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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 27

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 30 agosto 1979

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, si propone di favorire e di incentivare la realizzazione dei centri attrezzati per lo scarico, carico, trasbordo e stoccaggio di merci, previsti nel piano poliennale degli interventi regionali nel settore dei trasporti e vie di comunicazione ed aventi, tra l'altro, i seguenti obiettivi generali e finalità:
a) la razionalizzazione del traffico delle merci in termini di miglior soddisfacimento delle esigenze e di ulteriore sviluppo ordinato e programmato del trasporto;
b) la massima integrazione fra i vari modi di trasporto delle merci per una migliore utilizzazione del vettore ferne degli sprechi di energia, di mezzi e di personale;
roviario, per un servizio più efficiente e per la eliminazioc) il contenimento del costo del trasporto merci in termini generali, anche razionalizzando e semplificando le rotture di carico, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci;
d) il riequilibrio territoriale, anche mediante l'utilizzazione strategica dei servizi e delle infrastrutture di trasporto.
Art. 2
Ai fini indicati all'articolo precedente, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare interventi diretti alla realizzazione di due centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci previsti nelle seguenti zone:
- Centro di Bologna - Ferrara:
nei comuni di Bentivoglio e S. Giorgio di Piano, all'intersezione tra la ferrovia Bologna - Ferrara e la strada provinciale n. 3 collegante S. Giovanni in Persiceto con Budrio;
- Centro di Parma:
nel comune di Fontevivo, ad ovest del comune di Parma, all'incrocio dell'autostrada del Sole con l'autocamionale della Cisa, in prossimità della linea ferroviaria Bologna - Milano.
Art. 3
Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 2 la Regione Emilia - Romagna dispone lo stanziamento complessivo per il triennio 1979- 1981 di L.2.500.000.000, così suddiviso:
a) L.1.500.000.000 per l'esecuzione, a totale carico della Regione, di edifici e manufatti, necessari all'attuazione dei predetti centri attrezzati, destinati al servizio e al funzionamento dei centri medesimi o comunque sedi di servizi comuni, nonchè per l'acquisto di macchinari e impianti necessari alla gestione dei centri;
b) L.1.000.000.000 per la concessione di contributi regionali, fino alla misura del 100% a favore di Comuni e Province per la sottoscrizione di azioni delle due società già costituite per la realizzazione dei due centri intermodali suddetti.
Art. 4
La realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 3, nonchè la gestione dei relativi impianti sono effettuate mediante concessione alle società indicate alla lettera b) del medesimo articolo.
Nei limiti del predetto stanziamento di L.1.500.000.000, l'erogazione dei fondi regionali è subordinata alla stipulazione tra la Giunta regionale e le Società concessionarie, sentita la Commissione consiliare competente, di apposite convenzioni che dovranno prevedere, tra l'altro:
- l'approvazione da parte della Giunta regionale dei progetti esecutivi;
- le modalità di gestione dei lavori, cui sono comunque applicabili le norme di cui alla legge regionale 24- 3- 1975, n. 18, come modificata dalla legge regionale 8- 3- 1976, n. 10, ad esclusione di quanto previsto dal 5 comma dell'art. 21 della predetta legge n. 18/ 1975 Sito esterno;
- i criteri di gestione degli impianti e dei relativi servizi.
Art. 5
Le Società concessionarie, prima dell'adozione da parte della Giunta regionale degli atti di approvazione dei progetti esecutivi e di concessione dei lavori, dovranno costituire a favore della Regione Emilia - Romagna, relativamente alle aree interessate dalla realizzazione delle opere ed impianti di cui al precedente art. 4, il diritto di superficie per una durata non inferiore ad anni 30.
Le opere di cui alla lettera a) del precedente art. 3 sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi ed agli effetti delle leggi vigenti in materia.
Art. 6
I progetti esecutivi dovranno essere presentati alla Regione Emilia - Romagna entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le spese di progettazione, direzione lavori, sorveglianza, contabilizzazione ed assistenza al collaudo sarà corrisposta a favore delle Società concessionarie una somma non superiore al 6% dell'ammontare dei lavori e delle forniture quale risulta dalla liquidazione finale.
Art. 7
Al fine di beneficiare della concessione dei contributi regionali di cui al punto b) del precedente articolo 3, le Amministrazioni comunali e provinciali interessate alla sottoscrizione delle società già costituite per la realizzazione dei due centri intermodali devono, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrare domanda alla Regione Emilia - Romagna. Tale domanda deve essere corredata da apposita deliberazione, regolarmente esecutiva, la quale dovrà contenere tra l'altro:
