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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 26

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 27 dicembre 2018

Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 1978, salvo, in materia di caccia, quanto disposto dall' art. 34, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché dall'1 gennaio 1979 in materia di assistenza sanitaria, per quanto disposto dall' art. 34 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
2. Il pagamento per gli anni 1978 e 1979 delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, qualora non sia ancora avvenuto, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
3. Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, sui provvedimenti amministrativi previsti dall'annessa tariffa.
4. I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 641, e dovuti alla Regione dall'1 gennaio 1978, per effetto del DPR 24 luglio 1977, n. 616, si considerano validamente eseguiti, fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.

Note del Redattore:

La tariffa allegata alla L.R. 23.8.1979, n. 26 è stata integralmente sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1981, da quella annessa alla L.R. 29.12.1980, n. 60.

La tariffa è stata successivamente modificata ed aggiornata dalle seguenti leggi regionali:

L.R. 1.12.1979,n. 43 Sito esterno: dispone in merito al pagamento della tassa di abilitazione all'esercizio venatorio, per la prima volta, da parte dei titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia.

L.R. 17.5.1982, n. 22 Sito esterno: modifica la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio.

L.R. 24.10.1983, n. 38 Sito esterno: aumenta, con alcune eccezioni gli importi delle tasse del 100%. Aumenta gli importi delle tasse, a decorrere dal 1° gennaio 1984 del 20%. Modifica la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio e quella dell'autorizzazione sanitaria all'apertura di alberghi.

L.R. 23.11.1984, n. 51 Sito esterno: aumenta, con alcune eccezioni, gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

L.R. 25.11.1985, n. 26 Sito esterno: aumenta, con alcune eccezioni, gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

L.R. 21.12.1987, n. 44 Sito esterno: modifica la tassa di costituzione di azienda faunistico-venatoria e aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

L.R. 16.12.1988, n. 51 Sito esterno: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1989.

L.R. 15.12.1989, n. 45 Sito esterno: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

L.R. 3.12.1990, n. 51 Sito esterno: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

L.R. 28.1.1991, n. 3 Sito esterno: dispone esenzione tributaria per le autorizzazioni rilasciate agli enti gestori di pubbliche fognature; istituisce la tassa per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

Dal 1° gennaio 1992 con il Decreto legislativo 22.6.1991, n. 230, e successive modificazioni, è stata approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - valida per tutte le regioni a statuto ordinario - che sostituiva pertanto quella approvata con la L.R. n. 60 del 1980 e successive modificazioni, ora priva di efficacia.

Si veda ora la tabella 1 allegata alla L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

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