minima prevista tra un attrezzo e l'altro.
La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d' acqua misurato a livello medio di marea.
Il lato del bilancione prossimo alla riva deve avere da questa una distanza di almeno cinque metri. E' fatta eccezione per gli attrezzi posti in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine. E' vietata ogni forma di pasturazione.
I bilancioni fissi che, al 31 dicembre 1978, risultano ubicati in acque non classificate di categoria A, possono essere impiegati per un periodo di tre anni decorrenti dall' entrata in vigore della presente legge con esclusione del periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 giugno, a protezione della rimonta della carpa, della cheppia, della tinca e di altre specie ittiche.
3) Dirlindana (rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui al n. 1 del presente articolo, montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata all'estremità di un palo).
4) Fino a tre nasse (dialettale: " Canarole "). La distanza tra le corde metalliche, o le maglie delle reti, non deve essere inferiore a mm. 12.
5) " Sparviero " (o " jazzo " o " ghiaccio ") limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
Art. 47
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria B. Modalità di pesca
Nelle acque di categoria B, ad ogni pescatore munito di licenza valida, è consentito esercitare la pesca con i seguenti
attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
- da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri dieci, armate ciascuna con non più di tre ami;
- una bilancella con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.
E' proibito l'uso della bilancella " guadando " e " ranzando ", o intorbidendo l'acqua nonchè appendendola ad una fune tesa attraverso il corso d' acqua.
E' proibito l'uso della bilancella quando la massima larghezza dello specchio d' acqua è inferiore a metri tre;
- una mazzacchera - L'ombrello di rete che serve per raccogliere le anguille dovrà avere maglie di lato non inferiore a millimetri sei;
- da una a tre lenze con più di tre ami ciascuna. Gli attrezzi possono essere usati soltanto da fermo.
Art. 48
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria C. Modalità di pesca.
Nelle acque di categoria C, ad ogni pescatore munito di licenza valida è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
- una canna armata con un amo, con o senza mulinello.
E' consentita la pesca al lancio con esca artificialeo con moschera o camolera, con non più di tre ami.
Art. 49
Attrezzi consentiti nelle acque di categoria D. Modalità di pesca
Nelle acque di categoria D, ad ogni pescatore munito di licenza valida è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
- una canna con o senza mulinello, armata con non più di un amo.
E' consentita la pesca al lancio, con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di tre ami.
Nell'esercizio della pesca è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.
Queste ultime sono però consentite per la pesca - ove ammessa - nelle acque dei bacini idroelettrici.
E' vietato l'impiego di ami aventi la distanza, tra la punta e l'asta del gambo, inferiore a millimetri dieci.
Analogo divieto vige per gli ami multipli (ancorette). E' fatta eccezione per i pescatori che praticano la pesca con mosca, ninfa, e camola artificiali, i quali possono usare ami che abbiano la distanza, tra la punta e l'asta del gambo, inferiore a millimetri dieci.
Quando nei corpi idrici classificati di cat. D risultino compresi tratti di corsi d' acqua nei quali la pescosità non sia derivata dal naturale ciclo biologico dei salmonidi, la Giunta regionale, con il concorso della Commissione consiliare competente, sentite le Province e le Comunità montane territorialmente interessate, adotta provvedimenti atti a consentire la pesca in dette acque anche con l'impiego di ami la cui distanza, tra punta e gambo, sia inferiore a mm. 10. Nelle acque di categoria D è vietato ogni tipo di pasturazione.
Capo 3
LIMITAZIONI DI ORARIO - PERIODI DI DIVIETO - LIMITI ALLE DIMENSIONI E ALLA QUANTITA' DEL PESCE PESCATO
Art. 50
Orari di pesca
L'esercizio della pesca nelle acque di categoria A non è soggetto a limitazione di orario.
Nelle acque di categoria B, C e D la pesca è consentita secondo gli orari sottoindicati:
- dall'1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7,00 alle ore 18,00;
- dall'1 marzo al 30 aprile: dalle ore 5,00 alle ore 19,00;
- dall'1 maggio al 31 maggio: dalle ore 4,00 alle ore 20,00;
- dall'1 giugno al 31 agosto: dalle ore 4,00 alle ore 21,00;
- dall'1 settembre al 31 ottobre: dalle ore 5,00 alle ore 19,00;
- dall'1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 18,00.
Durante il periodo di tempo in cui vige l'ora legale, si dovranno effettuare gli spostamenti d' orario stabiliti dalla relativa legge istitutiva.
Per la sola pesca dell'anguilla e del pesce gatto, nelle acque di categoria B, il termine della giornata di pesca è stabilito alle ore 24.
Durante la pesca notturna dell'anguilla e del pesce gatto è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad esclusione di quelle utilizzate come esca.
Art. 51
Periodi di divieto - Limiti alle dimensioni del pesce pescato
Nelle acque interne di categoria D, è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra le ore 19 della prima domenica di ottobre e le ore 5 dell'ultima domenica di marzo. Per il rimanente periodo dell'anno la Regione può limitare la pesca a determinati giorni della settimana, secondo gli orari di cui al precedente art. 50 e salvo l'osservanza dei periodi di divieto particolari alle specie elencate al seguente terzo comma.
Tali periodi possono essere modificati dalla Regione a seguito di intese con le Regioni confinanti.
