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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 27

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 30 agosto 1979

Art. 10
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per il triennio 1979- 1981 a L.2.500.000.000, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione dei due appositi capitoli sullo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione a partire dal 1979, Sezione IV " Servizi del Territorio ", settore 04 " Trasporti e Vie di Comunicazione ", Programma 05 " Viabilità ed altre infrastrutture per il trasporto ", Rubrica 11 e la utilizzazione per pari importo delle disponibilità accantonate nell'ambito del Programma 05 soprarichiamato sul bilancio pluriennale della Regione, in ragione di L.200.000.000 nel 1978, L.800.000.000 nel 1979, L.750.000.000 nel 1980 e L.750.000.000 nel 1981 in corrispondenza della apposita voce " Contributi per la partecipazione azionaria alle società per i due centri intermodali di Bologna - Ferrara e Parma ".
Per l'esercizio finanziario 1979, alla copertura dell'onere complessivo di L.1.000.000.000, la Regione provvede:
a) quanto a L.200.000.000 mediante il prelievo per par importo dal Fondo globale di cui al Cap. 86500 dell' esercizio finanziario 1978 sul quale tale somma è conservata sotto la voce n. 7, utilizzando la facoltà di cui all' art. 35 della Legge regionale 6- 7- 1977, n. 31 di contabilità regionale;
b) quanto a L.800.000.000, mediante il prelievo di pari importo dal Fondo globale di cui al Cap. 86500 dell' esercizio finanziario 1979, sul quale tale somma è conservata sotto la voce n. 7 " Centri intermodali di Bologna e Parma. Partecipazione azionaria ".

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