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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 27

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 30 agosto 1979

Art. 5
Le Società concessionarie, prima dell'adozione da parte della Giunta regionale degli atti di approvazione dei progetti esecutivi e di concessione dei lavori, dovranno costituire a favore della Regione Emilia - Romagna, relativamente alle aree interessate dalla realizzazione delle opere ed impianti di cui al precedente art. 4, il diritto di superficie per una durata non inferiore ad anni 30.
Le opere di cui alla lettera a) del precedente art. 3 sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi ed agli effetti delle leggi vigenti in materia.

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