Inoltre, in tutte le acque interne, comprese quelle considerate nel successivo capo 2 - titolo III della presente legge, è vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quelle appresso indicate: TABELLA RISTRUTTURATA
Specie Misura minima (cm) Periodo di divieto
Barbo canino (Barbus meridionalis) 16 -
Specie Barbo comune (Barbus barbus plebejus) 16 -
Specie Carpa (Cyprinus carpio) 30 15- 5 / 30- 6
Cavedano (Leuciscus cephalus) 16 -
Cheppia (Alosa fallax nilotica) 25 1- 5 / 30- 6
Specie Luccio (Esox lucius) 35 1- 1 / 31- 3
Persico reale (Perca fluviatilis) 15 1- 4 / 31- 5
Persico - trota (Micropterus salmoides) 20 -
Pigo (Rutilus pigus) 16 -
Pesce - gatto (Ictalurus melas) 12 -
Salmerino (Salvelinus fontinalis e Salvelinus alpinus) 25 Dalle ore 19 della prima domenica di ottobre alle ore 5 dell'ultima domenica di marzo
Specie Storione cobice (Acipenser naccarii) 80 -
Storione comune (Acipenser sturio) 100 -
Storione ladano (HUSO huso) - 1- 1 / 31- 12
Temolo (Thymallus thymallus 25 1- 10 / 30- 4
Tinca (Tinca-tinca) 25 15- 5 / 30- 6
trota fario (Salmo trutta trutta m. fario) 22 Dalle ore 19 della prima domenica di ottobre alle ore 5 dell'ultima domenica di marzo
Trota iridea (Salmo gairdneri) compresa la varietà albina detta trota giapponese 22 idem
Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) 22 Dalle ore 19 della prima domenica di ottobre alle ore 5 dell'ultima domenica di marzo
Anguilla (anguilla anguilla) 25 -
Cefalo (Mugil cephalus) 20 -
Muggini (Liza saliens, Liza ramada, Liza aurata, Chelon labrosus) 20 -
Gambero (Austropotamobius pallipes italicus) 7 -
Go (Gobius ophiocephalus) 12 -
Passera pianuzza (Platichthis flesus) 12 -
Sgombro (Scomber sp.) 15 -
Spigola (Dicentrarchus labrax) 25 -
La misura minima del cavedano vige soltanto nel torrente Senio, e suoi affluenti, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Reno, nonchè nei bacini idrografici del fiume Lamone, Montone, Ronco - Fiumi Uniti, Savio, Marecchia e Conca.
Il periodo di divieto di pesca alla cheppia vige soltanto nelle acque di categoria B.
Per le specie ittiche marine che vengano catturate in acque interne, oltre quelle comprese nell'elenco di cui al precedente terzo comma, valgono le misure stabilite dalle norme vigenti in materia di pesca marittima.
Art. 52
Misurazione degli esemplari catturati e loro eventuale reimmissione in acqua
La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino alla estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.
La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità posteriore dell'animale, compreso il telson.
Gli animali acquatici di misura inferiore a quella consentita, o che comunque non si intende catturare, devono essere immediatamente reimmessi in acqua con ogni cautela procedendo altresì alla recisione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.
Art. 53
Limitazione alla quantità del pesce pescato
La pesca dei salmonidi (trota e salmerino) è limitata, nella giornata, a non più di sei esemplari, e quella del temolo a non più di due esemplari.
Per ogni giornata di pesca, oltre al limite previsto nel comma precedente, ogni pescatore non può catturare più di cinque chilogrammi di pesce fatta eccezione per i pescatori di mestiere nelle acque di categoria A.
E' fatta deroga dai limiti di cui al comma precedente, quando il peso sia superato da un unico esemplare.
Art. 54
Esercizio della pesca nei bacini idrografici ricadenti nel territorio di più Regioni
L'esercizio della pesca nei bacini idrografici ricadenti anche nel territorio di altre Regioni, salvo diverse intese stabilite dalla Giunta regionale, ha luogo secondo la normativa della Regione che ha maggiore competenza territoriale.
Capo 4
NORME GENERALI E DI COMPORTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELLA PESCA
Art. 55
Posto di pesca Il posto di pesca spetta al primo occupante.
Il primo occupante, in esercizio di pesca con la canna, ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri quindici in linea d' aria, a monte, a valle, sul fronte e a tergo.
Nel caso che due o più pescatori esercitino la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno quindici metri è valutata in linea d' aria fra persona e persona oppure tra i punti più vicini delle reti.
Nel caso che due o più pescatori esercitino chi la pesca con la canna, chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno quindici metri deve essere valutata in linea d' aria fra persona e persona, oppure tra i punti esterni più vicini di ogni bilancella e il galleggiante di ogni canna.
Art. 56
Pesca in movimento
Le norme di cui all'articolo precedente, fra pescatore e pescatore e fra attrezzo e attrezzo, valgono anche per la pesca in movimento.
Art. 57
Distanza di sicurezza fra attrezzi fissi di pesca e appostamenti fissi di caccia
Durante il periodo di esercizio venatorio gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno centocinquanta metri dagli appostamenti fissi di caccia.
Art. 58
Pesca da natanti
La pesca da natanti è consentita solamente lungo la riva destra del fiume Po, e nelle acque di categoria A.
Il pescatore deve rispettare le distanze da altri pescatori previste dai precedenti artt. 55 e 56.
Il natante deve essere ancorato; è fatta eccezione per la pesca con lenza a mano e dirlindana nel fiume Po se esercitata da pescatori di professione a norma del precedente art. 44
Art. 59
Pesca con le mani e con altri mezzi non considerati dalla presente legge. Pesca subacquea
La pesca con le mani è sempre vietata.
E' altresì vietata la pesca con qualsiasi altro mezzo non considerato dalla presente legge. La pesca subacquea non è consentita nelle acque interne.
Art. 60
Uso di fonti luminose
Durante l'esercizio della pesca è vietato l'uso di fonti luminose.
Art. 61
Pasturazione con sangue o sostanze derivate
La pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue o sostanze chimiche, sono vietate durante tutto l'anno.
Art. 62
Uso del guadino
L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario, a coloro che esercitano la pesca, per la raccolta del pesce catturato.
Art. 63
Precauzioni igieniche
E' fatto divieto di abbandonare esche, o pesce, o rifiuti, a terra, lungo i corsi e gli specchi d' acqua, e nelle loro adiacenze.
Art. 64
Misurazione delle reti
La misurazione delle maglie delle reti viene compiuta a filo bagnato, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
Art. 65
Osservanza di distanze di rispetto in determinati luoghi
E' vietato adoperare o comunque collocare reti od altri attrezzi da pesca, escluse la canna e la lenza a mano, ad una distanza inferiore a quaranta metri, a monte e a valle, da scale di monta per i pesci, da griglie o simili delle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d' acqua, dalle cascate e dalle opere di difesa dei ponti e dighe di sbarramento.
Tale distanza può essere elevata fino a metri 100 quando esistano pericoli di danneggiamento ad impianti di particolare rilevanza.
Quando il manufatto non rappresenta ostacolo allo spostamento del pesce, la distanza per la pesca con la bilancella e il bilancione è ridotta a metri dieci. In tal caso l'Amministrazione provinciale territorialmente competente dispone il tabellamento a norma del precedente art. 15.
