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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 27

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 30 agosto 1979

Art. 4
La realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 3, nonchè la gestione dei relativi impianti sono effettuate mediante concessione alle società indicate alla lettera b) del medesimo articolo.
Nei limiti del predetto stanziamento di L.1.500.000.000, l'erogazione dei fondi regionali è subordinata alla stipulazione tra la Giunta regionale e le Società concessionarie, sentita la Commissione consiliare competente, di apposite convenzioni che dovranno prevedere, tra l'altro:
- l'approvazione da parte della Giunta regionale dei progetti esecutivi;
- le modalità di gestione dei lavori, cui sono comunque applicabili le norme di cui alla legge regionale 24- 3- 1975, n. 18, come modificata dalla legge regionale 8- 3- 1976, n. 10, ad esclusione di quanto previsto dal 5 comma dell'art. 21 della predetta legge n. 18/ 1975 Sito esterno;
- i criteri di gestione degli impianti e dei relativi servizi.

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