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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 27

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 30 agosto 1979

Art. 7
Al fine di beneficiare della concessione dei contributi regionali di cui al punto b) del precedente articolo 3, le Amministrazioni comunali e provinciali interessate alla sottoscrizione delle società già costituite per la realizzazione dei due centri intermodali devono, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrare domanda alla Regione Emilia - Romagna. Tale domanda deve essere corredata da apposita deliberazione, regolarmente esecutiva, la quale dovrà contenere tra l'altro:
- una relazione programmatica nella quale siano evidenziati le motivazioni e gli obiettivi che si intendono perseguire;
- il numero di azioni che si intendono sottoscrivere, il loro importo complessivo, la misura percentuale di partecipazione alla o alle Società;
- l'entità del contributo regionale richiesto.

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