Art. 66
Divieto per la pesca a strappo
E' vietata la pesca a strappo con canna, o lenza a mano, armate di ancoretta, o amo, privi di esca.
Capo 5
ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA
Art. 67
Generalità
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca nelle acque di bonifica è delegato alle Province.
Nel rispetto delle norme del presente capo l'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito ai pescatori in possesso della licenza di tipo B ed è gratuito.
Art. 68
Elenchi delle acque di bonifica non aperte alla pesca
Elenchi delle acque di bonifica non aperte alla pesca
Entro e non oltre sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, di intesa con l'ente locale delegato, definiscono gli elenchi delle acque dei canali e bacini ricadenti nelle rispettive giurisdizioni idrauliche, dove l'esercizio della pesca può arrecare danno agli impianti e pertanto contrasta con la destinazione primaria delle strutture di bonifica.
Art. 69
Acque di bonifica non aperte alla pesca
L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica ricadenti negli elenchi di cui al precedente art. 68 è vietato. In tali acque può essere catturato il materiale ittico esistente, d' intesa con gli enti di bonifica competenti, per scopi di ripopolamento o ittiogenici, nell'ambito dei piani regionali di cui al precedente art. 27, o per esigenze produttive dell'Azienda per il riequilibrio faunistico ed ittico del territorio dell'Emilia - Romagna - ARIS.
Art. 70
Acque di bonifica riservate alla pesca professionale
Sentiti i Comuni territorialmente interessati, possono essere riservate a favore dei pescatori di professione residenti nei Comuni stessi ed iscritti negli elenchi di cui alla Legge dello Stato 13 marzo 1958 n. 250, parte delle acque non comprese negli elenchi di cui agli artt. 68 e 72 - ultimo comma della presente legge, tenuto conto delle caratteristiche di portata e pescosità naturale.
Art. 71
Gestione della pesca
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le Province e i Consorzi di bonifica territorialmente interessati, ripartisce le acque di bonifica ricadenti nel territorio dell'Emilia - Romagna in bacini di pesca.
Per la gestione dei bacini di pesca di cui al precedente comma, le Province territorialmente interessate coordinano le proprie attività nell'ambito della programmazione regionale.
A tal fine le Province territorialmente interessate, d' intesa tra loro, costituiscono, per ogni bacino, Commissioni tecniche consultive in cui vengono rappresentati i Consorzi di bonifica territorialmente interessati, i Comuni, e le associazioni locali dei pescatori e dei naturalisti.
Art. 72
Attrezzi consentiti e loro uso
Nelle acque di bonifica non comprese negli elenchi di cui al precedente art. 68 la pesca è consentita solamente con l'uso dei seguenti attrezzi e secondo le modalità di impiego sotto specificate:
1) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di dieci metri, armate ciascuna con non più di tre ami;
2) una bilancella con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.
L'uso di detti attrezzi è consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto.
E' proibito l'uso della bilancella " guadando " o " ranzando ", ovvero appendendola ad una fune tesa attraverso il corso d' acqua. Ne è altresì proibito l'uso quando la massima larghezza dello specchio d' acqua è inferiore ai tre metri;
3) nei soli corpi idrici adiacenti al mare, e dove comunque è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentito l'uso del bilancione secondo le norme di cui ai precedenti artt. 44 e 46. In tali acque è ammesso che il lato della rete più prossimo alla riva cada da questa ad una distanza inferiore ai metri cinque. La pesca da natante è sempre vietata.
La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano le condizioni di cui al precedente punto 3.
Art. 73
Orari e divieti particolari di pesca
La pesca è consentita secondo gli stessi orari di cui al precedente art. 50, secondo comma. Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove, comunque, è prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca è consentita senza limitazioni di orario.
La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni.
Il Presidente della Giunta provinciale, in riferimento a motivate esigenze dell'ente di bonifica di cui al precdente art. 68 e al regime idraulico che viene attuato nei canali e bacini, può disporre il divieto temporaneo della pesca. Può altresì disporre il divieto di pesca con la bilancella.
Art. 74
Accesso ai canali
Le sommità arginali ed i relativi accessi dove è consentito il passaggio, possono essere percorsi dai pescatori solo a piedi, o con biciclette, o con ciclomotori sino a 50 cc.
E' fatta eccezione quando sugli argini, e loro accessi, esistono strade rotabili.
Art. 75
Divieto di accesso agli impianti
E' interdetto ai pescatori l'accesso a tutti gli impianti di sollevamento, botti, sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazioni ad uso irriguo ed aree loro pertinenti.
Art. 76
Salvaguardia delle strutture di bonifica
Sono vietati atti che possano comunque recare danno agli argini, ai manufatti di bonifica, e particolarmente al cotico erboso. E' altresì vietato provocare in qualsiasi modo modificazioni del livello delle acque.
Art. 77
Tabellamenti
In corrispondenza degli accessi principali ai canali di bonifica e nei luoghi ritenuti più opportuni, devono essere apposte, secondo le norme di cui al precedente art. 15, tabelle riportanti la scritta: " Regione Emilia - Romagna - Pe sca in acque di bonifica a norma della Legge regionale (estremi della presente legge) - art. 67 e seguenti ".
Anche in corrispondenza degli accessi alle acque di bonifica ove è vietata la pesca ai sensi del precedente art. 69 e degli impianti di cui al precedente art. 75, devono essere apposte tabelle recanti rispettivamente la scritta: " Regione Emilia - Romagna - Divieto permanente di pesca - art. 69 della Legge regionale (estremi della presente legge) " ovvero: " Regione Emilia - Romagna - Pesca in acque di bonifica a norma della Legge regionale (estremi della presente legge) art. 75 - Divieto di accesso ".
Art. 78
Variazioni del regime idraulico e salvaguardia del patrimonio ittico
Gli enti di bonifica, per assicurare le preminenti funzioni dello scolo e della espansione delle acque, della irrigazione, o comunque della bonifica, provvederanno alle necessarie variazioni del regime idraulico, nonchè a tutte le operazioni connesse all'esercizio e alla manutenzione delle opere avendo cura, quando possibile, e di intesa con la Provincia territorialmente competente, di salvaguardare il patrimonio ittico senza peraltro assumersi nessuna responsabilità nella qualità e nella quantità delle acque, salvo gli adempimenti previsti dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno, e dalla normativa regionale in materia.
