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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 26

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 27 dicembre 2018

Art. 2

(prima aggiunti commi 01 e 02 da art. 8 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30, poi aggiunto comma 4 bis da art. 28 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Obbligo del pagamento
01. È tenuto al pagamento della tassa chi richiede il rilascio o il rinnovo dell'atto o del visto o la vidimazione.
02. La Regione applica, in ogni caso, le norme relative alla responsabilità in solido previste nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).
1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.
4. Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
4 bis. La tassa per la concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione di fauna selvatica va corrisposta all'atto del rilascio della concessione. Per gli anni successivi va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
5. Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla gazzetta ufficiale.

Note del Redattore:

La tariffa allegata alla L.R. 23.8.1979, n. 26 è stata integralmente sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1981, da quella annessa alla L.R. 29.12.1980, n. 60.

La tariffa è stata successivamente modificata ed aggiornata dalle seguenti leggi regionali:

L.R. 1.12.1979,n. 43 Sito esterno: dispone in merito al pagamento della tassa di abilitazione all'esercizio venatorio, per la prima volta, da parte dei titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia.

L.R. 17.5.1982, n. 22 Sito esterno: modifica la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio.

L.R. 24.10.1983, n. 38 Sito esterno: aumenta, con alcune eccezioni gli importi delle tasse del 100%. Aumenta gli importi delle tasse, a decorrere dal 1° gennaio 1984 del 20%. Modifica la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio e quella dell'autorizzazione sanitaria all'apertura di alberghi.

L.R. 23.11.1984, n. 51 Sito esterno: aumenta, con alcune eccezioni, gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

L.R. 25.11.1985, n. 26 Sito esterno: aumenta, con alcune eccezioni, gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

L.R. 21.12.1987, n. 44 Sito esterno: modifica la tassa di costituzione di azienda faunistico-venatoria e aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

L.R. 16.12.1988, n. 51 Sito esterno: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1989.

L.R. 15.12.1989, n. 45 Sito esterno: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

L.R. 3.12.1990, n. 51 Sito esterno: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

L.R. 28.1.1991, n. 3 Sito esterno: dispone esenzione tributaria per le autorizzazioni rilasciate agli enti gestori di pubbliche fognature; istituisce la tassa per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

Dal 1° gennaio 1992 con il Decreto legislativo 22.6.1991, n. 230, e successive modificazioni, è stata approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - valida per tutte le regioni a statuto ordinario - che sostituiva pertanto quella approvata con la L.R. n. 60 del 1980 e successive modificazioni, ora priva di efficacia.

Si veda ora la tabella 1 allegata alla L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

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