LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 27
INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 24 dicembre 1981 n. 51)
Le società concessionarie dovranno costituire a favore della Regione Emilia-Romagna, relativamente alle aree interessate dalla realizzazione delle opere e impianti di cui al precedente art. 4, il diritto di superficie per una durata non inferiore ad anni 30.
Le opere di cui alla lettera a) del precedente art. 3 sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi ed agli effetti delle leggi vigenti in materia.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".