- una relazione programmatica nella quale siano evidenziati le motivazioni e gli obiettivi che si intendono perseguire;
- il numero di azioni che si intendono sottoscrivere, il loro importo complessivo, la misura percentuale di partecipazione alla o alle Società;
- l'entità del contributo regionale richiesto.
Art. 8
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano di assegnazione dei contributi che deve essere pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Alla liquidazione dei contributi a favore degli Enti beneficiari provvede la Giunta regionale sulla base delle deliberazioni con le quali gli Enti medesimi determinano la sottoscrizione delle azioni e si impegnano a non cederle se non previa autorizzazione della Regione.
Sulla base della predetta autorizzazione le azioni acquistate con il contributo regionale possono essere cedute gratuitamente a favore di Comuni e Province dell'Emilia - Romagna ovvero alienate a soggetti diversi.
In quest' ultimo caso, il ricavato della vendita dovrà essere versato alla Regione Emilia - Romagna.
Art. 9
Le Amministrazioni beneficiarie del contributo regionale sono tenute ad inviare alla Regione Emilia - Romagna una relazione annuale sull'attività svolta e sui problemi di maggior rilievo interessanti le Società di cui sono azioniste, per conseguire un necessario collegamento fra la programmazione regionale e l'attività dei due centri intermodali.
Art. 10
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per il triennio 1979- 1981 a L.2.500.000.000, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione dei due appositi capitoli sullo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione a partire dal 1979, Sezione IV " Servizi del Territorio ", settore 04 " Trasporti e Vie di Comunicazione ", Programma 05 " Viabilità ed altre infrastrutture per il trasporto ", Rubrica 11 e la utilizzazione per pari importo delle disponibilità accantonate nell'ambito del Programma 05 soprarichiamato sul bilancio pluriennale della Regione, in ragione di L.200.000.000 nel 1978, L.800.000.000 nel 1979, L.750.000.000 nel 1980 e L.750.000.000 nel 1981 in corrispondenza della apposita voce " Contributi per la partecipazione azionaria alle società per i due centri intermodali di Bologna - Ferrara e Parma ".
Per l'esercizio finanziario 1979, alla copertura dell'onere complessivo di L.1.000.000.000, la Regione provvede:
a) quanto a L.200.000.000 mediante il prelievo per par importo dal Fondo globale di cui al Cap. 86500 dell' esercizio finanziario 1978 sul quale tale somma è conservata sotto la voce n. 7, utilizzando la facoltà di cui all' art. 35 della Legge regionale 6- 7- 1977, n. 31 di contabilità regionale;
b) quanto a L.800.000.000, mediante il prelievo di pari importo dal Fondo globale di cui al Cap. 86500 dell' esercizio finanziario 1979, sul quale tale somma è conservata sotto la voce n. 7 " Centri intermodali di Bologna e Parma. Partecipazione azionaria ".
Art. 11
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono state apportate le seguenti variazioni:
Cap. 86150 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Esercizio precedente. Spese di investimento Cassa L.200.000.000
Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione( Art. 9, L.16- 5- 1970, n. 281 Sito esterno). Spese di investimento di sviluppo Competenza L.800.000.000 Cassa L.800.000.000
b) Variazioni in aumento:
Cap. 45600 " Interventi per la costruzione a totale carico della Regione di edifici, manufatti, impianti ed attrezzature nei centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci di Bologna - Ferrara e Parma ( cni) (Parte 1. a., Sezione 4. a., Settore 04, Programma 05 " Viabilità ed altre infrastrutture per il trasporto ", Rubrica 11. a)( Classif. ISTAT: 02 Spesa di Sviluppo; 01 Funz. propria, Titolo 2 ; 09 Classif. funz.; 03 Classif. Econ.; 16 Classif. per settori di intervento; 04 Classif. econ. di 2 grado) Competenza L.500.000.000 Cassa L.500.000.000
Cap. 45650 " Contributi in conto capitale alle Province e ai Comuni per la partecipazione azionaria alle società per i due centri intermodali di Bologna - Ferrara e Parma "( cni) (Parte 1. a., Sezione 4. a., Settore 04, Programma 05 " Viabilità ed altre infrastrutture per il trasporto ", Rubrica 11. a),( Classif. ISTAT: 02 Spesa di Sviluppo;
01 Funzione propria; 02 Titolo 2 ; 09 Classif. funz.; 03 Classif. Econ.; 16 Classif. per settori di interventto; 04 Classif. econ. di 2 grado) Competenza L.500.000.000 Cassa L.500.000.000
La differenza di L.200.000.000 nelle variazioni riferite alla competenza dell'esercizio 1979 trova copertura nella somma corrispondente accantonata sul Cap. 86500 del Bilancio per l'esercizio finanziario 1978 che confluirà nell' Avanzo d' Amministrazione in chiusura dell'esercizio medesimo, con destinazione vincolata al finanziamento delle spese autorizzate dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 agosto 1979

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