Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 27

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI (1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 dicembre 1981 n. 51

La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a destinare risorse finanziarie per la realizzazione dei centri attrezzati di cui al precedente articolo 2 secondo le seguenti modalità:
a) per l'esecuzione a totale carico della Regione, di edifici, manufatti e opere di urbanizzazione interna necessari all'attuazione dei predetti centri attrezzati, destinati al servizio e al funzionamento dei centri medesimi o comunque sedi di servizi comuni, nonché per l'acquisto di macchinari e impianti necessari alla gestione dei centri;
b) per la concessione di contributi regionali, fino alla misura del 100%, a favore di Comuni e Province per la sottoscrizione di azioni delle Società denominate "Società Interporto Bologna SpA" con sede in Bologna e "Centro Padano Interscambio Merci SpA" con sede in Parma, già costituite per la realizzazione dei due centri intermodali;
c) per la concessione di contributi in capitale fino alla misura del 100% della spesa conosciuta ammissibile o in annualità costanti pari alla durata del mutuo di riferimento nella misura annua fissa dell'8 per cento della spesa ammissibile a favore delle predette Società per la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto a) del presente articolo.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, inoltre, a concedere contributi in capitale fino alla misura del 100 per cento della spesa ammissibile, ovvero in annualità costanti pari alla durata del mutuo di riferimento nella misura annua fissa dell'8 per cento della spesa ammissibile, a favore di Comuni, Province e loro consorzi per la realizzazione di opere di urbanizzazione interne ed esterne anche al fine di assicurare la funzionalità delle infrastrutture del territorio circostante.
L'erogazione dei fondi di cui alla lett. a) del primo comma del presente articolo, nonché dei contributi in capitale previsti al secondo comma, verrà disposta, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 7 luglio 1977, n. 31, attraverso il ricorso alle procedure di cui al regolamento regionale n. 50/ 1978 concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.
Il programma generale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
La Giunta regionale presenta annualmente in allegato al bilancio di previsione una relazione sullo stato di attuazione del programma.
La formale concessione dei contributi regionali è disposta a norma dell'art. 21 - lettera e) della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.
All'erogazione del contributo in conto capitale o in annualità costanti provvede la Giunta o l'Assessore dalla stessa delegato, secondo le modalità di cui all'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Espandi Indice