Il pesce dei canali che vengono posti in asciutta verrà convogliato in canali idonei alla stabulazione, ove siano individuabili.
La Provincia provvede a proprio carico alle operazioni di recupero del pesce d' intesa con l'ente di bonifica.
Art. 79
Ripopolamenti ittici
La Regione e le Province, nellhambito dei piani regionali di ripopolamento delle acque interne, promuovono, d' intesa con gli enti di bonifica territorialmente competenti, il ripopolamento ittico e, dove possibile, il diserbo biologico dei canali di bonifica mediante immissioni di idonee specie di fauna acquatica.
Titolo III
ATTIVITA' VARIE - NORME SPECIALI
Capo 1
PISCICOLTURA
Art. 80
Esercizio della piscicoltura
L'allevamento di pesce effettuato da itticoltori singoli o associati è considerato, a tutti gli effetti, attività imprenditoriale agricola.
L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente Capo 1 è delegato ai Comuni.
Al fine di prevenire epizoozie nel bacino idrografico, l'esercizio della piscicoltura in acque comunque collegate con quelle pubbliche è soggetto alla preventiva autorizzazione.
L'autorizzazione viene rilasciata fatte salve le vigenti norme di legge, ed in particolare l'art. 100 - quarto comma
- del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, e ne viene data comunicazione alla Regione ed alle Province territorialmente interessate.
Con l'autorizzazione vengono stabilite le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria e per la collocazione di griglie di separazione delle acque dove ha luogo l'allevamento da quelle del bacino idrografico collegato.
L'autorizzazione permette la cattura del pesce nell'allevamento da parte di persone non munite di licenza di pesca e con attrezzature non conformi a quelle consentite dalla presente legge.
Non è consentito l'esercizio della piscicoltura in acque pubbliche appartenenti al demanio dello Stato di cui all' art. 822 del Codice civile.
Art. 81
Richiesta di esercizio della piscicoltura
L'autorizzazione di cui al precedente articolo deve indicare:
a) le generalità del titolare della piscicoltura;
b) la località ove è ubicata la piscicoltura;
c) la superficie del terreno sommerso espressa in ettari;
d) le specie ittiche che si intendono allevare;
e) la presunta produzione e la durata dell'attività.
Art. 82
Trasporto e destinazione del pesce allevato
Chiunque detiene o trasporta, a scopo di commercio, specie ittiche aventi misure non inferiori alla metà di quelle stabilite dal precedente art. 51, deve essere munito di dichiarazione di provenienza da parte del titolare dell'allevamento.
Detta dichiarazione, che ha validità di 24 ore, ne giustifica il trasporto e deve essere esibita a richiesta delle autorità di vigilanza. La dichiarazione deve indicare:
a) allevamento di provenienza;
b) quantità del pesce ripartito per principali specie;
c) destinazione;
d) data di partenza e ora di carico;
e) generalità ed indirizzo del destinatario;
f) targa del mezzo di trasporto.
Art. 83
Destinazione del novellame di pesce allevato
Il pesce proveniente dagli allevamenti di cui al precedente art. 80, che risulta di misura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme di cui al precedente art. 51, può essere destinato esclusivamente a scopi di ripopolamento o di allevamento.
Chiunque trasporti o detenga detto novellame fuori dagli allevamenti di cui al precedente art. 80, deve essere in possesso della preventiva autorizzazione della Provincia o del Comune a seconda che sia destinato rispettivamente a ripopolamento o ad allevamento.
Art. 84
Controlli sanitari negli allevamenti ittici
Il Sindaco del Comune territorialmente competente dispone controlli periodici per accertare la condizione sanitaria del pesce in allevamento ed adotta le misure che si rendano necessarie per prevenire la diffusione di epizoozie nel bacino idrografico.
Le risultanze degli accertamenti vengono comunicate agli enti di cui al precedente art. 80.
Art. 85
Divieto di pesca sportiva nei bacini destinati alla piscicoltura
Nei bacini destinati alla piscicoltura l'esercizio della pesca è autorizzato a norma del seguente art. 86.
Capo 2
PESCA A PAGAMENTO
Art. 86
Autorizzazione
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca a pagamento è delegato ai Comuni.
Al fine di prevenire epizoozie nel bacino idrografico, l'apertura al pubblico di acque comunque collegate con quelle pubbliche, a scopo di pesca a pagamento, è soggetta ad autorizzazione.
L'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata fatte salve le vigenti norme di legge e ne viene data comunicazione alla Regione ed alle Province territorialmente interessate.
Con l'autorizzazione vengono stabilite le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria e per la collocazione di griglie di separazione delle acque dove ha luogo la pesca a pagamento da quelle del bacino idrografico collegato.
Non è consentito l'esercizio di pesca a pagamento in acque pubbliche appartenenti al Demanio dello Stato di cui all'art. 822 del Codice civile.
Le norme di cui al presente Capo 2 valgono anche nelle acque gestite da associazioni private nelle quali l'esercizio della pesca è riservato gratuitamente ai soci.
Nei bacini di cui al presente Capo 2 non è richiesta la licenza di pesca.
Art. 87
Misura del pesce offerto alla cattura
Il pesce che il titolare dell'esercizio della pesca a pagamento offre alla cattura, non deve essere di misura inferiore a quella ammessa dal precedente art. 51.
Art. 88
Tutela sanitaria
Il Sindaco del Comune territorialemnte competente dispone controlli periodici per accertare la condizione sanitaria del pesce destinato alla pesca a pagamento ed adotta le misure che si rendono necessarie per prevenire la diffusione di epizoozie nel bacino idrografico.
Le risultanze degli accertamenti vengono comunicate agli enti di cui al precedente articolo 86.
Capo 3
CATTURA DELLE RANE
Art. 89
Possesso di licenza durante la cattura delle rane
La cattura delle rane è consentita senza il possesso di licenza di pesca o di caccia.
Se però la cattura è effettuata con l'ausilio della lenza nei modi previsti dal successivo art. 93 - lett. c), è prescritto il possesso della licenza di pesca di tipo B.
