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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 27

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI (1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 dicembre 1981 n. 51

Art. 10
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per il triennio 1979-1981 a L.2.500.000.000, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione dei due appositi capitoli sullo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione a partire dal 1979, Sezione IV "Servizi del Territorio", settore 04 "Trasporti e Vie di Comunicazione", Programma 05 "Viabilità ed altre infrastrutture per il trasporto", Rubrica 11 e la utilizzazione per pari importo delle disponibilità accantonate nell'ambito del Programma 05 soprarichiamato sul bilancio pluriennale della Regione, in ragione di L.200.000.000 nel 1978, L.800.000.000 nel 1979, L.750.000.000 nel 1980 e L.750.000.000 nel 1981 in corrispondenza della apposita voce "Contributi per la partecipazione azionaria alle società per i due centri intermodali di Bologna-Ferrara e Parma".
Per l'esercizio finanziario 1979, alla copertura dell'onere complessivo di L.1.000.000.000, la Regione provvede:
a) quanto a L.200.000.000 mediante il prelievo per pari importo dal Fondo globale di cui al Cap. 86500 dell'esercizio finanziario 1978 sul quale tale somma è conservata sotto la voce n. 7, utilizzando la facoltà di cui all'art. 35 della Legge regionale 6-7-1977, n. 31 di contabilità regionale;
b) quanto a L.800.000.000, mediante il prelievo di pari importo dal Fondo globale di cui al Cap. 86500 dell'esercizio finanziario 1979, sul quale tale somma è conservata sotto la voce n. 7 "Centri intermodali di Bologna e Parma. Partecipazione azionaria".

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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