LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 27
INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 30 agosto 1979
Art. 9
Le Amministrazioni beneficiarie del contributo regionale sono tenute ad inviare alla Regione Emilia - Romagna una relazione annuale sull'attività svolta e sui problemi di maggior rilievo interessanti le Società di cui sono azioniste, per conseguire un necessario collegamento fra la programmazione regionale e l'attività dei due centri intermodali.