Art. 90
Periodo di divieto
La cattura delle rane è vietata durante il periodo compreso tra le ore 0 dell'1 gennaio e le ore 24 del 31 maggio.
Art. 91
Limite quantitativo alle catture giornaliere
Nelle acque pubbliche e nelle loro adiacenze è vietata la cattura giornaliera di un quantitativo di rane superiore ai due chilogrammi.
Art. 92
Orari di cattura
La cattura è vietata dalle ore 24 fino all'ora prevista per l'inizio della pesca a norma dell'articolo 50 della presente legge.
Art. 93
Attrezzi di cattura consentiti
La cattura delle rane è consentita unicamente con il ricorso ai seguenti mezzi:
a) lenza con fiocco di lana o altro materiale idoneo;
b) lenza con pallina di sughero, o plastica, o altro materiale;
c) lenza con amo da pesca, escluso ogni tipo di ancoretta;
d) lenza con esca costituita da piccole rane;
e) con le mani. E' ammesso l'uso di lampade.
Art. 94
Luoghi di cattura
La cattura a mano delle rane è consentita soltanto su terra ferma.
Art. 95
Allevamento delle rane
L'allevamento delle rane per scopi alimentari è soggetto alle norme di cui ai precedenti artt. 80, 81, 84.
Capo 4
NORME SPECIALI
Art. 96
Gare di pesca
Il rilascio delle autorizzazioni per gare di pesca è delegato alle Province.
Le Comunità montane, i Comuni, gli organismi di promozione turistica e le associazioni dei pescatori sportivi che intendano usufruire di campi di gare per competizioni di carattere locale o provinciale, devono presentare le relative proposte almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle gare stesse.
Le autorizzazioni vengono rilasciate entro e non oltre i venti giorni successivi alle richieste, sentita la Commissione tecnica consultiva di cui al precedente art. 6.
Le proposte di gare a carattere interprovinciale o nazionale debbono essere presentate entro il 31 gennaio.
Le relative autorizzazioni vengono rilasciate entro e non oltre il 28 febbraio successivo sentita la Commissione tecnica consultiva.
I campi di gara vengono chiusi alla libera pesca e concessi al richiedente a partire dal giorno precedente l'inizio delle prove e fino al termine delle stesse.
Le autorizzazioni stabiliscono anche gli obblighi cui sono soggetti le società organizzatrici e i partecipanti alle gare. In particolare l'organizzatore di gare a carattere provinciale o interprovinciale o nazionale è tenuto a versare all'erario provinciale, per ogni gara, una quota forfettaria massima di lire 20.000 per concorrere alle spese di vigilanza e organizzazione.
Gli organizzatori di gare di pesca ai salmonidi provvederanno altresì, d' intesa con l'Amministrazione provinciale e le Comunità montane territorialmente interessate, alla immissione di un quantitativo di trote " Fario " proporzionato alla estensione del campo di gara e non superiore a un chilogrammo per ogni partecipante.
Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante le gare nonchè della pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze.
E' vietata la reimmissione di pesce morto nel corso d' acqua.
Le Amministrazioni provinciali, su istanza delle associazioni dei pescatori sportivi e d' intesa con il competente ente di bonifica, possono indicare canali o tratti di essi, quali campi di gara permanenti. In tali acque è esclusa la pesca con l'uso della bilancella, e lo svolgimento delle gare avviene secondo le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo. Viene inoltre disposta l'apposizione di tabelle, a norma del precedente art. 77, recanti la scritta: " Regione Emilia - Romagna - Acque di bonifica - Campo di gara permanente - Pesca consentita a norma della Legge regionale (estremi della presente legge) - art. 96, art. 67 e segg. "
Art. 97
Autorizzazione a catturare esemplari di fauna acquatica in deroga ai divieti vigenti
Le Province sono delegate ad autorizzare, dietro motivata richiesta, enti locali ed istituti pubblici di studio e ricerca a catturare nelle acque interne dell'Emilia - Romagna esemplari di fauna acquatica in deroga ai divieti vigenti, per scopi di pubblico interesse, sentita la Commissione di gestione della pesca nel bacino.
L'autorizzazione deve contenere dettagliate prescrizioni affinchè l'esercizio della concessione avvenga entro limiti determinati di tempo, di luogo e con specificazione degli strumenti di cattura. L'autorizzazione deve altresì indicare le generalità delle persone che effettuano le operazioni.
Titolo IV
SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO ITTICO
Art. 98
Generalità
Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alle sanzioni amministrative specificate negli articoli seguenti.
L'applicazione delle sanzioni viene attuata secondo le norme della Legge regionale 2 settembre 1976 n. 41.
Le sanzioni vengono comminate tenendo conto della gravità della infrazione, delle infrazioni eventualmente commesse in precedenza e dell'età del trasgressore. Per le infrazioni commesse da minori di anni 18 le sanzioni possono essere ridotte fino alla metà.
Se il trasgressore, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, non ha mai riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la esecuzione della sanzione può essere sospesa per un periodo non inferiore a tre anni a condizione che egli non commetta altre infrazioni prima dello scadere del periodo sopraindicato.
Inoltre qualora abbia effettuato l'oblazione ai sensi della legge dello Stato 24 dicembre 1975, n. 706, e delle successive norme regionali di applicazione, può essergli rimessa la sanzione amministrativa del ritiro della licenza.
Qualora invece il trasgressore, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, abbia riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi può essere aumentata fino al doppio del massimo previsto. Può essere altresì ordinata la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
Le specie ittiche e gli animali acquatici pescati, o comunque catturati, in violazione alle leggi sulla pesca sono soggetti all'immediata confisca amministrativa.
Il Presidente della Provincia dispone, anche preventivamente, la destinazione del materiale ittico di cui al precedente comma a favore di istituti assistenziali o di beneficenza, ovvero, se del caso, la sua distruzione.
Art. 99
Infrazioni alle norme sulle licenze di pesca
Chiunque eserciti la pesca o sia colto in atteggiamento non equivoco di pesca senza essere munito della licenza, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
a) se il contravventore è titolare di licenza di pesca in corso di validità, ma non è in grado di esibirla al momento della richiesta degli agenti di vigilanza, è tenuto al pagamento di L.3.000;
b) se il contravventore è titolare di licenza di pesca, e non ne è in possesso in conseguenza di sanzione amministrativa, è tenuto al pagamento di una somma variante da L.50.000 a L.300.000;
c) se il contravventore non è titolare di licenza di pesca, ovvero non è in regola con gli adempimenti tributari previsti dalle vigenti norme regionali, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite dalle norme stesse.
