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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 27

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI (1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 dicembre 1981 n. 51

Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di favorire e di incentivare la realizzazione dei centri attrezzati per lo scarico, carico, trasbordo e stoccaggio di merci, previsti nel piano poliennale degli interventi regionali nel settore dei trasporti e vie di comunicazione ed aventi, tra l'altro, i seguenti obiettivi generali e finalità:
a) la razionalizzazione del traffico delle merci in termini di miglior soddisfacimento delle esigenze e di ulteriore sviluppo ordinato e programmato del trasporto;
b) la massima integrazione fra i vari modi di trasporto delle merci per una migliore utilizzazione del vettore ferroviario, per un servizio più efficiente e per la eliminazione degli sprechi di energia, di mezzi e di personale;
c) il contenimento del costo del trasporto merci in termini generali, anche razionalizzando e semplificando le rotture di carico, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci;
d) il riequilibrio territoriale, anche mediante l'utilizzazione strategica dei servizi e delle infrastrutture di trasporto.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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