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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 27

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 30 agosto 1979

Art. 8
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano di assegnazione dei contributi che deve essere pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Alla liquidazione dei contributi a favore degli Enti beneficiari provvede la Giunta regionale sulla base delle deliberazioni con le quali gli Enti medesimi determinano la sottoscrizione delle azioni e si impegnano a non cederle se non previa autorizzazione della Regione.
Sulla base della predetta autorizzazione le azioni acquistate con il contributo regionale possono essere cedute gratuitamente a favore di Comuni e Province dell'Emilia - Romagna ovvero alienate a soggetti diversi.
In quest' ultimo caso, il ricavato della vendita dovrà essere versato alla Regione Emilia - Romagna.

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