Alle stesse sanzioni è soggetto chi è munito di licenza di pesca di tipo diverso da quello prescritto per il genere di pesca esercitato.
Art. 100
Richiesta abusiva di licenza di pesca
Chi richiede il rilascio della licenza di pesca è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità che, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, non è stato soggetto a provvedimenti che comportino tuttora il ritiro della licenza di pesca.
In caso di accertata non veridicità di tale dichiarazione l'Amministrazione provinciale competente provvede all' immediato ritiro della licenza, la quale non potrà essergli nuovamente concessa prima di 12 mesi, ed alla irrogazione di una sanzione pecuniaria di L.30.000. In caso di reiterazione della infrazione la licenza non potrà essergli nuovamente concessa prima di 24 mesi e la sanzione pecuniaria da irrogare è di L.90.000.
Art. 101
Rifiuto di esibire la licenza di pesca
Chiunque rifiuti di esibire la licenza di pesca ad agenti di vigilanza è soggetto al ritiro della stessa per un periodo di sei mesi. In caso di reiterazione della infrazione il periodo di ritiro della licenza è di diciotto mesi.
Art. 102
Resistenza ad agenti in servizio di vigilanza
I pescatori che abbiano riportato condanne per avere opposto resistenza ad agenti in servizio di vigilanza sulla pesca sono soggetti al ritiro della licenza per un periodo di dodici mesi. In caso di reiterazione della infrazione il periodo di ritiro della licenza è di trentasei mesi.
Art. 103
Pesca abusiva negli ambiti per la protezione e l'incremento del patrimonio ittico. Pesca di determinate specie ittiche in periodo di divieto o in acque vietate
Chiunque eserciti la pesca in violazione dei seguenti divieti o limitazioni:
a) divieto di pesca nelle zone di riproduzione e protezione della fauna ittica previste dall'art. 8 della presente legge;
b) divieti di cui agli artt. 19 e 51 della presente legge, relativi alla pesca di determinate specie ittiche durante il periodo di divieto o in acque dove è vietata la loro cattura;
è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
- da L.20.000 a L.200.000 se il contravventore è munito di una o più canne;
- da L.50.000 a L.500.000 se è munito di reti o altri mezzi consentiti dalla presente legge, ovvero si serva delle mani;
- da L.100.000 a L.1.000.000 se si è servito di mezzi non consentiti.
Se il contravventore è ricorso all'ausilio di fonti luminose la sanzione è raddoppiata.
Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da sei a diciotto mesi.
Art. 104
Pesca abusiva in orari non consentiti - Non osservanza delle distanze di rispetto
Chiunque eserciti la pesca in violazione dei seguenti divieti o limitazioni:
- pesca in orari non consentiti dal precedente art. 50;
- non osservanza delle distanze di rispetto di cui ai precedenti artt. 55 - terzo e quarto comma, 56, 58 e 65; è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
- da L.10.000 a L.100.000 se il contravventore è munito di una o più canne;
- da L.20.000 a L.200.000 se è munito di reti o altri mezzi consentiti dalla presente legge, ovvero si serva delle mani;
- da L.30.000 a L.300.000 se si è servito di mezzi non consentiti.
Se il contravventore è ricorso all'ausilio di fonti luminose la sanzione è raddoppiata.
Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo da sei a diciotto mesi.
Art. 105
Cattura di animali acquatici in violazione ai limiti di quantità e di misura
Chiunque è colto in possesso di animali acquatici di dimensioni inferiori a quelle consentite dai precedenti artt. 19 e 51, è punito con la sanzione da L.5.000 a L.50.000, oltre alla sanzione proporzionale di L.5.000 per ogni capo catturato successivo al primo.
Chiunque è colto in possesso di animali acquatici in quantità superiore a quella consentita dai precedenti artt. 19 e 51, è punito con la sanzione da L.5.000 a L.50.000, oltre alla sanzione proporzionale di L.50.000 per ogni chilogrammo, o sua frazione, superiore al quantitativo minimo consentito.
Art. 106
Pesca con attrezzi che occupino più della metà dello specchio d' acqua
Chiunque eserciti la pesca in violazione dell'art. 20 della presente legge, è punito con la sanzione pecuniaria da L.30.000 a L.300.000 ed al ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da quattro a dodici mesi.
Qualora il trasgressore si sia avvalso dell'ausilio di fonti luminose la sanzione pecuniaria viene raddoppiata.
Art. 107
Pesca con attrezzi non consentiti, o con modalità non consentite - Impiego di esche non consentite
Chiunque eserciti la pesca, in violazione dei seguenti divieti o limitazioni:
a) impiego di attrezzi aventi caratteristiche non conformi a quelle stabilite dalla presente legge;
b) impiego di attrezzi, o altri mezzi, non consentiti dalla presente legge, anche in relazione alla classificazione delle acque;
c) impiego di attrezzi non consentiti dal tipo di licenza posseduta;
d) impiego di attrezzi con modalità non consentite dalla presente legge;
e) impiego di attrezzi in numero maggiore di quello consentito dalla presente legge;
f) pesca da natante in violazione delle norme di cui al precedente art. 58;
g) divieto di pesca subacquea di cui al precedente art. 59;
h) divieto di pesca a strappo di cui al precedente art. 66;
è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
- per le infrazioni di cui alle lettere a, d, e, g, h:
- da L.15.000 a L.30.000 se è munito di canne;
- da L.50.000 a L.120.000 negli altri casi;
- per le infrazioni di cui alle lettere b, c, f:
- da L.100.000 a L.1.000.000.
Chiunque eserciti la pesca, impiegando esche non consentite dalla presente legge per la pesca nelle acque interne, è punito con la sanzione amministrativa da L.25.000 a L.60.000.
Nei casi previsti dal presente articolo viene disposto il ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da sei a diciotto mesi nei casi di cui alle lettere a, d, e, g, h, e per un periodo variante da uno a tre anni nei casi di cui alle lettere b, c, f. Inoltre, qualora il trasgressore si sia avvalso dell'ausilio di fonti luminose, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate.
Art. 108
Pesca con l'ausilio di fonti luminose
Chiunque eserciti la pesca, in violazione della norma di cui al precedente art. 60, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
- da L.30.000 a L.300.000 se è munito di canne;
- da L.100.000 a L.1.000.000 se si serve delle mani e in tutti gli altri casi.
Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da sei a diciotto mesi.
Art. 109
Abbandono di esche o rifiuti - Pasturazioni non consentite - Detenzione di esche vietate
Detenzione di esche vietate
Chiunque abbandoni esche, o pasture, o pesci, o rifiuti, lungo gli argini dei corsi d' acqua naturali o artificiali, o nelle loro immediate adiacenze, è soggetto alla sanzione pecuniaria di L.10.000.
Chiunque, anche non in esercizio di pesca, effettua pasturazioni vietate dalla presente legge, o comunque in tempi o luoghi vietati, è soggetto alla sanzione da L.25.000 a L.100.000. Alla stessa sanzione è soggetto chi, anche non in esercizio di pesca, in violazione delle norme di cui al precedente art. 49, detenga larve di mosca carnaria o uova di salmone lungo gli argini dei corsi d' acqua, o di bacini, classificati di categoria D ai sensi del precedente art. 43, ovvero nelle loro immediate adiacenze.
Nei precedenti casi, se il trasgressore è titolare di licenza ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da sei a diciotto mesi.
Art. 110
Mancata osservanza della distanza minima prescritta tra un attrezzo e l'altro, e tra attrezzi da pesca sommersi e appostamenti fissi di caccia
Chiunque eserciti la pesca impiegando attrezzi posti l'uno dall'altro a distanze inferiori a quelle consentite dal precedente art. 44, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.10.000 a L.100.000.
Alla stessa sanzione è soggetto chi non osserva la distanza minima prescritta dal precedente art. 57, tra attrezzi da pesca sommersi e appostamenti fissi di caccia.
Art. 111
Pesca con attrezzi non muniti di contrassegno
Chiunque, nei casi previsti dall'art. 44 della presente legge, eserciti la pesca con attrezzi non muniti del prescritto contrassegno, ovvero con attrezzi muniti di contrassegno non chiaramente decifrabile, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.100.000 a L.1.000.000.
Gli attrezzi non muniti del contrassegno prescritto a norma del precedente art. 44 vengono prelevati dal personale di vigilanza e consegnati al Comune territorialmente competente per la custodia. Gli attrezzi possono essere restituiti al proprietario soltanto previa irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge. Trascorsi sei mesi senza che alcuno li abbia reclamati, o non ne sia stato individuato il proprietario, gli attrezzi vengono considerati oggetti smarriti.
Art. 112
Impiego di bilancioni posti a distanze non consentite
Chiunque eserciti la pesca impiegando un bilancione fisso per la pesca ricreativa la cui distanza da eventuali analoghi attrezzi sia inferiore a quella minima prescritta dal precedente art. 46, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.20.000 a L.200.000 ed al ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da sei a diciotto mesi.
Alle stesse sanzioni è soggetto chiunque eserciti la pesca con l'attrezzo di cui al precedente comma nei giorni non consentiti a norma del precedente art. 46.
Art. 113
Azioni dirette a provocare lo spostamento del pesce dagli ambiti protetti
Chiunque, con qualunque mezzo, compreso l'impiego di sostanze inquinanti, compia evidenti azioni dirette a provocare lo spostamento del pesce fuori dagli ambiti protetti di cui al precedente art. 8, ovvero dalle acque ove esistano divieti di pesca a norma delle vigenti norme regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.100.000 a L.240.000.
Se chi ha commesso l'infrazione è titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo da sei a diciotto mesi.
Art. 114
Catture di specie ittiche oggetto di esperimento - Immissione non autorizzata nelle acque interne regionali di specie ittiche estranee
Chiunque immette nelle acque interne regionali specie estranee alla fauna ittica locale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 della presente legge, è soggetto al pagamento di una somma variante da L.100.000 a L.1.000.000 ed al ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da dodici a trentasei mesi.
Chiunque catturi o danneggi specie ittiche destinate alla sperimentazione a norma del precedente articolo 17, è soggetto al pagamento di una somma variante da L.50.000 a L.500.000 ed al ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da sei a diciotto mesi.
Art. 115
Immissioni abusive di animali acquatici
Chiunque immette materiale ittico o in generale animali acquatici nei corpi idrici senza la prescritta autorizzazione ed il preventivo controllo sanitario previsti dai precedenti artt. 16 e 18, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L.100.000 a L.1.000.000.
Art. 116
Apposizione di ostacoli alla circolazione della fauna ittica - Pesca mediante " secca " o mediante altri interventi diretti nel corso d' acqua
Apposizione di ostacoli alla circolazione della fauna ittica - Pesca mediante " secca " o mediante altri interventi diretti nel corso d' acqua
Ogni infrazione agli artt. 20 e 21 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000 se sono stati impiegati attrezzi mobili da pesca, da L.100.000 a L.1.000.000 in tutti gli altri casi.
Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo da un anno a due anni nel primo caso e da un anno a tre anni negli altri casi.
Restano comunque impregiudicati i provvedimenti di cui al successivo art. 119.
Art. 117
Secca abusiva dei corsi d' acqua e dei bacini
Chiunque provochi la secca di corsi d' acqua senza il permesso previsto dall'art. 22 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.100.000 a L.1.000.000.
Qualora chi ha commesso l'infrazione sia titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo variante da uno a tre anni.
Art. 118
Uso di sostanze venefiche o esplosive o di corrente elettrica
Uso di sostanze venefiche o esplosive o di corrente elettrica
Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 33 - terzo comma - del RD 8 ottobre 1931, n. 1604, chiunque eserciti la pesca facendo uso di sostanze venefiche od esplosive oppure mediante corrente elettrica, è soggetto al ritiro della licenza di pesca per un periodo di tempo da dodici a trentasei mesi.
Non si applicano i benefici di cui al quarto comma del precedente art. 98.
Art. 119
Danneggiamento del patrimonio ittico
La Regione chiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico, da chiunque causato, anche con l'inquinamento dei corpi idrici, con la non osservanza delle norme disciplinari delle derivazioni d' acqua di cui al precedente art. 25, con l'alterazione dello stato dei corpi idrici a scopo di pesca.
A tal fine le Province e i Comuni sono tenuti a procedere senza ritardo, per mezzo dei propri organi, all'accertamento ed alla documentazione del danno patito dal patrimonio ittico.
L'inosservanza delle norme di cui al terzo comma del precedente art. 24 comporta, inoltre, la irrogazione di una sanzione amministrativa da L.300.000 a L.3.000.000.
Art. 120
Non osservanza degli adempimenti da parte del titolare di diritti esclusivi di pesca
Il titolare dei diritti esclusivi di pesca il quale, entro i termini prescritti, omette di presentare all'ente delegato, ovvero non esegua, il programma di ripopolamento ittico di cui al precedente art. 33, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000.
Il ritardo nella presentazione del programma di ripopolamento o la mancata comunicazione dell'attuazione del programma stesso, nei modi e termini prescritti dal precedente art. 33, sono puniti con la sanzione amministrativa da L.10.000 a L.30.000.
Se chi commette le infrazioni suddette è titolare di licenza di pesca, ne viene disposto il ritiro per un periodo di sei mesi. In caso di reiterazione della infrazione il periodo di ritiro della licenza è di diciotto mesi.
Art. 121
Esercizio abusivo della piscicoltura e della pesca a pagamento
Chiunque eserciti la piscicoltura, o gestisca un bacino per la pesca a pagamento, senza le autorizzazioni previste dagli artt. 80 e 86 della presente legge, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative: di L.100.000 per l'esercizio abusivo della piscicoltura e di L.500.000 per la gestione abusiva della pesca a pagamento.
Chi non ottemperi alle disposizioni impartite in conseguenza degli accertamenti previsti dal precedente art. 84, è soggetto alla sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000.
In caso di reiterazione delle infrazioni può essere disposta la revoca della autorizzazione.
Art. 122
Trasporto, detenzione, o destinazione di materiale ittico, in violazione dei precedenti artt. 82 e 83
Chiunque detenga o trasporti pesce vivo in violazione del precedente art. 82, oppure appartenente a specie la cui cattura è vietata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L.10.000 a L.100.000.
Alla medesima sanzione sono soggette le infrazioni al precedente art. 83.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 123
Disposizioni statutarie applicabili
Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegatari sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto regionale.
Art. 124
Direttive
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegatari.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 125
Potere sostitutorio
In caso di inerzia degli enti delegatari, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.
Art. 126
Revoca
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.
La revoca nei confronti del singolo delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Art. 127
Definitività degli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate
Gli enti delegatari debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'Amministrazione regionale.
Art. 128
Ripartizione delle funzioni delegate
Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.
Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Art. 129
Scambio di informazioni
La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 130
Rapporti finanziari
I rapporti finanziari con gli enti delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, saranno definiti di norma mediante convenzioni aventi la durata dei programmi pluriennali nella materia della pesca, approvati dal Consiglio regionale.
Art. 131
Circondario di Rimini
Le deleghe di funzioni amministrative alle amministrazioni provinciali si intendono estese anche al Circondario di Rimini.
Art. 132
Classificazione esistente delle acque
Sino a quando a norma degli artt. 38 e seguenti della presente legge non sarà stato provveduto alla classificazione delle acque, rimane comunque in vigore quella approvata con il DM 30 giugno 1966 in quanto compatibile.
Art. 133
Accertamenti riguardanti gli attrezzi fissi da pesca
Le Amministrazioni provinciali dell'Emilia - Romagna provvedono, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di cui al precedente art. 40 e ciascuno per la rispettiva circoscrizione territoriale, ad accertare la situazione degli attrezzi fissi da pesca esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, ed a stabilire quali siano gli attrezzi il cui uso è incompatibile con le norme della presente legge.
Art. 134
Adeguamento degli attrezzi da pesca
Le caratteristiche delle reti e degli attrezzi devono essere adeguate a quelle prescritte dalla presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Art. 135
Soppressione delle Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci
Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci di cui al DPR 4 maggio 1958 n 79 Sito esterno, e successive modificazioni, sono soppresse.
Art. 136
Disposizioni finanziarie
Gli oneri eventualmente derivanti alla Regione Emilia - Romagna per il funzionamento della Consulta regionale di cui all'art. 28 faranno carico al capitolo 70050 " Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni e comitati " del bilancio per l'esercizio 1979 e degli esercizi successivi.
A parziale modifica della Legge regionale 25 gennaio 1974 n. 8, le tasse e sopratasse sulle licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne, di cui alla Legge regionale 10 luglio 1978 n. 23, vengono determinate come segue:
1) Licenza di tipo A (per la pesca professionale con l'uso di tutti gli attrezzi consentiti)
- tassa di rilascio L.5.000
- tassa annuale L.5.000
2) Licenza di tipo B (per i pescatori dilettanti)
- tassa di rilascio L.2.500
- tassa annuale L.2.500
I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono corrispondere, contestualmente, le seguenti soprattasse:
1) per la licenza di tipo A: L.2.500
2) per la licenza di tipo B: L.1.500
Le tasse e soprattasse regionali sulle licenze di pesca vengono versate su di un apposito conto corrente postale intestato alla Regione Emilia - Romagna - Tasse e soprattasse sulle licenze di pesca.
Le somme ottenute dalla Regione in via giudiziaria o transattiva a titolo di risarcimento danni a norma dell'art. 119, saranno introitate sul capitolo 04740 " Entrate per risarcimento dei danni arrecati dai terzi al patrimonio ittico a seguito dell'azione giudiziaria promossa dalla Regione " istituito " per memoria " sullo stato di previsione dell'Entrata dei bilanci di previsione della Regione a partire dall' esercizio finanziario 1980, in attuazione della presente legge. Nel corso di ogni esercizio le somme accertate ed introitate sul capitolo dianzi richiamato dovranno essere destinate ad incrementare, nei modi previsti dalla legge, lo stanziamento del capitolo 78090 " Fondi destinati ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio ittico e faunistico dell'Emilia - Romagna, compresi gli oneri per la delega delle funzioni alle Province ".

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 agosto 1979

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